LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 90/13382 presentato
 il 24 ottobre 1990 (avverso:  s/rif  si  i.  rime  num.  40  Irpef  -
 Versamenti  88/89)  da: Sofi Arturo, residente a Torino, in via Guido
 Reni, 226, contro l'intendenza di finanza di Torino;
    Letti gli atti;
    Sentito  il  rappresentante  dell'intendenza  di finanza di Torino
 primo ufficio e il contribuente;
    Udito il relatore dott. Sergio Viara;
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi di ricorso avverso  silenzio-rifiuto  dell'intendenza  di
 finanza relativamente ad una istanza di rimborso di Irpef per il 1988
 e per il 1989.
    Il  ricorrente,  andato  in  pensione  con la qualifica di tenente
 colonnello  dell'Esercito,  in  conseguenza   di   quanto   stabilito
 dall'art.  2,  comma  6-bis,  della legge 27 aprile 1989, n. 154, che
 prevede che la ritenuta I.R.P.E.F. sui vitalizi erogati dalla  Camera
 dei  deputati,  dal Senato ecc., in dipendenza della cessazione dalle
 cariche  e  dalle  funzioni,  si  applichi  solo  sul  60%  del  loro
 ammontare,  chiede  la  riliquidazione  delle  denuncie  dei  redditi
 presentate per il 1988 e per il 1989 essendo  la  sua  situazione  da
 assimilarsi e quella indicata dalla legge.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Questa  commissione, pur riconoscendo la legittimita' delle attese
 del ricorrente nelle  eccezioni  di  merito  sollevate,  poiche'  non
 esiste allo stato attuale una norma che possa equiparare il vitalizio
 del soggetto ricorrente a quelli previsti dal secondo comma dell'art.
 24  e  del  penultimo  comma  dell'art. 29 del decreto del Presidente
 della  Repubblica   n.   600/1973,   ritiene   di   dover   esaminare
 preliminarmente  la  questione  di  costituzionalita'  sollevata  dal
 contribuente in relazione all'art. 2, comma  6-bis,  della  legge  27
 aprile  1989,  n.  154,  nella  parte  in  cui  non ricomprende tra i
 destinatari di detta norma la pensione corrisposta al  personale  del
 pubblico  impiego,  per  violazione  degli artt. 3 e 53, primo comma,
 della Costituzione.
    L'introduzione  di  detta  norma  ha  riservato,  in  pratica,  un
 trattamento  privilegiato  ad  una ristretta cerchia di contribuenti,
 nella  fattispecie  ex  parlamentari  ed  ex  giudici   della   Corte
 costituzionale,  per  i  quali  viene  abbattuto  il  40% del reddito
 imponibile annuo assoggettabile ad I.R.PE.F.
    Le giustificazioni a sostegno  di  tale  agevolazione  se  restano
 valide  per il periodo in cui questi contribuenti sono nell'esercizio
 delle loro funzioni e pertanto si fanno carico  di  non  indifferenti
 spese  conseguenziali,  vengono  totalmente  meno  al  cessare  della
 carica. Da cio' deriva che il trattamento impositivo  sulla  pensione
 non puo' piu' essere preferenziale rispetto agli altri contribuenti.
    Si  fa  presente, inoltre, a conferma dell'esistenza del problema,
 che la commissione tributaria di primo grado di Biella ha condiviso i
 dubbi di illegittimita'  e  che  in  data  26  marzo  1991  e'  stato
 predisposto  il  disegno  di  legge n. 2722 - Senato della Repubblica
 volto ad abrogare il comma 6- bis dell'art. 2 del d.l. 2 marzo 1989,
 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
 154, che e' all'origine della controversia.