IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1760 del 1992 proposto da Bisanti Antonio, Nestola Mario e Carducci Raffaele, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Bisanti ed Emilio Bacca, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. E. Bacca, ubicato in Lecce alla via Petraglione n. 7; contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe M. De Stefano, Antonio Ligorio, Valerio Mercanti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede di Bari, ubicato alla piazza Moro n. 14, per la declaratoria: 1) del diritto degli avvocati Bisanti e Nestola alla corresponsione, a partire dal giorno 1½ luglio 1990, dalla medesima retribuzione attribuita agli avvocati che, per esplicando le medesime funzioni, sono stati collocati nel secondo livello differenziato di professionalita', decima qualifica funzionale, area legale; nonche' del diritto dell'avv. Carducci alla corresponsione della retribuzione attribuita agli avvocati collocati nel primo livello differenziale di professionalita', a partire dal giorno 1½ luglio 1990; e di quella attribuita agli avvocati collocati nel secondo livello a partire dal 19 aprile 1991, data di iscrizione nell'albo dei patrocinanti in Cassazione; 2) del diritto, per tutti i ricorrenti, alla ricostruzione economica delle rispettive carriere retributive, con le decorrenze sopra indicate, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visti gli atti tutti di causa; Udita nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 1992 la relazione del dott. Giuseppe Buscicchio e uditi, altresi', l'avv. Bisanti per se' e per gli altri ricorrenti e l'avvocato Di Stefano per l'I.N.P.S.; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti avvocati Carducci, Nestola e Bisanti appartengono alla decima qualifica funzionale, area professionale legale, dell'I.N.P.S. e prestano servizio alle dipendenze dell'istituto medesimo rispettivamente da 16,19 a 30 anni (il Bisanti e' cessato dal servizio il 24 gennaio 1992). In applicazione dell'art. 14 del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, e del successivo art. 13 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge dalla legge 23 gennaio 1991, n. 121, i ricorrenti sono stati inquadrati, con effetti economici dal 1½ luglio 1990, rispettivamente il Carducci e il Nestola nel livello iniziale di professionalita' con stipendio base di L. 19.081.000, e il Bisanti nel primo livelo differenziato con stipendio base di L. 30.000.000. Lamentano i ricorrenti che l'Istituzione, anche nell'ambito dell'area professionale di appartenenza ricompresa nella decima qualifica funzionale, di livelli differenziati di professionalita', con conseguente attribuzione a ciascun livello di un distinto trattamento economico, avrebbe determinato un'irragionevole disparita' di trattamento consentendo che gli avvocati dell'istituto, fino ad allora retribuiti in misura uguale a parita' di anzianita', venissero retribuiti in misura sensibilmente differenziata, pur svolgendo identiche funzioni, in ragione del livello di inquadramento conseguito. Il nuovo sistema retributivo, conseguente all'istituzione dei predetti livelli differenziati di professionalita', si porrebbe in contrasto con ogni logica retributiva. Infatti, ad alcuni avvocati con minore anzianita' di servizio verrebbero corrisposti con decorrenza 1½ luglio 1990, in tal modo sovvertendo il previgente sistema, stipendi piu' elevati di quelli percepiti da colleghi con maggior anzianita' di servizio. E gli stessi ricorrenti, pur percependo l'indennita' di toga e gli onorari professionali nella misura massima prevista, godrebbero di un trattamento retributivo, quanto a stipendio base, inferiore a quello corrisposto a colleghi con pari anzianita' di servizio. Infine, il nuovo sistema retributivo determinerebbe inammissibili disparita' anche in sede di determinazione del trattamento di quiescenza in quanto avvocati, che si assume abbiano svolto la medesima attivita' professionale, e che siano cessati dal servizio successivamente al 1½ luglio 1990, riceverebbero indennita' di anzianita' e trattamento pensionistico in misura notevolmente differenziata in relazione al livello di inquadramento conseguito. Pertanto, i ricorrenti, ritenendo di svolgere le medesime funzioni espletate da colleghi