IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1760 del 1992
 proposto da Bisanti  Antonio,  Nestola  Mario  e  Carducci  Raffaele,
 rappresentati  e difesi dagli avv.ti Antonio Bisanti ed Emilio Bacca,
 ed elettivamente domiciliati presso lo  studio  dell'avv.  E.  Bacca,
 ubicato  in  Lecce  alla  via  Petraglione  n.  7;  contro l'Istituto
 nazionale  della  previdenza   sociale,   in   persona   del   legale
 rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti
 Giuseppe  M.  De  Stefano,   Antonio   Ligorio,   Valerio   Mercanti,
 elettivamente  domiciliato  presso  l'Avvocatura  della sede di Bari,
 ubicato alla piazza Moro n. 14, per la declaratoria:
      1)  del  diritto  degli  avvocati   Bisanti   e   Nestola   alla
 corresponsione,  a  partire dal giorno 1½ luglio 1990, dalla medesima
 retribuzione attribuita agli avvocati che, per esplicando le medesime
 funzioni, sono stati collocati nel secondo livello  differenziato  di
 professionalita',  decima  qualifica funzionale, area legale; nonche'
 del diritto dell'avv. Carducci alla corresponsione della retribuzione
 attribuita agli avvocati collocati nel primo livello differenziale di
 professionalita', a partire dal giorno 1½ luglio 1990;  e  di  quella
 attribuita  agli avvocati collocati nel secondo livello a partire dal
 19 aprile 1991, data di  iscrizione  nell'albo  dei  patrocinanti  in
 Cassazione;
      2)  del  diritto,  per  tutti  i  ricorrenti, alla ricostruzione
 economica delle rispettive carriere retributive,  con  le  decorrenze
 sopra indicate, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista l'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale
 della previdenza sociale;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udita nella camera di consiglio  del  giorno  24  giugno  1992  la
 relazione  del  dott.  Giuseppe  Buscicchio e uditi, altresi', l'avv.
 Bisanti per se' e per gli altri ricorrenti e  l'avvocato  Di  Stefano
 per l'I.N.P.S.;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I  ricorrenti  avvocati  Carducci,  Nestola e Bisanti appartengono
 alla  decima  qualifica  funzionale,   area   professionale   legale,
 dell'I.N.P.S.  e  prestano  servizio  alle  dipendenze  dell'istituto
 medesimo rispettivamente da 16,19 a 30 anni (il  Bisanti  e'  cessato
 dal servizio il 24 gennaio 1992).
    In  applicazione dell'art. 14 del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, e
 del successivo art. 13 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito
 in legge dalla legge 23 gennaio 1991, n. 121, i ricorrenti sono stati
 inquadrati, con effetti economici dal 1½ luglio 1990, rispettivamente
 il Carducci e il Nestola nel livello iniziale di professionalita' con
 stipendio base di L.  19.081.000,  e  il  Bisanti  nel  primo  livelo
 differenziato  con  stipendio  base  di  L.  30.000.000.  Lamentano i
 ricorrenti   che   l'Istituzione,   anche    nell'ambito    dell'area
 professionale  di  appartenenza  ricompresa  nella  decima  qualifica
 funzionale,  di  livelli  differenziati  di   professionalita',   con
 conseguente attribuzione a ciascun livello di un distinto trattamento
 economico,   avrebbe   determinato   un'irragionevole  disparita'  di
 trattamento consentendo  che  gli  avvocati  dell'istituto,  fino  ad
 allora retribuiti in misura uguale a parita' di anzianita', venissero
 retribuiti  in  misura  sensibilmente  differenziata,  pur  svolgendo
 identiche  funzioni,  in  ragione  del   livello   di   inquadramento
 conseguito.
    Il  nuovo  sistema  retributivo,  conseguente  all'istituzione dei
 predetti livelli differenziati di professionalita',  si  porrebbe  in
 contrasto  con  ogni  logica retributiva. Infatti, ad alcuni avvocati
 con  minore  anzianita'  di  servizio  verrebbero   corrisposti   con
 decorrenza  1½  luglio  1990,  in  tal modo sovvertendo il previgente
 sistema, stipendi piu' elevati di quelli percepiti  da  colleghi  con
 maggior anzianita' di servizio.
