IL PRETORE
    Nel  procedimento  iscritto al n. 1097/1991, vertente tra Petricca
 Gildo Luigi e l'ente FF.SS., ha emesso la seguente ordinanza.
                               F A T T O
    Il Petricca, dipendente FF.SS. come ausiliario di stazione  presso
 l'impianto  di  Palena,  ha  evocato  in giudizio l'Ente chiedendo la
 valutazione, ai fini dell'inquadramento economico  e  dell'anzianita'
 lavorativa,  del  periodo di servizio militare prestato dal 17 giugno
 1983 al 17  giugno  1986,  eppertanto  il  conseguente  inquadramento
 economico spettantegli.
    L'Ente  si e' costituito in giudizio contestando la fondatezza del
 ricorso.
                             D I R I T T O
    Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del  servizio  militare
 prestato  anteriormente  all'assunzione  presso  le  FF.SS. alla luce
 dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, secondo cui il periodo  di
 servizio  militare  e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento
 economico e per la determinazione dell'anzianita'  previdenziale  del
 settore   pubblico.   E   in   effetti  diverse  sentenze  emesse  da
 magistrature  di  merito  hanno  riconosciuto  il  servizio  militare
 prestato  -  anche  e  soprattutto nel "genio ferrovieri" come per il
 Petricca - ai fini di cui si e' detto.
    Senonche'  e'  intervenuta  nelle  more  del  giudizio  la   legge
 "finanziaria"  del 30 dicembre 1991, n. 412, la quale, all'art. 7, ha
 cosi' stabilito: "il servizio militare valutabile ai sensi  dell'art.
 20  della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in
 corso alla data di entrata in vigore  della  predetta  legge  nonche'
 quello prestato successivamente".
    Tale  norma,  evidentemente  dettata  dalle  pressanti esigenze di
 risanamento della finanza  pubblica,  presenta  tuttavia  profili  di
 sospetta   incostituzionalita',   come   eccepito  dalla  difesa  del
 ricorrente.
    Invero in primo luogo l'art. 7 citato, col limitare la valutazione
 del servizio militare solo ad alcuni lavoratori e per un  determinato
 periodo  senza  ragionevole motivo, sembra contrastante col principio
 di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    In secondo luogo la norma de quo sembra contrastante col principio
 di  cui  all'art.  52, secondo comma, della Costituzione, secondo cui
 l'adempimento all'obbligo del servizio militare non deve pregiudicare
 la posizione di lavoro del cittadino. Infatti alcuni lavoratori,  pur
 avendo  adempiuto  al  loro dovere come gli altri - in molti casi per
 periodi piu' lunghi, dato che la  durata  del  servizio  militare  e'
 diminuita nel tempo - sottraendo tempo ed energie all'inserimento nel
 mondo  del  lavoro,  si  vedrebbero negato un beneficio di cui invece
 possono fruire altri lavoratori, quelli che hanno  prestato  servizio
 militare in epoca successiva alla legge in oggetto.
    Trattasi   pertanto   di   questione   di   costituzionalita'  non
 manifestamente infondata e la cui soluzione e' rilevante ai fini  del
 giudizio, che concerne appunto la valutazione del periodo di servizio
 militare prestato prima del 1986.