IL PRETORE
    Nella  causa  iscritta  al  n.  1148/1991  R.A.C.C.,  pendente tra
 Cerbone  Ermelinda  e  l'I.N.A.D.E.L.  ha  pronunziato  la   seguente
 ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  il  20 dicembre 1991, Cerbone Ermelinda,
 nata a Vallo della Lucania il 14 dicembre 1958, esponeva che in  data
 29  giugno 1979 aveva conseguito il diploma di vigilatrice d'infanzia
 presso l'apposita scuola istituita presso l'Universita'  degli  studi
 di   Napoli,  II  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  con  decreto
 ministeriale del 15 dicembre 1975.
    In tale quantita' era stata assunta in servizio presso  la  U.S.L.
 n.  53  di  Crema  (CR)  il  13 ottobre 1985 e tuttora espletava tale
 attivita' presso la U.S.L. n. 59 di Vallo della Lucania (SA) dove era
 stata trasferita dal 1½ settembre 1986.
    Con la sentenza della Corte costituzionale n. 766 del 22  giugno-7
 luglio  1988,  era  stata dichiarata la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 1962, n. 1646,  nella  parte  in
 cui  non prevedeva, per le vigilatrici d'infanzia, munite del diploma
 rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art.  7  della  legge  19
 luglio  1940  n.  1098,  la facolta' del riscatto del biennio (recte:
 triennio, giusta la legge 30 aprile 1976, n. 338)  corrispondente  al
 relativo corsi di studi, purche' il predetto diploma fosse prescritto
 per l'ammissione ad uno dei posti occupato durante la carriera.
    In  base  a  tale  dichiarazione  e al disposto dell'art. 12 della
 legge 8 marzo 1968, n. 152, in data 30 settembre 1989 aveva richiesto
 il riscatto del triennio (1976-1979) del corso per  il  conseguimento
 del diploma di vigilatrice d'infanzia, prescritto per l'ammissione al
 posto  occupato,  ai  fini  della  indennita'  premio di servizio, ma
 l'I.N.A.D.E.L.,  con  provvedimento  del  18  ottobre   1991,   aveva
 rigettato   la  domanda,  ritenendo  che  la  normativa  vigente  non
 consentisse tale facolta' di riscatto.
    Avverso tale diniego proponeva ricorso la Cerbone  sostenendo  che
 la  durata  del  corso  per  il  conseguimento  del  suo  diploma  di
 vigilatrice d'infanzia era divenuta riscattabile anche ai fini  della
 indennita'  premio  di  servizio  sia a seguito della citata sentenza
 della Corte costituzionale, sia a seguito  della  entrata  in  vigore
 della  legge  8  agosto  1991,  n.  274,  che,  all'art. 8 lettera b)
 espressamente prevedeva la possibilita' del  riscatto  dei  corsi  di
 formazione professionale.
    Instauratosi  il  contraddittorio,  si  costituiva regolarmente in
 giudizio l'I.N.A.D.E.L. sostenendo che:
      1) nessun  valore  assumerebbe  il  richiamo  alla  sentenza  n.
 765/1988,  della Corte costituzionale, avendo tale Corte censurato la
 legittimita' costituzionale dell'art.  24  della  legge  22  novembre
 1962,  ma  non anche di alcuna delle ipotesi previste dal decreto del
 Presidente della Repubblica 11 gennaio 1987, n. 14;
      2) sarebe inapplicabile l'art. 8 lettera b) della legge 8 agosto
 1991,  n.  274, perche' per l'ammissione al corso di formazione delle
 vigilatrici d'infanzia non sarebbe previsto il "diploma di istruzione
 secondaria di secondo grado" che tale  norma,  invece,  richiede  per
 aver  diritto  al  riscatto  del corso di formazione professionale e,
 nella specie, cio' non sarebbe accaduto.
    All'udienza del 16 marzo 1992, la  difesa  dell'attrice  osservava
 che  nessun pregio poteva essere attribuito alla tesi difensiva della
 inefficacia  giuridica  della  sentenza  n.  765/1988   della   Corte
 costituzionale, per non aver tale Corte censurato le ipotesi previste
 dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987, in quanto il
 predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  riguardava  il
 "valore  abilitante"  del  diploma  di  "assistente sociale" e non di
 quello di "vigilatrice d'infanzia"  oggetto  dell  presente  causa  e
 preso in considerazione dalla predetta sentenza.
   Quanto  poi  alla  ritenuta  inapplicabilita'  al  caso  di  specie
 dell'art. 8 lettera b) della legge 8 agosto 1991, n. 274,  la  difesa
 attorea  rilevava  che tale norma non prevedeva affatto che potessero
 essere riscattati solamente i corsi di formazione  professioanle  che
 richiedessero come requisito per l'ammissione un titolo di istruzione
 secondaria-superiore,  ma  unicamente  che  il  corso  di  formazione
 professionale fosse seguito da chi si trovasse gia' in  possesso  del
 diploma  di  scuola media superiore, come, nella specie, era avvenuto
 in quanto l'attrice, come documentava in giudizio, aveva conseguito -
 prima della  iscrizione  al  corso  di  formazione  professionale  e,
 precisamente,  il  1½  agosto  1975  -  il  diploma  di  abilitazione
 all'insegnamento nelle  scuole  del  grado  preparatorio  costituente
 titolo di istruzione secondaria di secondo grado.
