IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da Gambino Laura, Zunino Maria, Perazzo Giovanna e Urbano Anna Maria, nei confronti di I.N.A.D.E.L. Con ricorsi separati depositati il 23 marzo 1992 e 25 marzo 1992, in seguito riuniti, Gambino Laura, Zunino Maria, Perazzo Giovanna e Urbano Anna Maria, premesso di essere dipendenti dell'istituto Giannina Gaslini, esponevano: di essere state assunte quali vigilatrici d'infanzia e di essere inquadrate in tale posizione funzionale (la Perazzo e la Urbano) e in quella di operatore professionale coordinatore-caposala (le altre due); di avere frequentato un corso per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia indispensabile per l'accesso alla carriera da loro seguita; di aver presentato all'I.N.A.D.E.L. domanda per il riscatto del periodo di durata legale del predetto corso, due anni per la Gambino e la Zunino, tre per le altre due a seguito di una modificazione della legge che lo prevedeva (art. 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sostituito dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 338). Le ricorrenti lamentavano quindi che l'ente aveva respinto la loro richiesta con un provvedimento del seguente tenore: l'art. 12 della legge n. 152/1968 nel consentire il riscatto dei periodi di studio universitario e dei corsi di perfezionamento individua questi ultimi, con formulazione inequivoca, in quei corsi finalizzati a migliorare la preparazione gia' acquisita ad altri precedentemente svolti che sono esclusivamente quelli universitari. Cio' premesso poiche' il corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia non e' ne' puo' essere equiparato a corso universitario o a corso di perfezionamento postuniversitario, questo istituto non puo' procedere al riscatto del medesimo. Le ricorrenti chiedevano dunque al pretore il riconoscimento dell'affermato diritto al riscatto ai fini dell'indennita' premio di servizio previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Secondo le ricorrenti l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sarebbe irrazionalmente discriminatorio nella parte in cui non prevede per le vigilatrici d'infanzia, alle quali a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 765 del 7 luglio 1988 e' esteso il riscatto del corso di studio a fini di pensione previsto dall'art. 24 della legge n. 1646 del 22 novembre 1962, il medesimo riconoscimento per la liquidazione dell'indennita' premio di servizio. Data l'unitarieta' del trattamento previdenziale (pensionistico e di fine rapporto) non sarebbe legittimo escludere ai fini dell'indennita' premio di servizio il riconoscimento del periodo di studio valutato ai fini di quiescenza. A sostegno di questa tesi le ricorrenti richiamano la sentenza della Corte costituzionale 3 febbraio 1992, n. 26, che ha ritenuto illegittimo l'art. 12 della legge n. 1646/1962 per lo stesso motivo da loro denunciato ma relativamente a una diversa categoria professionale: quella degli infermieri. Sotto un secondo profilo la non riscattabilita' ai fini dell'indennita' premio di servizio violerebbe l'art. 3 della Costituzione in quanto opererebbe un'indebita discriminazione tra infermieri professionali (per i quali, come si e' gia' detto, il periodo di studio vale per entrambi i fini a seguito delle sentenze della Corte costituzionale per ultimo citate) e vigiliatrici d'infanzia. Tale discriminazione non potrebbe dirsi razionale e giustificata data l'assoluta identita' tra le due professioni gia' riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 luglio 1988, n. 765, che ha esteso la riscattabilita' ai fini pensionistici originariamente prevista per i soli infermieri professionali dall'art. 24 della legge n. 1646/1962 alle vigilatrici d'infanzia. Le ricorrenti richiamano numerose altre sentenze della Corte costituzionale (tra le altre la n. 128/1981, in tema di riscattabilita' degli anni di iscrizione agli albi professionali, la n. 426/1990 in tema di riscattabilita' dei corsi per assistente sociale, e la n. 133/1991 in tema di riscattabilita' dei corsi per tecnico fisioterapista e della riabilitazione che a loro dire avrebbero posto il principio, fondato sull'art. 97 della Costituzione, della piena riscattabilita' ai fini previdenziali di ogni tipo di studio e di preparazione che presenta il carattere dell'indispensabilita' per l'accesso a una determinata carriera o professione senza discriminazione in relazione al livello del titolo acquisito (se universitario o no). Le ricorrenti Perazzo e Urbano richiamano questo principio per denunciare un ulteriore elemento di asserita incostituzionalita', in questo caso dell'art. 24 della legge n. 1646/1962 che limita il riscatto a un periodo biennale mentre per le vigilatrici d'infanzia (a cui detto articolo si applica a seguito della sentenza n. 765/1988) e' previsto un corso triennale a partire dal 1976 quando con legge n. 338 e' stato sostituito l'art. 8 della legge n. 1098/1940 che prevedeva un corso biennale. Gli artt. 3 e 97 della Costituzione vengono qui in rilievo, secondo le due ricorrenti indicate, in quanto imporrebbero che i periodi di studio ai fini che qui rilevano debbano avere pieno riconoscimento cioe' debbano essere considerati in misura corrispondente alla loro durata legale. Le questioni prospettate dalle ricorrenti, alla luce delle richiamate sentenze della Corte costituzionale che formano un sistema coerente nel senso da loro indicato ma non completo al punto di consentire la soluzione del caso in esame in via interpretativa, si presentano non manifestamente infondate. Esse sono altresi' rilevanti in quanto il giudizio promosso dalle ricorrenti non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 della legge 9 marzo 1968, n. 152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (per quanto riguarda le sole Perazzo e Urbano); il diritto al riscatto del periodo del corso di vigilatrice d'infanzia ai fini dell'indennita' premio di servizio e' stato loro negato, da parte dell'I.N.A.D.E.L. (rimasto contumace nel presente giudizio) solo sul presupposto della non equiparabilita' di detto corso a corso universitario o di perfezionamento postuniversitario e quindi dell'inapplicabilita' dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (si vedano i provvedimenti di reiezione della domanda prodotti in atti). Non e' in contestazione la circostanza che il conseguimento del diploma sia necessario per l'ammissione alle carriere seguite dalle ricorrenti. Risulta inoltre che le ricorrenti Perazzo e Urbano hanno frequentato il corso di vigilatrice d'infanzia successivamente alla legge 30 aprile 1976, n. 338, che ne ha elevato la durata a tre anni. Si dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e si sospendono i giudici in corso.