ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9  del  decreto
 del  Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento
 delle   scuole   dirette   a   fini   speciali,   delle   scuole   di
 specializzazione  e  dei  corsi  di  perfezionamento) e dell'art. 12,
 ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al  Governo
 per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
 formazione,  e  per  la  sperimentazione  organizzativa  e didattica)
 promosso  con  ordinanza  emessa  l'11  giugno  1990  dal   Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio  sui  ricorsi  riuniti proposti
 dall'Ente siciliano  di  servizio  sociale  (E.S.I.S.)  ed  altri,  e
 dall'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) ed altri, contro il
 Presidente  del  Consiglio  dei ministri ed altri, iscritta al n. 269
 del registro ordinanze 1992 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Paola  Buzzola e dell'Ente
 italiano di servizio sociale (E.I.S.S.), nonche' l'atto di intervento
 del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi l'avvocato Michele Scozia per l'Ente  italiano  di  servizio
 sociale (E.I.S.S.) e l'avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per
 il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso del giudizio sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente
 siciliano  di  servizio  sociale  (E.S.I.S.)  ed  altri,  e dall'Ente
 italiano di servizio sociale (E.I.S.S.) ed altri, per  l'annullamento
 del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14,
 concernente il valore abilitante del diploma  di  assistente  sociale
 rilasciato  dalle  scuole  universitarie  dirette a fini speciali, il
 Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  con  ordinanza  emessa
 l'11  giugno  1990  (pervenuta  il  2  maggio 1992), ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 76  e  77  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9 del decreto del Presidente
 della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162  (Riordinamento  delle  scuole
 dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
 di  perfezionamento)  e  dell'art.  12,  ultimo comma, della legge 21
 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per  il  riordinamento  della
 docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di  formazione, e per la
 sperimentazione organizzativa e didattica).
    Il decreto presidenziale n. 14  del  1987,  impugnato  dinanzi  al
 Tribunale  amministrativo  regionale, disciplina il valore abilitante
 del diploma di assistente sociale e stabilisce che il diploma  stesso
 costituisce  l'unico  titolo  per  l'esercizio  della  professione di
 assistente sociale (art. 1), della quale contestualmente definisce il
 contenuto  (art.  2).  Questa  disciplina  intende  dare   attuazione
 all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
 n.  162, che, provvedendo al riordinamento delle scuole universitarie
 dirette a fini speciali, consente di determinare con appositi decreti
 presidenziali i diplomi rilasciati dalle  scuole  stesse,  che  hanno
 valore  abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni o
 costituiscono titolo per l'accesso a determinati  livelli  funzionali
 del pubblico impiego.
    La  disposizione legislativa sopra indicata sarebbe stata emanata,
 ad avviso del giudice rimettente, in assenza di  apposita  delega  da
 parte  delle  Camere;  in  violazione,  quindi,  dell'art.  77  della
 Costituzione, in quanto la delega attribuita con la legge 21 febbraio
 1980, n. 28, per la revisione degli ordinamenti delle scuole  dirette
 a  fini  speciali,  non  comprenderebbe  il  potere di incidere sulla
 liberta'  di  esercizio  di  una  determinata   attivita',   rendendo
 necessario per essa un titolo di studio in precedenza non richiesto.
    Se  poi  si  ritenesse che la delega concessa dall'art. 12, ultimo
 comma, della legge n. 28  del  1980  comprenda  la  disciplina  della
 professione  di assistente sociale, la stessa legge di delega sarebbe
 in contrasto, ad avviso del giudice rimettente, con l'art.  76  della
 Costituzione,  in  quanto  priva  della  necessaria determinazione di
 principi e criteri direttivi.
    La questione di  legittimita'  costituzionale  e'  stata  ritenuta
 rilevante  dal  Tribunale amministrativo, perche' la dichiarazione di
 illegittimita'   costituzionale   delle    disposizioni    denunciate
 priverebbe  di base legale il decreto del Presidente della Repubblica
 n. 14 del 1987, oggetto del giudizio dinanzi al giudice rimettente.
