IL TRIBUNALE Viste le istanze di riesame presentate da Carucci Francesco avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sala Consilina in data 29 ottobre 1992, e dallo stesso Carucci Francesco nonche' da Carucci Maria Rosaria e Pucciarelli Margherita avverso il decreto di sequestro, emesso dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sala Consilina il 24 ottobre 1992; Esaminati gli atti e sentite le parti; O S S E R V A Il presente procedimento incidentale riguarda due misure cautelari, una personale e l'altra reale, legittimamente adottate, la prima, dal giudice per le indagini preliminari, la seconda, trattandosi di sequestro probatorio, dal p.m., in relazione a diverse ipotesi di reati (artt. 110, 61 nn. 2 e 8, 56, 81 cpv., 629 primo e secondo comma, 644 c.p., 12-quinquies della legge n. 356/1992) di cui e' indagato Carucci Francesco. Quanto alla misura personale, le circostanziate denunzie presentate dalle persone offese, che hanno fatto specifico riferimento alle pressanti minacce poste in essere da Carucci Francesco affinche' gli versassero somme di danaro derivanti da prestiti dai medesimi assunti a tassi elevatissimi (10% mensile), e gli accurati ed approfonditi accertamenti effettuati dalla guardia di Finanza di Sala Consilina e dai carabinieri di Caggiano, dai quali emerge una palese sproporzione tra la situazione patrimoniale del predetto indagato rispetto alla modestia dei redditi denunziati, evidenziano gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in ordine ai delitti di tentata estorsione pluriaggravata e di possesso ingiustificato di valori, per i quali e' stata adottata la misura cautelare. Del pari devono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 del c.p.p. E' plausibile, infatti, ritenere, visto che una condotta analoga e' gia' stata posta in essere nel tentativo di conseguire l'ingiusto profitto, che l'indagato, libero da vincoli, possa coartare i denunzianti, per altro oberati di debiti, per indurli a ritrattare le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria. D'altra parte i riferimenti all'intervento di una "squadra", nel caso di mancato pagamento, e al coinvolgimento di altre persone fanno intendere che la vicenda e lo sfondo delinquenziale che la correda non sono state ancora completamente ricostruite. A cio' vanno aggiunte la personalita' del Carucci, gia' piu' volte condannato, e la gravita' dei delitti per cui si procede. Poiche' il Carucci e' indagato del delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 del c.p., non puo' procedersi alla graduazione della misura. In forza del terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. per tale imputazione non puo' essere disposta una misura cautelare diversa da qualla della custodia in carcere. Va, pertanto, confermata l'ordinanza di custodia cautelare in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata. A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, per l'altro delitto - possesso ingiustificato di valori - per il quale e' stata emessa ordinanza di custodia cautelare ed il decreto di sequestro. Ad avviso del collegio, deve essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 12-quinquies della legge n. 356/92 in relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione. La suddetta questione, come si e' gia' argomentato in altre ordinanze di questo tribunale, non e' manifestatamente infondata. Infatti, con riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, la norma in esame, configurando una ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa a qualita' - indagato per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-quinquies, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - che, a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti e' stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o e' stata applicata misura di prevenzione divenuta irrevocabile, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica, attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'e' che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali status personali). Assume, pertanto, rilievo finanche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura e' ante delictum, il che sembra evidenziare in modo ancora piu' stridente il contrasto con la riferita norma costituzionale. Con riferimento, poi' agli artt. 3 e 24 della Costituzione, configurandosi il delitto in questione come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilita' di beni di valore sproporzionato all'attivita' svolta e o a redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova) risulta compresso il diritto di difesa che non puo' essere esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato. Sembra, pertanto, configurarsi una disparita' di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-quinquies che non possono avvalersi della facolta' di non rispondere e gli indagati per gli altri reati. La questione e', inoltre, rilevante ai fini della decisione non solo in ordine alla richiesta di riesame della misura cautelare re- ale, per la quale si impone una valutazione positiva della legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 12-quinquies, ma anche per quella personale. Carucci Francesco e' stato tratto in arresto anche in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-quinquies e, per il principio di autonomia dei diversi titoli di custodia, la pronunzia del tribunale del riesame deve investire anche il reato di possesso ingiustificato di valori.