ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Toscana notificato il
 15  maggio  1992,  depositato  in  Cancelleria  il 25 successivo, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Ministro
 per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n.
 224, (Regolamento recante criteri  e  modalita'  per  la  concessione
 delle  agevolazioni  finanziarie  per  la  promozione  e  lo sviluppo
 dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno) ed iscritto al  n.
 22 del registro conflitti 1992;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Udito l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 1992, la Regione  Toscana
 ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
 relazione al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
 Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224 (Regolamento  recante  criteri  e
 modalita'  per  la  concessione delle agevolazioni finanziarie per la
 promozione  e  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'  giovanile   nel
 Mezzogiorno),  con  riferimento  agli  artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128
 della Costituzione.
    La ricorrente espone che l'art. 1 del decreto  impugnato  delimita
 l'ambito  territoriale  di  applicazione dei benefici previsti per le
 zone del Mezzogiorno dal decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  786,
 convertito  con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed
 ulteriormente modificato con legge 11 agosto 1991, n. 275, mentre gli
 artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, le attivita'  finanziabili,
 nei  settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei
 servizi, e la tipologia  dei  contributi,  anche  in  relazione  alla
 dislocazione territoriale delle imprese beneficiarie.
    Dalla  suddetta  delimitazione  territoriale  -  che  comprende le
 Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
 Sardegna  e  Sicilia  -  risultano  escluse quelle aree della Regione
 Toscana che sono, invece, considerate facenti parte del  Mezzogiorno,
 ai  fini  delle  relative  agevolazioni, dall'art. 1 del T.U. 6 marzo
 1978, n. 218,  e  precisamente  i  territori  dei  Comuni  dell'Isola
 d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
    In  tal  modo,  secondo la ricorrente, per effetto di una norma di
 carattere  regolamentare  sarebbero  state  indebitamente   eliminate
 dall'applicazione  dei  benefici  per il Mezzogiorno quelle parti del
 territorio della Regione Toscana che la legge, di cui la stessa norma
 regolamentare pretende di essere attuazione, ha,  invece,  ricompreso
 tra  i  destinatari  dei  suddetti  benefici,  in  ragione della loro
 obbiettiva realta' economica e sociale.
    A giudizio della ricorrente, risulterebbero conseguentemente  lesi
 i  principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonche' le competenze
 regionali   costituzionalmente   garantite,    per    essere    stato
 immotivatamente  differenziato  in  sede  di normazione secondaria il
 trattamento di zone che  erano  state  considerate  unitariamente  da
 fonti  legislative  primarie, in relazione ad interventi direttamente
 incidenti in materie di competenza regionale, quali  l'artigianato  e
 l'agricoltura.
    L'esclusione  delle  suddette  aree  operata dal decreto impugnato
 sarebbe, infine, priva di idonea base legislativa, posto che  nessuna
 delle norme primarie di riferimento - d.-l. n. 786 del 1985; legge di
 conversione  n.  44 del 1986; legge n. 275 del 1991; nonche' legge n.
 400 del 1988 - peraltro citate nelle premesse dello  stesso  decreto,
 avrebbe  autorizzato  il Ministro a limitare l'ambito territoriale di
 applicazione delle agevolazioni concesse, ambito che l'art. 1,  primo
 comma, del citato d.-l. n. 786 del 1985 espressamente conferma essere
 quello  dei  "territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
 approvato con d.P.R. 6  marzo  1978,  n.  218",  tra  i  quali  sono,
 appunto,  ricomprese le isole della Toscana, che il decreto impugnato
 ha, invece, escluso.
    2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito
 nel giudizio.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Toscana  solleva  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  del  regolamento  adottato con il decreto del Ministro per
 gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992  n.  224,
 che,  nel  disciplinare  i  criteri e le modalita' per la concessione
 delle agevolazioni  finanziarie  per  la  promozione  e  lo  sviluppo
 dell'imprenditorialita'  giovanile  nel  Mezzogiorno  -  agevolazioni
 disposte con il decreto-legge 30 dicembre 1988  n.  786,  convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986  n. 44 - non ha
 incluso nel novero dei soggetti beneficiari le imprese  operanti  nei
 territori  compresi nei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio
 e di Capraia Isola.
    Il conflitto viene sollevato con riferimento agli artt. 3, 5,  97,
 117,  118  e  128  della Costituzione, stante l'incidenza del decreto
 impugnato nella sfera  dell'economia  regionale  nonche'  in  materie
 affidate   alla   competenza   regionale,   quali   l'agricoltura   e
 l'artigianato.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    L'atto nei cui confronti viene  proposto  il  conflitto  (d.m.  17
 gennaio  1992 n. 224) e' un regolamento ministeriale emanato ai sensi
 dell'art. 17, terzo  comma,  della  legge  23  agosto  1988  n.  400:
 regolamento  che trova il suo fondamento diretto nell'art. 1, secondo
 comma, del decreto-legge 30 dicembre 1985  n.  786  (convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1986 n. 44), dove e' stato
 conferito al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
 il compito di stabilire "criteri" e "modalita'"  per  la  concessione
 delle  agevolazioni finanziarie disposte dallo stesso decreto-legge a
 favore dell'imprenditorialita' giovanile operante nel Mezzogiorno.
    Tale regolamento - che e' stato adottato al  fine  di  eseguire  e
 attuare  la  disciplina  primaria  posta  dal  decreto-legge n. 786 -
 individua, all'art. 1,  i  soggetti  che  possono  beneficiare  delle
 agevolazioni  in  questione  richiamandosi  alle societa' aventi sede
 legale,  amministrativa   ed   operativa   nelle   Regioni   Abruzzo,
 Basilicata,  Calabria,  Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
 con esclusione di ogni altro territorio.  Senonche' il  decreto-legge
 n.  786,  nell'indicare, a livello di normazione primaria, i soggetti
 beneficiari delle agevolazioni dallo  stesso  previste,  aveva  fatto
 riferimento  alle  imprese  "aventi  sede  ed  operanti nei territori
 meridionali di cui all'art. 1 del Testo unico approvato con d.P.R.  6
 marzo  1978 n. 218", territori nel cui ambito la norma richiamata in-
 clude  anche  parti  del territorio regionale toscano, quali i Comuni
 dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
    Appare, pertanto, evidente che il decreto ministeriale oggetto del
 conflitto - quando, all'art. 1, primo comma, ha elencato  i  soggetti
 beneficiari  delle  agevolazioni  di  cui al decreto-legge n. 786 del
 1985 - ha indebitamente delimitato  l'ambito  di  applicazione  della
 disciplina posta con forza primaria dall'art. 1 dello stesso decreto-
 legge:  ma  cosi' disponendo, l'atto impugnato ha leso la sfera delle
 attribuzioni spettanti alla Regione Toscana ai sensi degli artt.  117
 e  118  della  Costituzione,  stante  l'incidenza della disciplina in
 questione  sia  nell'assetto  di  settori,  quali   l'agricoltura   e
 l'artigianato,  di  spettanza regionale, sia, piu' in generale, nello
 sviluppo economico della popolazione regionale.