    E gli stessi ricorrenti, pur percependo l'indennita' di toga e gli
 onorari professionali nella misura massima prevista, godrebbero di un
 trattamento  retributivo, quanto a stipendio base, inferiore a quello
 corrisposto a colleghi con pari anzianita' di servizio.
    Infine, il nuovo sistema retributivo determinerebbe  inammissibili
 disparita'  anche  in  sede  di  determinazione  del  trattamento  di
 quiescenza in quanto  avvocati,  che  si  assume  abbiano  svolto  la
 medesima  attivita'  professionale,  e che siano cessati dal servizio
 successivamente  al  1½  luglio  1990,  riceverebbero  indennita'  di
 anzianita'   e   trattamento  pensionistico  in  misura  notevolmente
 differenziata in relazione al livello di inquadramento conseguito.
    Pertanto, i ricorrenti, ritenendo di svolgere le medesime funzioni
 espletate da colleghi inquadrati nel secondo livello differenziato di
 professionalita', chiedono a questo t.a.r. una pronuncia dichiarativa
 del loro diritto a percepire,  con  decorrenza  1½  luglio  1990  per
 Bisanti  e  Nestola e 19 aprile 1991 per Carducci (data di iscrizione
 di  quest'ultimo  nell'albo  dei  patrocinanti  in  Cassazione),   la
 medesima  retribuzione  base  (L.  40.000.000  annui)  corrisposta ai
 predetti colleghi.
    A sostegno della pretesa azionata,  richiamano  la  giurisprudenza
 della Corte costituzionale (sentenze nn. 367/88 e 277/91), secondo la
 quale a parita' di funzioni deve corrispondere uguale retribuzione.
    Ove all'accoglimento del ricorso dovesse ostare il vigente art. 13
 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge dalla legge 23
 gennaio 1991, n. 21, i ricorrenti sollevano questione di legittimita'
 costituzionale del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3 e
 36  della  Costituzione,  e  formulano istanza perche' questo giudice
 disponga la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
    Infine, con istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso,
 chiedono che questo t.a.r. voglia, con provvedimento di urgenza, e in
 attesa  della  definizione  del   giudizio,   ordinare   all'Istituto
 nazionale  della  previdenza  sociale  la corresponsione a favore dei
 ricorrenti di una congrua somma  a  titolo  di  arretrati  e  di  uno
 stipendio nella misura idonea ad eliminare le lamentate disparita'.
    Costituendosi  in  giudizio,  l'Istituto  resistente ha dedotto la
 inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso proposto.
    L'inammissibilita' deriverebbe dall'omessa impugnativa degli  atti
 amministrativi  di  inquadramento dei ricorrenti, sicche' costoro non
 potrebbero invocare un  trattamento  retributivo  diverso  da  quello
 spettante   sulla   base  di  provvedimenti  d'inquadramento  tuttora
 efficaci.
    Ulteriore   profilo   di   inamissibilita'   sarebbe    costituito
 dall'omessa   impugnativa   della   procedura   concorsuale   indetta
 dall'Istituto  resistente   per   l'inquadramento   dei   dipendenti,
 appartenenti  all'area  professionale legale, negli istituiti livelli
 differenziati di professionalita'.
    Il ricorso sarebbe altresi' infondato, stante la conformita'  alla
 Costituzione  delle  norme di legge che istituendo, nell'ambito della
 decima    qualifica    funzionale,    livelli    differenziati     di
 professionalita'ne  hanno  previsto  l'accesso previo espletamento di
 concorsi per titoli.
    Infine, la difesa dell'Istituto  resistente  si  e'  opposta  alla
 concessione dell'invocata misura cautelare, ritenendo insussistenti i
 presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
    Nel  corso  della  trattazione dell'istanza cautelare proposta dai
 ricorrenti, avvenuta nella Camera di consiglio del 24 giugno 1992, le
 parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi.
