ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 dal pretore di Voghera nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mario Zanlungo ed altri e la U.s.l. n. 79 di Voghera, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 il pretore di Voghera ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; che ad avviso del giudice a quo la norma censurata - stabilendo che con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere un unico rapporto e che tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario - violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza ovvero infondata; Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne' consente comunque di desumerla da una descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio; che conseguentemente la questione va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;