IL VICE PRETORE ONORARIO
    A scioglimento della riserva che precede;
    Esaminati  gli  atti  di  causa  e  la  questione  incidentale  di
 legittimita' costituzionale sollevata dall'attore;
    Ritenuto  che  la questione incidentale stessa, con riferimento ai
 motivi non manifestamente infondati, appare pertinente,  rilevante  e
 strumentale  rispetto  alla  soluzione della causa, la quale pertanto
 non puo' essere decisa senza definizione della questione incidentale;
    Rilevato  che  l'attore, titolare di farmacia convenzionata con il
 servizio   sanitario   nazionale,   ha   eccepito    l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412,
 nella parte in cui dispone: "il  servizio  sanitario  nazionale,  nel
 provvedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto  dovuto,
 trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;
    Ritenuto che l'eccezione proposta merita di essere  sottoposta  al
 vaglio della Corte costituzionale per i seguenti motivi:
      1)   art.   3   Costituzione,  contrasto  con  il  principio  di
 uguaglianza.
    L'art.  4  della  legge  n.  412/1991  prevede   una   prestazione
 obbligatoria,  di  carattere tributario, a carico della categoria dei
 farmacisti, la quale appare discriminatoria  atteso  che  gli  stessi
 gia'  come  chiunque  altro  sono soggetti al pagamento delle normali
 imposte e contributi a favore del S.S.N., secondo i  normali  criteri
 impositivi.
    A ben vedere non sussistono ragioni per cui si imponga a tale sola
 categoria  di  cittadini  una  diversa ed ulteriore contribuzione non
 giustificata da ragioni particolari ed  eccezionali  e  per  di  piu'
 contrastante  con  i  principi  informatori  della  riforma sanitaria
 operata nel 1978.
      2) artt. 3 e 53  Costituzione,  contrasto  con  il  principo  di
 uguaglianza,  contrasto  con  il  principio  di concorrere alle spese
 pubbliche in ragione della capacita' contributiva e contrasto con  il
 principio di progressivita' del sistema tributario.
    Non  vi e' motivo per ritenere che la categoria dei farmacisti non
 ottemperi al proprio obbligo  di  contribuire  alle  spese  pubbliche
 secondo  i  comuni  criteri  di prelievo tributario; ne' tantomeno si
 ravvedono motivi per ritenere che gli stessi debbano  essere  oggetto
 di particolari disposizioni tributarie.
    A  tutto cio' si aggiunga che il prelievo del 2,5% di cui all'art.
 4 della legge citata, viene operato sul lordo  dei  ricavi,  anziche'
 sul  reddito  netto  imponibile,  con cio', violando ulteriormente il
 principio di uguaglianza atteso che una tale disposizione si discosta
 totalmente dai criteri disciplinanti la tassazione di tutti gli altri
 cittadini ed ancor piu' il principio secondo cui ogni cittadino  deve
 partecipare  alla  spesa  pubblica sulla base della propria capacita'
 contributiva e quindi in base al proprio reddito.
    Si  aggiunga  che  la  trattenuta  in   parola,   crea   ulteriore
 discriminazione  all'interno della categoria stessa dei farmacisti: e
 precisamente  tra  coloro  per  i  quali  il  servizio   mutualistico
 rappresenta un'elevata percentuale della loro attivita', e coloro per
 i  quali  tale  servizio risulta essere marginale (vedi la differenza
 tra una farmacia situtata in zona  periferica  ed  una  posta  in  un
 grosso centro industriale e/o turistico).