ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, settimo
 comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in  materia
 di  finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1993
 dal pretore di Voghera nei procedimenti civili riuniti  vertenti  tra
 Mario  Zanlungo ed altri e la U.s.l. n. 79 di Voghera, iscritta al n.
 369 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 il  pretore  di
 Voghera   ha   sollevato   questione   incidentale   di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della  Costituzione,
 dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
      che  ad avviso del giudice a quo la norma censurata - stabilendo
 che con il Servizio sanitario nazionale puo'  intercorrere  un  unico
 rapporto e che tale rapporto e' incompatibile con ogni altro rapporto
 di  lavoro  dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche
 di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario - violerebbe
 gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
      che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
 chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile per difetto
 di rilevanza ovvero infondata;
    Considerato che l'ordinanza  di  rimessione  non  contiene  alcuna
 motivazione  in  ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a
 quo, ne' consente comunque di desumerla da una descrizione  sia  pure
 sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;
      che  conseguentemente  la questione va dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;