    La  stessa  difesa  dell'attrice faceva rilevare che qualora fosse
 stata ritenuta  esatta  la  interpretazione  proposta  dal  convenuto
 istituto, l'art. 8, lettera b) della citata legge n. 274/1991 sarebbe
 stato  sicuramente  illegittimo costituzionalmente (per contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione) nella parte in  cui  non  consentiva  il
 riscatto  di  tutti  quei corsi di formazione professionale necessari
 per  il  conseguimento  di  un  titolo  prescritto  quale  condizione
 necessaria  per  poter  occupare  quel  particolare  posto  dal quale
 discendesse l'obbligo  della  iscrizione  all'I.N.A.D.E.L.  Eccepiva,
 comunque,  la  illegittimita' costituzionale anche dall'art. 12 della
 legge 8 marzo 1968, n. 152 nella parte in cui non  prevedeva  per  le
 vigilatrici d'infanzia il riscatto del triennio del corso di studi ai
 fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio.
    Osserva  al  riguardo  il  giuridicante che l'eccezione appare non
 manifestamente infondata, oltre che rilevante.
    Ed invero, l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 dispone  che
 sono  riscattabili,  ai  fini  dell'indennita'  premio di servizio, i
 periodi  di   studio   universitario   ed   i   corsi   speciali   di
 perfezionamento  purche'  valutabili ai sensi delle norme vigenti per
 gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del  tesoro  ai
 fini di trattamento di quiescienza.
    Il  triennio  di  corso  per il diploma di vigilatrice d'infanzia,
 nella  specie  prescritto  per   l'ammissione   al   posto   occupato
 dall'attrice,  deve  ritenersi  valutabile ai fini del trattamento di
 quiescenza ai sensi dell'art. 24 della legge  22  novembre  1962,  n.
 1646   come   risultante   a   seguito  della  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 765/1988.
    Peraltro, anche a voler  considerare  implicitamente  abrogato  il
 predetto art. 24 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 8 della
 legge  8  agosto 1991, n. 274, non si potrebbe nella specie escludere
 la  riscattabilita'  del  triennio  frequentato  dall'attrice  avendo
 costei   "seguito"   il   relativo   corso   professionale  "dopo  il
 conseguimento" del diploma di  istruzione  secondaria  superiore  nei
 termini prescritti da tale norma.
    Tuttavia  il predetto corso non puo' ritenersi compreso tra quelli
 considerati dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968,  n.  152  perche',
 esclusi  ovviamente i periodi di studio universitario, deve ritenersi
 "corso di perfezionamento" solo quello che segue al conseguimento  di
 altro  titolo  delle  cui  discipline  costituisce, per l'appunto, un
 "perfezionamento", mentre il diploma di vigilatrice d'infanzia non si
 pone in rapporto di "perfezionamento" rispetto ad altro titolo.
    Di conseguenza, solo ove il predetto art.  12  venisse  dichiarato
 incostituzionale, l'attrice potrebbe vedersi riconosciuta la facolta'
 di  riscatto  ai  fini  della liquidazione della indennita' premio di
 servizio.
    Orbene, la  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  73/1985,  ha
 affermato   il   principio  che  la  indennita'  premio  di  servizio
 costituisce   una   integrazione   del   trattamento   previdenziale,
 funzionalmente  collegato,  per  espressa  dizione  dell'art. 1 della
 legge  n.  152/1968,  al  trattamento  di  quiescenza  erogato  dagli
 istituti  di  previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, tra i
 quali la C.P.D.E.L., con la conseguenza che "l'esclusione ai fini del
 riscatto di cui sopra (indennita'  premio  di  servizio  n.d.r.),  di
 periodi  di  studio  necessari  per ricoprire un posto di lavoro gia'
 riconosciuti come validi ai fini della quiescenza, crea una  ingiusta
 disparita'  tra  dipendenti  (in  relazione al tipo di corso di studi
 espletato) non  sorretta  da  alcuna  logica  motivazione,  e  quindi
 contraria   all'art.   3  della  Costituzione"  come  e'  stato  gia'
 esattamente  affermato  (cfr.   ord.   di   rimessione   alla   Corte
 costituzionale  n.  337  emessa  il  9  aprile 1991, dal tribunale di
 Reggio Emilia in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 12 giugno 1991).
    Infine la Corte costituzionale,  investita  di  analoga  questione
 (relativa  aglli infermieri professionali) a seguito della suindicata
 ordinanza, facendo proprie le predette osservazioni, ha dichiarato la
 illegittimita' costituzionale del censurato art.  12  della  legge  8
 marzo  1968,  n.  152, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
 nella parte in cui non prevede il riscatto del corso di studi per  la
 liquidazione   dell'indennita'   premio  di  servizio  quando  ne  e'
 riconosciuto il riscatto ai fini di quiescenza.