    2.  -  Si  e'  costituita Paola Buzzola, ricorrente nel giudizio a
 quo, per aderire  alle  argomentazioni  contenute  nell'ordinanza  di
 rimessione  e  per chiedere, in via subordinata, che la Corte sollevi
 d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni
 denunciate, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo  comma,  della
 Costituzione,    sotto    profili   diversi   da   quelli   enunciati
 nell'ordinanza di rinvio, e per contrasto con gli artt. 33,  3  e  97
 della Costituzione.
    3.  -  Si e' costituito anche l'Ente italiano di servizio sociale,
 che ha concluso per l'accoglimento della  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  svolgendo argomentazioni analoghe a quelle contenute
 nella memoria dell'altra parte privata costituita.
    4. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
 questione sia dichiarata infondata.
    Secondo l'Avvocatura il termine "ordinamento" delle scuole dirette
 a fini speciali, usato nella  delega  legislativa  (art.  12,  ultimo
 comma,  della legge n. 28 del 1980), indica la struttura di itinerari
 formativi e comprende i titoli finali, con i quali il corso di  studi
 si  conclude. L'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali deve
 essere riferito anche ai contenuti che i titoli di studio  rilasciati
 certificano,   con  riferimento  alle  conoscenze  ed  alle  abilita'
 acquisite.
    L'Avvocatura  ricorda  che,  nel   contesto   della   legislazione
 scolastica,  l'analoga  dizione  "ordinamento" degli istituti tecnici
 comprende non solo l'articolazione del  corso  di  studi  relativo  a
 ciascun  indirizzo, ma anche la tipologia dei titoli finali di studio
 (alcuni  dei  quali  abilitanti)  e   delle   corrispondenti   figure
 professionali    (ragionieri,    programmatori,    geometri,   periti
 industriali, periti agrari).
    L'Avvocatura segnala inoltre che la legge  19  novembre  1990,  n.
 341,  di  riforma  degli  ordinamenti didattici universitari, emanata
 successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  sopprime  le  scuole
 dirette  a  fini  speciali  e  le  trasforma  in corsi di diploma. La
 disciplina legislativa sopravvenuta potrebbe far ritenere al  giudice
 rimettente, al quale gli atti andrebbero restituiti, che la questione
 di legittimita' costituzionale non sia piu' rilevante.
                        Considerato in diritto
    1.  - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della
 legittimita'  costituzionale  della   disposizione   normativa   che,
 provvedendo  al  riordinamento delle scuole dirette a fini speciali -
 in forza dei poteri attribuiti al Governo  nel  contesto  della  piu'
 ampia  delega  per il riordinamento della docenza universitaria e per
 la sperimentazione organizzativa e didattica (art. 12 della legge  n.
 28  del  1980)  -,  ha stabilito che con decreto del Presidente della
 Repubblica "possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette
 a fini speciali che, in relazione a specifici profili  professionali,
 hanno   valore   abilitante   per  l'esercizio  delle  corrispondenti
 professioni ovvero di titolo  per  l'accesso  a  determinati  livelli
 funzionali  del  pubblico impiego per i quali non sia previsto il di-
 ploma di laurea" (art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
 10 marzo 1982, n. 162).
    Il  giudice rimettente ritiene che questa disposizione legislativa
 contrasti con l'art.  77  della  Costituzione,  eccedendo  la  delega
 attribuita dalle Camere al Governo per la revisione degli ordinamenti
 delle scuole dirette a fini speciali; delega che non consentirebbe di
 emanare  una  norma  ritenuta idonea ad incidere sul libero esercizio
 della professione di assistente sociale. D'altra parte se la legge di
 delega comprendesse questo potere, ad avviso del  giudice  rimettente
 essa stessa contrasterebbe con l'art. 76 della Costituzione, giacche'
 nell'art.  12, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 non sarebbero
 indicati i principi ed i criteri direttivi,  necessari  per  limitare
 l'ambito della delega ed orientarne l'esercizio.
    2.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale deve essere
 esaminata  esclusivamente  nei  limiti  fissati   dall'ordinanza   di
 rimessione.  Non possono, difatti, essere prese in considerazione, se
 non siano pregiudiziali rispetto allo stesso giudizio di legittimita'
 costituzionale, ulteriori questioni prospettate dalle  parti  private
 nel giudizio dinanzi alla Corte.
