IL VICE PRETORE ONORARIO A scioglimento della riserva che precede; Esaminati gli atti di causa e la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore; Ritenuto che la questione incidentale stessa, con riferimento ai motivi non manifestamente infondati, appare pertinente, rilevante e strumentale rispetto alla soluzione della causa, la quale pertanto non puo' essere decisa senza definizione della questione incidentale; Rilevato che l'attore, titolare di farmacia convenzionata con il servizio sanitario nazionale, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui dispone: "il servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets; Ritenuto che l'eccezione proposta merita di essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale per i seguenti motivi: 1) art. 3 Costituzione, contrasto con il principio di uguaglianza. L'art. 4 della legge n. 412/1991 prevede una prestazione obbligatoria, di carattere tributario, a carico della categoria dei farmacisti, la quale appare discriminatoria atteso che gli stessi gia' come chiunque altro sono soggetti al pagamento delle normali imposte e contributi a favore del S.S.N., secondo i normali criteri impositivi. A ben vedere non sussistono ragioni per cui si imponga a tale sola categoria di cittadini una diversa ed ulteriore contribuzione non giustificata da ragioni particolari ed eccezionali e per di piu' contrastante con i principi informatori della riforma sanitaria operata nel 1978. 2) artt. 3 e 53 Costituzione, contrasto con il principo di uguaglianza, contrasto con il principio di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e contrasto con il principio di progressivita' del sistema tributario. Non vi e' motivo per ritenere che la categoria dei farmacisti non ottemperi al proprio obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo i comuni criteri di prelievo tributario; ne' tantomeno si ravvedono motivi per ritenere che gli stessi debbano essere oggetto di particolari disposizioni tributarie. A tutto cio' si aggiunga che il prelievo del 2,5% di cui all'art. 4 della legge citata, viene operato sul lordo dei ricavi, anziche' sul reddito netto imponibile, con cio', violando ulteriormente il principio di uguaglianza atteso che una tale disposizione si discosta totalmente dai criteri disciplinanti la tassazione di tutti gli altri cittadini ed ancor piu' il principio secondo cui ogni cittadino deve partecipare alla spesa pubblica sulla base della propria capacita' contributiva e quindi in base al proprio reddito. Si aggiunga che la trattenuta in parola, crea ulteriore discriminazione all'interno della categoria stessa dei farmacisti: e precisamente tra coloro per i quali il servizio mutualistico rappresenta un'elevata percentuale della loro attivita', e coloro per i quali tale servizio risulta essere marginale (vedi la differenza tra una farmacia situtata in zona periferica ed una posta in un grosso centro industriale e/o turistico).