inquadrati nel secondo livello differenziato di professionalita', chiedono a questo t.a.r. una pronuncia dichiarativa del loro diritto a percepire, con decorrenza 1½ luglio 1990 per Bisanti e Nestola e 19 aprile 1991 per Carducci (data di iscrizione di quest'ultimo nell'albo dei patrocinanti in Cassazione), la medesima retribuzione base (L. 40.000.000 annui) corrisposta ai predetti colleghi. A sostegno della pretesa azionata, richiamano la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 367/88 e 277/91), secondo la quale a parita' di funzioni deve corrispondere uguale retribuzione. Ove all'accoglimento del ricorso dovesse ostare il vigente art. 13 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, i ricorrenti sollevano questione di legittimita' costituzionale del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, e formulano istanza perche' questo giudice disponga la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Infine, con istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso, chiedono che questo t.a.r. voglia, con provvedimento di urgenza, e in attesa della definizione del giudizio, ordinare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la corresponsione a favore dei ricorrenti di una congrua somma a titolo di arretrati e di uno stipendio nella misura idonea ad eliminare le lamentate disparita'. Costituendosi in giudizio, l'Istituto resistente ha dedotto la inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso proposto. L'inammissibilita' deriverebbe dall'omessa impugnativa degli atti amministrativi di inquadramento dei ricorrenti, sicche' costoro non potrebbero invocare un trattamento retributivo diverso da quello spettante sulla base di provvedimenti d'inquadramento tuttora efficaci. Ulteriore profilo di inamissibilita' sarebbe costituito dall'omessa impugnativa della procedura concorsuale indetta dall'Istituto resistente per l'inquadramento dei dipendenti, appartenenti all'area professionale legale, negli istituiti livelli differenziati di professionalita'. Il ricorso sarebbe altresi' infondato, stante la conformita' alla Costituzione delle norme di legge che istituendo, nell'ambito della decima qualifica funzionale, livelli differenziati di professionalita'ne hanno previsto l'accesso previo espletamento di concorsi per titoli. Infine, la difesa dell'Istituto resistente si e' opposta alla concessione dell'invocata misura cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. Nel corso della trattazione dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, avvenuta nella Camera di consiglio del 24 giugno 1992, le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi. D I R I T T O In questa sede i ricorrenti, asserendo di svolgere funzioni identiche a quelle espletate da colleghi inquadrati nel secondo livello differenziato di professionalita', invocano l'adozione di un provvedimento d'urgenza che consenta loro di conseguire, in attesa della definizione del giudizio, una congrua somma a titolo di arretrati unitamente ad uno stipendio idoneo ad eliminare le lamentate disparita'. Il collegio ritiene che il presente giudizio cautelare non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via subordinata dai ricorrenti, dell'art. 13 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e che detta questione non sia manifestamente infondata. Recita il citato articolo: "Gli enti istituiscono, con effetti economici dal 1½ luglio 1990, per ciascuna professionalita' ricompresa nella decima qualifica funzionale due livelli differenziati di professionalita', oltre l'iniziale, per un contingente pari a 40% ed al 20% della dotazione organica di ciascuna delle predette professionalita'. Ai predetti livelli differenziati di professionalita' sono attribuiti rispettivamente i trattamenti iniziali annui lordi L. 30.000.000 e di L. 40.000.000, ferme restando le maggiorazioni stipendiali previste al settimo comma. L'accesso ai livelli differenziati di professionalita' avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalita' della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1½ luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica. Nel passaggio al livello retributivo superiore competono, oltre al nuovo trattamento stipendiale, le maggiorazioni maturate ai sensi dell'ottavo comma