IL PRETORE Nella causa iscritta al n. 1148/1991 R.A.C.C., pendente tra Cerbone Ermelinda e l'I.N.A.D.E.L. ha pronunziato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, Cerbone Ermelinda, nata a Vallo della Lucania il 14 dicembre 1958, esponeva che in data 29 giugno 1979 aveva conseguito il diploma di vigilatrice d'infanzia presso l'apposita scuola istituita presso l'Universita' degli studi di Napoli, II facolta' di medicina e chirurgia, con decreto ministeriale del 15 dicembre 1975. In tale quantita' era stata assunta in servizio presso la U.S.L. n. 53 di Crema (CR) il 13 ottobre 1985 e tuttora espletava tale attivita' presso la U.S.L. n. 59 di Vallo della Lucania (SA) dove era stata trasferita dal 1½ settembre 1986. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 766 del 22 giugno-7 luglio 1988, era stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 dicembre 1962, n. 1646, nella parte in cui non prevedeva, per le vigilatrici d'infanzia, munite del diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940 n. 1098, la facolta' del riscatto del biennio (recte: triennio, giusta la legge 30 aprile 1976, n. 338) corrispondente al relativo corsi di studi, purche' il predetto diploma fosse prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupato durante la carriera. In base a tale dichiarazione e al disposto dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in data 30 settembre 1989 aveva richiesto il riscatto del triennio (1976-1979) del corso per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, prescritto per l'ammissione al posto occupato, ai fini della indennita' premio di servizio, ma l'I.N.A.D.E.L., con provvedimento del 18 ottobre 1991, aveva rigettato la domanda, ritenendo che la normativa vigente non consentisse tale facolta' di riscatto. Avverso tale diniego proponeva ricorso la Cerbone sostenendo che la durata del corso per il conseguimento del suo diploma di vigilatrice d'infanzia era divenuta riscattabile anche ai fini della indennita' premio di servizio sia a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, sia a seguito della entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274, che, all'art. 8 lettera b) espressamente prevedeva la possibilita' del riscatto dei corsi di formazione professionale. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva regolarmente in giudizio l'I.N.A.D.E.L. sostenendo che: 1) nessun valore assumerebbe il richiamo alla sentenza n. 765/1988, della Corte costituzionale, avendo tale Corte censurato la legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, ma non anche di alcuna delle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1987, n. 14; 2) sarebe inapplicabile l'art. 8 lettera b) della legge 8 agosto 1991, n. 274, perche' per l'ammissione al corso di formazione delle vigilatrici d'infanzia non sarebbe previsto il "diploma di istruzione secondaria di secondo grado" che tale norma, invece, richiede per aver diritto al riscatto del corso di formazione professionale e, nella specie, cio' non sarebbe accaduto. All'udienza del 16 marzo 1992, la difesa dell'attrice osservava che nessun pregio poteva essere attribuito alla tesi difensiva della inefficacia giuridica della sentenza n. 765/1988 della Corte costituzionale, per non aver tale Corte censurato le ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987, in quanto il predetto decreto del Presidente della Repubblica riguardava il "valore abilitante" del diploma di "assistente sociale" e non di quello di "vigilatrice d'infanzia" oggetto dell presente causa e preso in considerazione dalla predetta sentenza. Quanto poi alla ritenuta inapplicabilita' al caso di specie dell'art. 8 lettera b) della legge 8 agosto 1991, n. 274, la difesa attorea rilevava che tale norma non prevedeva affatto che potessero essere riscattati solamente i corsi di formazione professioanle che richiedessero come requisito per l'ammissione un titolo di istruzione secondaria-superiore, ma unicamente che il corso di formazione professionale fosse seguito da chi si trovasse gia' in possesso del diploma di scuola media superiore, come, nella specie, era avvenuto in quanto l'attrice, come documentava in giudizio, aveva conseguito - prima della iscrizione al corso di formazione professionale e, precisamente, il 1½ agosto 1975 - il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio costituente titolo di istruzione secondaria di secondo grado. La stessa difesa dell'attrice faceva rilevare che qualora fosse stata ritenuta esatta la interpretazione proposta dal convenuto istituto, l'art. 8, lettera b) della citata legge n. 274/1991 sarebbe stato sicuramente illegittimo costituzionalmente (per contrasto con l'art. 3 della Costituzione) nella parte in cui non consentiva il riscatto di tutti quei corsi di formazione professionale necessari per il conseguimento di un titolo prescritto quale condizione necessaria per poter occupare quel particolare posto dal quale discendesse l'obbligo della iscrizione all'I.N.A.D.E.L. Eccepiva, comunque, la illegittimita' costituzionale anche dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 nella parte in cui non prevedeva per le vigilatrici d'infanzia il riscatto del triennio del corso di studi ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio. Osserva al riguardo il giuridicante che l'eccezione appare non manifestamente infondata, oltre che rilevante. Ed invero, l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 dispone che sono riscattabili, ai fini dell'indennita' premio di servizio, i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purche' valutabili ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro ai fini di trattamento di quiescienza. Il triennio di corso per il diploma di vigilatrice d'infanzia, nella specie prescritto per l'ammissione al posto occupato dall'attrice, deve ritenersi valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 765/1988. Peraltro, anche a voler considerare implicitamente abrogato il predetto art. 24 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si potrebbe nella specie escludere la riscattabilita' del triennio frequentato dall'attrice avendo costei "seguito" il relativo corso professionale "dopo il conseguimento" del diploma di istruzione secondaria superiore nei termini prescritti da tale norma. Tuttavia il predetto corso non puo' ritenersi compreso tra quelli considerati dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 perche', esclusi ovviamente i periodi di studio universitario, deve ritenersi "corso di perfezionamento" solo quello che segue al conseguimento di altro titolo delle cui discipline costituisce, per l'appunto, un "perfezionamento", mentre il diploma di vigilatrice d'infanzia non si pone in rapporto di "perfezionamento" rispetto ad altro titolo. Di conseguenza, solo ove il predetto art. 12 venisse dichiarato incostituzionale, l'attrice potrebbe vedersi riconosciuta la facolta' di riscatto ai fini della liquidazione della indennita' premio di servizio. Orbene, la Corte costituzionale con sentenza n. 73/1985, ha affermato il principio che la indennita' premio di servizio costituisce una integrazione del trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione dell'art. 1 della legge n. 152/1968, al trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, tra i quali la C.P.D.E.L., con la conseguenza che "l'esclusione ai fini del riscatto di cui sopra (indennita' premio di servizio n.d.r.), di periodi di studio necessari per ricoprire un posto di lavoro gia' riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, crea una ingiusta disparita' tra dipendenti (in relazione al tipo di corso di studi espletato) non sorretta da alcuna logica motivazione, e quindi contraria all'art. 3 della Costituzione" come e' stato gia' esattamente affermato (cfr. ord. di rimessione alla Corte costituzionale n. 337 emessa il 9 aprile 1991, dal tribunale di Reggio Emilia in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 12 giugno 1991). Infine la Corte costituzionale, investita di analoga questione (relativa aglli infermieri professionali) a seguito della suindicata ordinanza, facendo proprie le predette osservazioni, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del censurato art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il riscatto del corso di studi per la liquidazione dell'indennita' premio di servizio quando ne e' riconosciuto il riscatto ai fini di quiescenza.