                             D I R I T T O
    In questa  sede  i  ricorrenti,  asserendo  di  svolgere  funzioni
 identiche  a  quelle  espletate  da  colleghi  inquadrati nel secondo
 livello differenziato di professionalita', invocano l'adozione di  un
 provvedimento  d'urgenza  che  consenta loro di conseguire, in attesa
 della definizione  del  giudizio,  una  congrua  somma  a  titolo  di
 arretrati   unitamente  ad  uno  stipendio  idoneo  ad  eliminare  le
 lamentate disparita'.
    Il collegio ritiene che il presente giudizio cautelare  non  possa
 essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
 di legittimita' costituzionale,  sollevata  in  via  subordinata  dai
 ricorrenti,   dell'art.  13  del  d.l.  24  novembre  1990,  n.  344,
 convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e che
 detta questione non sia manifestamente infondata.
    Recita il citato articolo:
    "Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1½ luglio  1990,
 per  ciascuna  professionalita'  ricompresa  nella  decima  qualifica
 funzionale  due  livelli  differenziati  di  professionalita',  oltre
 l'iniziale,  per  un contingente pari a 40% ed al 20% della dotazione
 organica di ciascuna delle predette professionalita'.
    Ai  predetti  livelli  differenziati  di   professionalita'   sono
 attribuiti  rispettivamente  i  trattamenti  iniziali  annui lordi L.
 30.000.000 e  di  L.  40.000.000,  ferme  restando  le  maggiorazioni
 stipendiali previste al settimo comma.
    L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avviene per
 concorso  per  titoli  cui  possono  partecipare  gli appartenenti di
 ciascuna  professionalita'  della  decima  qualifica  funzionale  con
 almeno  sei  anni  di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci
 nel primo livello differenziato; per il personale in servizio  al  1½
 luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica.
    Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al
 nuovo  trattamento  stipendiale,  le  maggiorazioni maturate ai sensi
 dell'ottavo comma ed il salario di anzianita' di cui all'art. 15".
    Ora tale normativa, sulla base della quale va definito il caso  in
 esame,   esclude  che  ai  ricorrenti,  posto  che  gli  stessi  sono
 inquadrati -  il  Nestola  e  il  Carducci  -  nel  livello  base  di
 professionalita'  e  -  il Bisanti - nel primo livello differenziato,
 possa riconoscersi la medesima retribuzione spettante  a  coloro  che
 risultano   inquadrati   nel   secondo   livello   differenziato   di
 professionalita'.
    Se ritenuta fondata  la  questione,  la  conseguente  eliminazione
 dell'ordinamento delle norme censurate, rendendo necessaria una nuova
 determinazione    del    trattamento   stipendiale   spettante   agli
 appartenenti alla  decima  qualifica  funzionale  area  professionale
 legale,  consentirebbe  al  collegio  di  accogliere la richiesta dei
 ricorrenti.
    Cosi' accertata la rilevanza  della  questione,  puo'  passarsi  a
 dimostrare la sua non manifesta infondatezza.
    Per dare conto del sospetto di incostituzionalita', giova prendere
 le  mosse  dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul
 riordinamento degli enti  pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del
 personale dipendente.
    La  citata  legge  istitutiva il ruolo professionale con qualifica
 funzionale unica per gli appartenenti all'area legale (art. 15 e 16).
    Nell'ambito della predetta qualifica venivano  previste,  ai  fini
 della   progressione   economica,  classi  stipendiali  raggiungibili
 esclusivamente in base all'anzianita'  di  servizio  (art.  17  della
 legge citata).
    In tal modo, il legislatore dell'epoca conferiva esclusivo rilievo
 alla   funzione   esplicata   consistente   per   tutti,  avvocati  e
 procuratori, nell'esercizio della medesima attivita' professionale.
    I successivi dd.P.R. nn. 411/1976, 509/1979, 346/1983 e  267/1987,
 di   recezione   degli  accordi  di  volta  in  volta  raggiunti  per
 disciplinare il rapporto di lavoro del personale degli enti  pubblici
 di  cui  alla  legge  n.  70/1975,  lasciavano  immutato l'originario
 impianto normativo.
