IL PRETORE
    A scioglimento della riserva;
    Premesso che Marmugi Pieranna, in data 7 dicembre 1990  ha  subito
 un infortunio sul lavoro;
      che   l'I.N.A.I.L.,   con   lettera   16  luglio  1991  assumeva
 l'inesistenza di conseguenze di carattere permanente;
      che con lettera 23 luglio 1991 la Marmugi,  ai  sensi  dell'art.
 104  del  testo  unico n. 1124/1965, comunicava all'istituto i motivi
 per i quali non riteneva giustificabile il provvedimento,  la  misura
 dell'inabilita'  permanente  e  allegava  il  prescritto  certificato
 medico;
      che - come  risulta  dalla  stessa  relazione  I.N.A.I.L.  -  la
 collegiale  medica,  convocata  oralmente,  non  veniva espletata non
 avendo la Marmugi indicato come proprio medico,  un  medico  iscritto
 nell'elenco dei medici di patronato;
    Rilevato   che   il   d.lgs.   C.p.S.   29  luglio  1947,  n.  804
 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza
 sociale),   all'art.   1,   primo   comma,    riserva    "l'esercizio
 dell'assistenza  e  tutela  dei lavoratori .. per il conseguimento in
 sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi  genere,  previste
 da   leggi,   statuti  e  contratti  regolanti  la  previdenza  e  la
 quiescenza, nonche' la rappresentanza  dei  lavoratori  davanti  agli
 organi   di   liquidazione   di   dette  prestazioni,  a  collegi  di
 conciliazione", agli istituti di patronato e di assistenza sociale;
    Rilevato  che  per  decidere  la  presente   controversia   devesi
 applicare la predetta norma;
    Considerato che l'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804,
 appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della
 Costituzione,  impedendo  il  riconoscimento  in concreto del diritto
 inviolabile di scelta del proprio medico-mandatario, crea  disparita'
 di  trattamento  tra  i  lavoratori  secondo  se  richiedano  o  meno
 l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale  per
 l'esercizio  di un diritto inviolabile, limitando la tutela della sa-
 lute in mancanza  di  intervento  di  tali  istituti,  in  tal  modo,
 impedendo  il conseguimento delle provvidenze previste per il caso di
 infortunio;
    Ritiene di sollevare, d'ufficio,  questione  di  costituzionalita'
 dell'art.  1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in
 cui obbliga il ricorso agli istituti di  patronato  e  di  assistenza
 sociale  per  il  conseguimento in sede amministrativa di prestazioni
 previdenziali di  qualsiasi  genere  nonche'  per  la  rappresentanza
 davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni;
      che  la  questione  e'  senz'altro rilevante in quanto dalla sua
 soluzione dipende o  meno  la  possibilita'  della  Marmugi  a  farsi
 assistere  dal  proprio  medico di fiducia e, cioe', di conseguire le
 provvidenze  previste  dal  testo  unico  n.  1124/1965   e,   quindi
 l'accoglimento o il regetto del ricorso;
      che la questione sembra non manifestamente infondata;