    Non puo' inoltre essere accolta la richiesta dell'Avvocatura dello
 Stato  di  restituzione  degli  atti  al  giudice che ha sollevato la
 questione, perche' possa valutarne nuovamente la rilevanza alla  luce
 della  sopravvenuta  legge 19 novembre 1990, n. 341. La riforma degli
 ordinamenti didattici universitari dettata da questa legge innova  la
 disciplina  delle  scuole  dirette  a  fini  speciali,  prevedendo la
 trasformazione dei corsi che facevano capo ad esse in  corsi  di  di-
 ploma universitario (titolo accademico, questo, di nuova introduzione
 e  di  livello  inferiore  rispetto  alla  laurea),  ma  non concerne
 l'attribuzione di valore abilitante ai titoli di  studio.  Si  tratta
 inoltre  di  una  nuova  disciplina  che  non  riguarda le situazioni
 fondate sulla  legislazione  anteriore,  sottoposta  al  giudizio  di
 legittimita' costituzionale.
    3. - L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
 1982,  n.  162,  consentendo  di  determinare  i diplomi delle scuole
 dirette a fini speciali che hanno valore abilitante  per  l'esercizio
 delle  corrispondenti  professioni  e  per  l'accesso  a  determinati
 livelli funzionali del pubblico impiego,  implica  e  presuppone  una
 distinta  disciplina  delle  professioni  e dei profili professionali
 considerati, per i quali sia richiesta una specifica abilitazione, in
 ordine alla quale il titolo di studio rilasciato dalla scuola diretta
 a fini speciali assume valore immediatamente idoneativo.
    La disposizione denunciata non disciplina le  professioni,  ne'  i
 requisiti richiesti per l'accesso a particolari qualifiche e funzioni
 del  pubblico  impiego.  Non attribuisce inoltre il potere di dettare
 questa disciplina ai previsti  atti  di  normazione  secondaria,  che
 determinano i singoli piani didattici, i titoli di studio cui i corsi
 danno luogo e che assumono validita' di abilitazione.
    Correttamente interpretata, la disposizione denunciata non eccede,
 per  i  profili segnalati, i poteri delegati al Governo con l'art. 12
 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, che consente  di  rivedere  "gli
 ordinamenti"  delle scuole dirette a fini speciali, e quindi anche di
 determinare i corsi e i titoli di studio  che  esse  rilasciano.  Ne'
 sussiste   l'eccesso  dai  limiti  della  delegazione  o  la  mancata
 enunciazione dei principi e criteri direttivi nella legge di  delega,
 rimanendo  estranea tanto alla delega quanto all'esercizio di essa la
 definizione  e  la  disciplina  delle  professioni  e   dei   profili
 professionali,  nell'ambito  della  pubblica  amministrazione,  cui i
 titoli di studio abilitano o danno accesso.
    La  definizione  della  professione  di  assistente  sociale, come
 consistente "nell'operare,  in  rapporto  di  lavoro  subordinato  od
 autonomo,  con  i  principi,  le  conoscenze,  i metodi specifici del
 servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle  risorse
 sociali,  in favore di persone singole, di gruppi e di comunita', per
 prevenire  e  risolvere  situazioni  di  bisogno",   come   pure   la
 indicazione  del  diploma  rilasciato  dalle  scuole  dirette  a fini
 speciali come  "unico"  titolo  abilitante  per  l'esercizio  di  una
 professione,  cosi'  definita,  e necessario per l'accesso a funzioni
 caratterizzate dalle corrispondenti mansioni  nel  pubblico  impiego,
 sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
 1987,  n.  14, del quale e' stato chiesto l'annullamento al Tribunale
 amministrativo regionale del Lazio. Si tratta di un atto  non  avente
 forza  di  legge,  in  ordine  al  quale  correttamente  non e' stata
 sollevata questione di legittimita' costituzionale e  che  in  nessun
 caso  potrebbe  formare  oggetto  di  un  giudizio rimesso alla Corte
 costituzionale.
    Pertanto la questione di legittimita' costituzionale, nei  termini
 nei quali e' stata prospettata dal Tribunale amministrativo regionale
 del Lazio, non e' fondata.