IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 343/90 r.g. promossa da Ossnoser Sandra (avv. Pier Luigi Terenziani) contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (avvocati F. Plata e P.L. Benatti); Premesso che con separati ricorsi al pretore di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, Moravcova Lenka e Ossnoser Sandra hanno convenuto in giudizio l'I.N.A.D.E.L. chiedendo l'accertamento del proprio diritto a riscattare - ai fini dell'indennita' premio di servizio - la durata legale dei corsi per il conseguimento del di- ploma di infermiera professionale (cosi' la Moravcova) e del diploma di vigilatrice d'infanzia (cosi' la Ossnoser), e che l'I.N.A.D.E.L. ha chiesto il rigetto della domanda; che il pretore, previa riunione dei due giudizi, con sentenza 9-20 ottobre 1989, n. 454, ha respinto le domande, dichiarando com- pensate le spese processuali ai sensi dell'art. 152 delle disp. att. del c.p.c.; che Moravcova Lenka e Ossnoser Sandra hanno proposto appello chiedendo l'accoglimento della domanda gia' svolta in primo grado, mentre l'I.N.A.D.E.L. ha chiesto la conferma della sentenza pretorile; che all'udienza del 20 ottobre 1992, previa separazione delle due cause riunite in primo grado, il tribunale ha accolto l'appello proposto da Moravcoca Lenka; che la separazione si e' resa necessaria in relazione alla diversa disciplina attualmente vigente in materia di riscatto ai fini dell'indennita' premio di servizio per quanto riguarda i corsi di infermiere professionale, da un lato, e di vigilatrice d'infanzia, dall'altro; che l'appellante Ossnoser ha chiesto, in via subordinata, dichiararsi non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152; Rilevato che nel caso di specie si discute della applicazione dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali, il quale recita: "il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, il riscatto .. dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro"; che Ossnoser Sandra, come risulta documentalmente dagli allegati al ricorso di primo grado, ha frequentato il corso biennale per il conseguimento del diploma di stato di vigilatrice d'infanzia negli anni scolastici 1966/67 e 1967/68 (v. certificato rilasciato dall'Istituto per l'assistenza alla prima infanzia di Firenze, doc. n. 2), diploma necessario per l'ammissione al posto occupato presso l'U.S.L. n. 13 (v. doc. n. 3); che il pretore ha escluso l'applicazione dell'art. 12 della legge n. 152/1968 "sulla base del tenore letterale e logico della norma"; che secondo l'istituto appellato i corsi di perfezionamento sono solo quelli post-universitari (cfr. art. 16 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162); che l'art. 12 della legge n. 152/1968 e' funzionalmente collegato all'art. 69 del r. d.l. 3 marzo 1938, n. 680, il quale al primo comma testualmente recita: "gli impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera"; Ritenuto che, dunque, la riscattabilita' ex art. 12 della legge n. 152/1968 e' subordinata al duplice presupposto concernente la natura del corso e la valutabilita' dello stesso ai fini del trattamento di quiescenza, sempre che il titolo conseguito sia condizione necessaria per l'ammissione al posto occupato; che, pacifica la sussistenza di quest'ultima condizione, quanto al secondo presupposto viene in rilievo la decisione della Corte costituzionale 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765 (la quale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.1646, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto, ai fini di quiescenza, del biennio corrispondente al corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera); che, quanto alla natura del corso, escluso possa parlarsi nel caso concreto di studi universitari (diretti, cioe', al conseguimento del diploma di laurea), deve guardarsi alla diversa nozione di "corsi speciali di perfezionamento"; che, attesa la natura previdenziale dell'indennita' premio di servizio, questo tribunale (sentenza 6-27 giugno 1989, n. 637) nell'interpretare l'art. 12 della legge n. 162/1968 aveva ritenuto che corsi speciali di perfezionamento non sono solo quelli post- universitari, ma anche quelli seguiti da altre categorie professionali rispetto ai laureati, purche' implicati necessariamente un approfondimento nell'ambito di un piu', ampio e generico ventaglio di conoscenza richieste per ricoprire un determinato incarico di lavoro ed ulteriori rispetto a studi in precedenza fatti e conclusi; che, per contro, il piu' recente orientamento della Corte costituzionale in materia di riscatti - in particolare - dei corsi presso le scuole universitarie dirette a fini speciali (per l'ammissione ai quali valgono le disposizioni previste per i corsi di laurea, con necessita' di un diploma di scuola media superiore), orientamento che si e' tradotto, fra l'altro, in declaratoria di illegittimita' dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. n. 680/1938 (v. Corte costituzionale n. 426/1990 per gli assistenti sociali; Corte costituzionale n. 133/1991 per i fisioterapisti; Corte costituzionale n. 280/1991 per gli educatori professionali), proprio perche' riguardante studi "di livello universitario" implicitamente presuppone l'impossibilita' di superare in via interpretativa una lettura restrittiva di corso speciale di perfezionamento e di corso equiparato; che pertanto allo stato della normativa vigente, e della interpretazione accolta dal giudice delle leggi, la domanda svolta da Ossnoser Sandra in relazione al corso per il conseguimento del di- ploma di vigilatrice d'infanzia non puo' essere accolta; Ritenuto che, peraltro, l'esclusione ai fini del riscatto di cui all'art. 12 della legge n. 152/1968 del periodo di studio necessario a conseguire il diploma di vigilatrice d'infanzia, e quindi una specifica preparazione necessaria per ricoprire il posto di lavoro nell'ambito della p.a., non appare costituzionalmente legittimo: e cio' sotto il duplice profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra laureati ed altro personale che abbia acquisito una preparazione professionale qualificata (art. 3 della Costituzione), oltre che della violazione del principio di imparzialita' imposto alla Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 della Costituzione); che la questione di costituzionalita' dell'art. 12 della legge n. 152/1968, in relazione all'art. 24 della legge n. 1646/1962 sopra richiamato, appare indubbiamente fondata alla luce, oltre che del costante orientamento della Corte costituzionale (volto a sottolineare che la legislazione in tema di riscatti e' tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione), in particolare della sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 26; che con tale ultima pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n. 152/1968 nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali ex art. 24 della legge n. 1646/1962 sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio ai fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennita' premio di servizio; che appare sotto questo profilo ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione della possibilita' di riscattare - ai fini dell'indennita' premio di servizio - il periodo corrispondente ai corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, possibilita' invece consentita alle infermiere professionali; e cio' per le ragioni gia' evidenziate (con analitico raffronto tra le norme disciplinanti i due corsi) da Corte costituzionale, 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765, secondo cui "l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identita' dei requisiti di accesso realizzano una sostanziale eguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di studio per il conseguimento dei diplomi necessari per svolgere tali professioni sanitarie ausiliarie, che per di piu' comportano lo svolgimento di mansioni affini";