    In  particolare,  in  sede  di  determinazione   del   trattamento
 retributivo spettante agli appartenenti al ruolo professionale - area
 legale,   i  richiamati  decreti  presidenziali,  ferma  restando  la
 previsione di una progressione dello stipendio articolata per  classi
 stipendiali per mera anzianita' di servizio, stabilivano:
      l'attribuzione   di   una   maggiorazione,   fissata  in  misura
 percentuale rispetto allo stipendio base,  correlata  agli  eventuali
 incarichi di coordinamento conferiti (art. 29 del d.P.R. n. 411/1976;
 art.  23,  settimo  comma,  del  d.P.R.  n. 509/1979; art. 17, quinto
 comma, del d.P.R. n. 267/1987);
      l'attribuzione,  a  favore  dei  soli  funzionari  che  svolgano
 effettivamente  attivita'  legale,  di  una  quota pari all'80% delle
 somme riscosse dall'ente a titolo di  competenze  di  procuratore  ed
 onorari  di  avvocato,  con ripartizione della quota medesima tra gli
 avv.ti abilitati al patrocinio in cassazione con almeno  15  anni  di
 servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di servizio e
 gli   altri   avvocati   e   procuratori  rispettivamente  secondo  i
 coefficienti 2; 1,5; 1 (art. 30 del d.P.R. n. 411/1976).
    Il  successivo  d.P.R. n. 43/1990, che ha recepito l'accordo del 2
 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici
 non economici, ha  previsto  all'art.  14,  dodicesimo,  tredicesimo,
 quattordicesimo  e  quindicesimo  comma,  in  tal  modo  innovando la
 precedente  normativa,  l'istituzione,   nell'ambito   della   decima
 qualifica    funzionale,    di    due    livelli   differenziati   di
 professionalita', oltre l'iniziale, accessibili tramite concorsi  per
 titoli, ai quali sono attribuiti distinti trattamenti stipendiali.
    I  richiamati  commi  dell'art.  14 del d.P.R. n. 43/1990 non sono
 stati ammessi al "visto" della Corte dei conti,  sicche'  sono  stati
 reintrodotti,  nell'identica  formulazione contenuta nella originaria
 stesura, dai decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio  1990,  n.
 123, 24 luglio 1990, n. 200, 22 setttembre 1990, n. 264 e, da ultimo,
 dall'art.  13  del  d.l.  24  novembre 1990, n. 344, convertito, con
 modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21.
    Orbene, sembra al collegio di poter  affermare  che  la  normativa
 introdotta dal citato art. 13 del d.l. 24 aprile 1990, n. 344, nella
 parte in cui istituisce due livelli differenziati di professionalita'
 attribuendo    ai    predetti    livelli    trattamenti   stipendiali
 diversificati, si ponga in contrasto con il principio di perequazione
 retributiva, rilevabile dal combinato  disposto  dell'art.  3,  primo
 comma,  e  36,  primo  comma,  parte  prima  della  Costituzione, cui
 peraltro si richiama tutta la legislazione quadro in tema di pubblico
 impiego ed in particolare la legge n. 93/1983 (art. 4).
    Il  cennato  principio  impone,  infatti,  che  ad  identita'   di
 funzionalita' debba corrispondere pari trattamento economico.
    Al   riguardo  puo'  osservarsi  che  gli  appartenenti  al  ruolo
 professionale - area  legale  -  dell'I.N.P.S.  svolgono,  tutti,  la
 medesima  attivita'  professionale  per il cui esercizio risultano in
 possesso del diploma di laurea e  dei  prescritti  titoli  abilitanti
 all'esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale.
    Nell'esercizio  della  predetta attivita', costoro godono di piena
 autonomia, nel rispetto degli obblighi  derivanti  dalla  natura  del
 rapporto  di  pubblico  impiego,  assumono,  a  norma  di  legge, una
 personale  responsabilita'  di  natura  professionale  e   rispondono
 dell'esercizio  dell'eventuale  mandato  professionale loro conferito
 direttamente al legale rappresentante dell'ente.
