IL PRETORE A scioglimento della riserva; Premesso che Marmugi Pieranna, in data 7 dicembre 1990 ha subito un infortunio sul lavoro; che l'I.N.A.I.L., con lettera 16 luglio 1991 assumeva l'inesistenza di conseguenze di carattere permanente; che con lettera 23 luglio 1991 la Marmugi, ai sensi dell'art. 104 del testo unico n. 1124/1965, comunicava all'istituto i motivi per i quali non riteneva giustificabile il provvedimento, la misura dell'inabilita' permanente e allegava il prescritto certificato medico; che - come risulta dalla stessa relazione I.N.A.I.L. - la collegiale medica, convocata oralmente, non veniva espletata non avendo la Marmugi indicato come proprio medico, un medico iscritto nell'elenco dei medici di patronato; Rilevato che il d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), all'art. 1, primo comma, riserva "l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori .. per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere, previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonche' la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni, a collegi di conciliazione", agli istituti di patronato e di assistenza sociale; Rilevato che per decidere la presente controversia devesi applicare la predetta norma; Considerato che l'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, impedendo il riconoscimento in concreto del diritto inviolabile di scelta del proprio medico-mandatario, crea disparita' di trattamento tra i lavoratori secondo se richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio di un diritto inviolabile, limitando la tutela della sa- lute in mancanza di intervento di tali istituti, in tal modo, impedendo il conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio; Ritiene di sollevare, d'ufficio, questione di costituzionalita' dell'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in cui obbliga il ricorso agli istituti di patronato e di assistenza sociale per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni previdenziali di qualsiasi genere nonche' per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni; che la questione e' senz'altro rilevante in quanto dalla sua soluzione dipende o meno la possibilita' della Marmugi a farsi assistere dal proprio medico di fiducia e, cioe', di conseguire le provvidenze previste dal testo unico n. 1124/1965 e, quindi l'accoglimento o il regetto del ricorso; che la questione sembra non manifestamente infondata;