IL PRETORE
   Rilevato che il p.m. ha sollevato nel presente procedimento  penale
 n. 21144/92 rg a carico di Sabbia Aurelio, imputato del reato ex art.
 21,  terzo  comma, della legge n. 319/1976, questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto degli artt. 10,  lett.  b),  4,
 lett.  b), nonche' dell'art. 22 della legge regionale del Piemonte 26
 marzo 1990, n. 13, per violazione degli artt. 117 e  25  della  Carta
 fondamentale, nella parte in cui sottrae alla sanzione penale ex art.
 21,  terzo  comma,  della  legge  n.  319/1976  uno  scarico in acque
 superficiali di reflui di  collettore  fognario  eccedente  i  limiti
 massimi  previsti  dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 ma
 rientrante in quelli, meno rigorosi, previsti dalle tebelle  allegate
 alla cennata legge regionale;
    Rilevato  altresi'  che  il risultato delle analisi effettuate sui
 campioni delle acque di scarico del collettore fognario del comune di
 Pino  Torinese  prelevati  dal  servizio  di   igiene   pubblica   ha
 evidenziato  -  come  emerso a dibattimento - un effettivo supero dei
 limiti massimi di cui alla tabella A allegata alla legge n.  319/1976
 relativamente   ai   parametri   azoto   ammoniacale  e  tensioattivi
 reientrando peraltro i valori accertati nei  limiti  massimi  fissati
 con la tabella 2. IV allegata alla legge regionale piu' volte citata;
    Vista  l'ordinanza  18  agosto  1992  -  in  materia analoga - del
 giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Reggio Emilia
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1992,  n.  47,  prima
 serie speciale;
                             O S S E R V A
    La   questione   sollevata   dal   p.m.  appare  rilevante  e  non
 manifestamente infondata.
    La legge n. 319/1976,  con  successive  modifiche,  ha  introdotto
 nell'ordinamento  -  come  palesato  dal  tenore  del  suo  art.  1 e
 riconosciuto dalla stessa giurisprudenza delle  sezioni  unite  della
 Corte  di  cassazione  (sentenza  31  maggio  1991,  Valiante)  - una
 disciplina generale degli  scarichi  estesa  a  tutto  il  territorio
 nazionale  e a qualsiasi tipo di scarico nonche' fondata, da un lato,
 sull'obbligo di autorizzazione per ogni scarico,  eccetto  quelli  da
 insediamenti  civili  in pubblica fognatura e quelli pre-esistenti da
 insediamenti  civili   non   recapitanti   in   pubblica   fognatura;
 dall'altro,  sull'osservanza, per tutti, dei limiti di accettabilita'
 di cui alle tabelle A e C allegate.
    Ha poi previsto, la legge, agli artt. 14, secondo  comma,  seconda
 parte,  e  4,  primo  comma,  lett.  a),  un  intervento  legislativo
 regionale  sulla  regolamentazione  degli  scarichi  delle  pubbliche
 fognature  e  degli  insediamenti civili non recapitanti in pubbliche
 fognature.
    Trattasi peraltro di potesta' legislativa  di  mera  attuazione  e
 integrazione della legislazione statale, non rientrando la tutela dei
 corpi  recettori  e  delle acque superficiali tra le materie elencate
 nell'art. 117, primo comma, della Costituzione e oggetto di  potesta'
 legislativa "concorrente" o "ripartita" delle regioni.
    Del  resto,  la  legge  n.  319/1976  non ha dettato meri principi
 generali ma ha introdotto una disciplina variegata  e  immediatamente
 cogente in ambito nazionale.
    La  successiva  legislazione regionale doveva informarsi dunque ai
 limiti massimi  tabellari  sanciti  con  la  legge  statale,  la  cui
 osservanza costituisce principio fondamentale in materia.
    Tale  conclusione  e'  stata  fatta  propria  dalla  stessa  Corte
 regolatrice con sentenza 20 febbraio-2 aprile 1990, Armuzzi e succes-
 sive, secondo cui in tema di tutela delle acque dall'inquinamento  le
 regioni   possono  prevedere  solo  un  abbassamento  dei  limiti  di
 accettabilita' dei reflui e non anche un innalzamento oltre i livelli
 indicati dalla legge penale.