ed il salario di anzianita' di cui all'art. 15". Ora tale normativa, sulla base della quale va definito il caso in esame, esclude che ai ricorrenti, posto che gli stessi sono inquadrati - il Nestola e il Carducci - nel livello base di professionalita' e - il Bisanti - nel primo livello differenziato, possa riconoscersi la medesima retribuzione spettante a coloro che risultano inquadrati nel secondo livello differenziato di professionalita'. Se ritenuta fondata la questione, la conseguente eliminazione dell'ordinamento delle norme censurate, rendendo necessaria una nuova determinazione del trattamento stipendiale spettante agli appartenenti alla decima qualifica funzionale area professionale legale, consentirebbe al collegio di accogliere la richiesta dei ricorrenti. Cosi' accertata la rilevanza della questione, puo' passarsi a dimostrare la sua non manifesta infondatezza. Per dare conto del sospetto di incostituzionalita', giova prendere le mosse dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente. La citata legge istitutiva il ruolo professionale con qualifica funzionale unica per gli appartenenti all'area legale (art. 15 e 16). Nell'ambito della predetta qualifica venivano previste, ai fini della progressione economica, classi stipendiali raggiungibili esclusivamente in base all'anzianita' di servizio (art. 17 della legge citata). In tal modo, il legislatore dell'epoca conferiva esclusivo rilievo alla funzione esplicata consistente per tutti, avvocati e procuratori, nell'esercizio della medesima attivita' professionale. I successivi dd.P.R. nn. 411/1976, 509/1979, 346/1983 e 267/1987, di recezione degli accordi di volta in volta raggiunti per disciplinare il rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, lasciavano immutato l'originario impianto normativo. In particolare, in sede di determinazione del trattamento retributivo spettante agli appartenenti al ruolo professionale - area legale, i richiamati decreti presidenziali, ferma restando la previsione di una progressione dello stipendio articolata per classi stipendiali per mera anzianita' di servizio, stabilivano: l'attribuzione di una maggiorazione, fissata in misura percentuale rispetto allo stipendio base, correlata agli eventuali incarichi di coordinamento conferiti (art. 29 del d.P.R. n. 411/1976; art. 23, settimo comma, del d.P.R. n. 509/1979; art. 17, quinto comma, del d.P.R. n. 267/1987); l'attribuzione, a favore dei soli funzionari che svolgano effettivamente attivita' legale, di una quota pari all'80% delle somme riscosse dall'ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato, con ripartizione della quota medesima tra gli avv.ti abilitati al patrocinio in cassazione con almeno 15 anni di servizio, gli avvocati e procuratori con piu' di 3 anni di servizio e gli altri avvocati e procuratori rispettivamente secondo i coefficienti 2; 1,5; 1 (art. 30 del d.P.R. n. 411/1976). Il successivo d.P.R. n. 43/1990, che ha recepito l'accordo del 2 agosto 1989 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici, ha previsto all'art. 14, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, in tal modo innovando la precedente normativa, l'istituzione, nell'ambito della decima qualifica funzionale, di due livelli differenziati di professionalita', oltre l'iniziale, accessibili tramite concorsi per titoli, ai quali sono attribuiti distinti trattamenti stipendiali. I richiamati commi dell'art. 14 del d.P.R. n. 43/1990 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti, sicche' sono stati reintrodotti, nell'identica formulazione contenuta nella originaria stesura, dai decreti-legge 26 marzo 1990, n. 60, 25 maggio 1990, n. 123, 24 luglio 1990, n. 200, 22 setttembre 1990, n. 264 e, da ultimo, dall'art. 13 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21. Orbene, sembra al collegio di poter affermare che la normativa introdotta dal citato art. 13 del d.l. 24 aprile 1990, n. 344, nella parte in cui istituisce due livelli differenziati di professionalita' attribuendo ai predetti livelli trattamenti stipendiali diversificati, si ponga in contrasto con il principio di perequazione retributiva, rilevabile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e 36, primo comma, parte prima della Costituzione, cui peraltro si richiama tutta la