    Ne' puo' ritenersi che il conferimento di eventuali  incarichi  di
 coordinamento  a  taluni  degli  appartenenti  al ruolo professionale
 legale comporti una definitiva differenziazione di funzioni:  infatti
 l'incarico di coordinamento, che comunque non consente l'esercizio di
 poteri  gerarchici,  e',  per  sua  natura,  temporaneo e revocabile;
 inoltre,  per  il  suo  espletamento  la  normativa  vigente  prevede
 espressamente  la  corresponsione  di un'indennita', da calcolarsi in
 misura   percentuale   sullo   stipendio,   per   tutta   la   durata
 dell'incarico.
    Sicche',   pare   al  collegio  che  il  richiamato  principio  di
 perequazione  retributiva  fosse  adeguatamente   salvaguardato   dal
 sistema   anteriore   a  quello  censurato,  essendo  in  passato  la
 progressione economica articolata per classi  stipendiali  successive
 attribuibili per mera anzianita' di servizio.
    Ne   consegue  che  la  previsione  di  livelli  differenziati  di
 professionalita',  senza   che   ad   essi   corrispondano   funzioni
 differenziate,  sembra  introdurre  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra dipendenti che, pur svolgendo le  medesime  funzioni,
 vengono  retribuiti in misura notevolmente diversificata in relazione
 al livello di professionalita' loro attribuito.
    Inoltre, posto che al collegio pare che l'istituzione  di  livelli
 differenziati  possa  giustificarsi  soltanto in presenza di funzioni
 effettivamente differenziate, non varrebbe obiettare che l'accesso ai
 predetti  livelli  sarebbe  consentito  soltanto  dopo  un   puntuale
 apprezzamento della professionalita' acquisita, effettuato tramite di
 un concorso per titoli.
    E   incidentalmente   si   rileva   come   la   vigente  normativa
 disciplinante il trattamento retributivo del personale  legale  abbia
 gia'    previsto    idonei    strumenti   di   valorizzazione   della
 professionalita',  quali  l'indennita'  di   toga   e   gli   onorari
 professionali,  entrambi corrisposti in misura diversa in ragione dei
 livelli di iscrizione agli albi professionali (art. 30 del d.P.R.  n.
 411/1976; art. 14, diciassettesimo comma, del d.P.R. n. 43/1990).
    Infine, il collegio rileva, d'ufficio, la possibile violazione del
 principio desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma,
 e  97  della  Costituzione,  sia sotto il profilo della c.d. clausola
 generale di "ragionevolezza" pe cui la legge deve trattare in maniera
 uguale  situazioni  uguali,   sia   sotto   quello   piu'   specifico
 dell'imparzialita',  intesa  come  non arbitrarieta' della disciplina
 adottata.
    V'e'  anzi  da  notare  che  nel  nuovo  sistema   delineato   dal
 legislatore  potrebbe  operarsi  addirittura  un  ribaltamento  delle
 posizioni con ingiustificato trattamento piu' favorevole a coloro che
 non ancora  abilitati  all'esercizio  presso  tutte  le  magistrature
 avrebbero  la  possibilita'  di godere, in caso di attribuzione di un
 livello differenziato di professionalita', di retribuzione  superiore
 a   quelle  di  colleghi  piu'  anziani  ed  in  possesso  di  titolo
 professionale abilitante a magistrature superiori.
    Infatti il primo livello differenziato  si  puo'  conseguire  dopo
 solo  sei  anni,  laddove  per  alcuni  dei ricorrenti, nonostante la
 notevole anzianita', detto livello non risulta attribuito  nonostante
 la   conseguita  abilitazione  alla  difesa  presso  le  magistrature
 superiori.
    Viene,   pertanto,    sollevata    questione    di    legittimita'
 costituzionale della norma in questione, disponendosi la trasmissione
 degli  atti  alla  Corte costituzionale e al sospensione del presente
 giudizio fino all'esito  del  giudizio  incidentale  di  legittimita'
 costituzionale.
    Ogni diversa statuizione resta riservata.