    Orbene, la legge regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13,  non
 si  e'  conformata  a tale principio poiche' le tabelle allegate alla
 medesima  legge  prevedono  per  alcuni  parametri,  tra  cui  quelli
 relativi all'azoto ammoniacale ed ai tensioattivi il cui supero forma
 oggettto  del presente giudizio, limiti meno rigorosi di quelli della
 legge statale.
    In particolare, mentre il limite massimo previsto dalla tabella  A
 allegata  alla  legge  n. 319/1976 e' pari a mg/l 15 relativamente al
 paramentro azoto ammoniacale ed a mg/l 2 relativamente  al  parametro
 tensioattivi   quello  previsto  dalla  legge  regionale  n.  13/1990
 (tabella 2. IV) applicabile nel comune di Pino  Torinese  e'  pari  a
 mg/l 60 relativamente al primo parametro mentre non e' fissato limite
 massimo relativamente al secondo.
    La cennata normativa regionale (artt. 4, lett. b), e 10, lett. b),
 della  legge  regionale  n. 13/1990) sembra dunque porsi in contrasto
 con gli  artt.  25,  secondo  comma,  e  117,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  rappresentando  esercizio  di una potesta' legislativa
 che alla regione non competeva in quanto  modificativa  dei  principi
 fondamentali  della  legislazione  statale  e  indicente  nella sfera
 sanzionatoria penale parimenti riservata allo  Stato  con  violazione
 inoltre  -  almeno  sotto  il  profilo  concreto  -  del principio di
 uguaglianza conseguendone di fatto  discipline  penali  differenziali
 rispetto al rimanente territorio nazionale.
    Sotto tale profilo, si osserva che l'art. 22 della legge regionale
 richiama,  in  punto  sanzione,  gli  artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della
 legge n. 319/1976.
    Si tratta peraltro  di  richiamo  per  un  verso  pleonastico,  se
 riferito a fattispecie identicamente disciplinate dalle leggi statale
 e   regionale,   per  altro  verso  integrante  comunque  illegittima
 ingerenza della legislazione regionale  nella  sfera  riservata  alla
 potesta'  punitiva  dello Stato, ingerenza estrinsecabile vuoi con la
 sottrazione, totale o parziale, di talune fattispecie al rigore della
 sanzione penale in virtu' dei precetti piu'  tolleranti  della  legge
 regionale vuoi con l'assoggettamento a sanzione penale di fattispecie
 non sanzionate (o sanzionate diversamente) dalla legge statale, vuoi,
 infine con la mera previsione di sanzioni penali.
    In    ordine   alla   rilevanza   della   dedotta   questione   di
 costituzionalita' basti ricordare che le risultanze  dell'istruttoria
 sinora  esperita  hanno  suffragato  gli  estremi oggettivi del reato
 contravvenzionale contestato  e  in  particolare  l'effettuazione  di
 scarichi   di   acque   del  collettore  fognario  di  Pino  Torinese
 (qualificabile, per la portata, nella categoria b) di cui all'art.  4
 della  legge  regionale  n.  13/1990)  eccedenti i limiti di cui alla
 tabella A della legge n. 319/1976 relativamente  ai  parametri  azoto
 ammoniacale  e  tensioattivi  nonche'  la  rinconducibilita'  di tali
 scarichi  all'imputato,  quale sindaco di Pino Torinese all'epoca dei
 fatti e titolare dello scarico medesimo.
    Alla sussumibilita' della condotta contestata nella previsione  ex
 art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 osta peraltro la citata
 normativa  regionale  che  legittima,  per  se', scarichi eccedenti i
 limiti massimi tabellari fissati  con  legislazione  statale  purche'
 rientranti   in   quelli  meno  rigorosi  fatti  propri  della  legge
 regionale.
    Questa, d'altro canto, non puo'  essere  disapplicata  dall'a.g.o.
 occorrendo   specifica  pronuncia  del  giudice  delle  leggi  (Corte
 costituzionale n. 285/1990).
    Da ultimo non giova  addurre  la  possibilita'  di  una  pronuncia
 terminativa  che  escluda  la  sussitenza dell'elemento soggetivo del
 reato,  poiche'   detta   pronuncia   postula   comunque   l'astratta
 configurabilita' dell'illecito in esame.