legislazione quadro in tema di pubblico impiego ed in particolare la legge n. 93/1983 (art. 4). Il cennato principio impone, infatti, che ad identita' di funzionalita' debba corrispondere pari trattamento economico. Al riguardo puo' osservarsi che gli appartenenti al ruolo professionale - area legale - dell'I.N.P.S. svolgono, tutti, la medesima attivita' professionale per il cui esercizio risultano in possesso del diploma di laurea e dei prescritti titoli abilitanti all'esercizio delle professioni di avvocato o procuratore legale. Nell'esercizio della predetta attivita', costoro godono di piena autonomia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego, assumono, a norma di legge, una personale responsabilita' di natura professionale e rispondono dell'esercizio dell'eventuale mandato professionale loro conferito direttamente al legale rappresentante dell'ente. Ne' puo' ritenersi che il conferimento di eventuali incarichi di coordinamento a taluni degli appartenenti al ruolo professionale legale comporti una definitiva differenziazione di funzioni: infatti l'incarico di coordinamento, che comunque non consente l'esercizio di poteri gerarchici, e', per sua natura, temporaneo e revocabile; inoltre, per il suo espletamento la normativa vigente prevede espressamente la corresponsione di un'indennita', da calcolarsi in misura percentuale sullo stipendio, per tutta la durata dell'incarico. Sicche', pare al collegio che il richiamato principio di perequazione retributiva fosse adeguatamente salvaguardato dal sistema anteriore a quello censurato, essendo in passato la progressione economica articolata per classi stipendiali successive attribuibili per mera anzianita' di servizio. Ne consegue che la previsione di livelli differenziati di professionalita', senza che ad essi corrispondano funzioni differenziate, sembra introdurre un'ingiustificata disparita' di trattamento tra dipendenti che, pur svolgendo le medesime funzioni, vengono retribuiti in misura notevolmente diversificata in relazione al livello di professionalita' loro attribuito. Inoltre, posto che al collegio pare che l'istituzione di livelli differenziati possa giustificarsi soltanto in presenza di funzioni effettivamente differenziate, non varrebbe obiettare che l'accesso ai predetti livelli sarebbe consentito soltanto dopo un puntuale apprezzamento della professionalita' acquisita, effettuato tramite di un concorso per titoli. E incidentalmente si rileva come la vigente normativa disciplinante il trattamento retributivo del personale legale abbia gia' previsto idonei strumenti di valorizzazione della professionalita', quali l'indennita' di toga e gli onorari professionali, entrambi corrisposti in misura diversa in ragione dei livelli di iscrizione agli albi professionali (art. 30 del d.P.R. n. 411/1976; art. 14, diciassettesimo comma, del d.P.R. n. 43/1990). Infine, il collegio rileva, d'ufficio, la possibile violazione del principio desumibile dal combinato disposto dell'art. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della c.d. clausola generale di "ragionevolezza" pe cui la legge deve trattare in maniera uguale situazioni uguali, sia sotto quello piu' specifico dell'imparzialita', intesa come non arbitrarieta' della disciplina adottata. V'e' anzi da notare che nel nuovo sistema delineato dal legislatore potrebbe operarsi addirittura un ribaltamento delle posizioni con ingiustificato trattamento piu' favorevole a coloro che non ancora abilitati all'esercizio presso tutte le magistrature avrebbero la possibilita' di godere, in caso di attribuzione di un livello differenziato di professionalita', di retribuzione superiore a quelle di colleghi piu' anziani ed in possesso di titolo professionale abilitante a magistrature superiori. Infatti il primo livello differenziato si puo' conseguire dopo solo sei anni, laddove per alcuni dei ricorrenti, nonostante la notevole anzianita', detto livello non risulta attribuito nonostante la conseguita abilitazione alla difesa presso le magistrature superiori. Viene, pertanto, sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma in questione, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e al sospensione del presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Ogni diversa statuizione resta riservata.