IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n. 2689/1990 proposto da Caffo Enzo, Rezzonico Giancarlo, Rubbia Rinaldi Giorgio, Rossi Enzo, Vecellio Guido, Mancini Anna, Iannibello Antonio, Moretti Luigi Bruno, Pizzicara Noemi, Cassinelli Annamaria, Verona Silvano, Verona Luigi, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nico Cerana, presso il cui studio in Milano, via Cellini, 1, e' elettivamente domiciliato; contro stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, 1, e' domiciliata; per l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione dell'indennita' adottati in favore dei ricorrenti, nella parte in cui escludono dal computo della base di calcolo l'indennita' integrativa speciale; nonche' per quanto accorra dell'art. 48, secondo comma, del vigente regolamento per il personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili; e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell'indennita' di anzianita', includendo nella base di calcolo l'indennita' integrativa speciale in godimento alla data di collocamento a riposo; con ogni conseguente condanna di pagamento alle dovute differenze, ivi compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi. Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Stazione sperimentale; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1992 la relazione della dott.ssa Rita Cerioni e uditi i procuratori della parte ricorrente e della amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti ex dipendenti della stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, dopo aver chiesto la riliquidazione dell'indennita' di anzianita' comprensiva dell'indennita' integrativa speciale e aver diffidato inutilmente l'amministrazione, hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo affinche' sia loro riconosciuto il diritto alla predetta riliquidazione, o in subordine sia sollevata questione di costituzionalita' degli artt. 13 e 26 della legge n. 70/1975, dell'art. 3 della legge n. 299/1980 e dell'art. 4 della legge n. 297/1982, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Resiste la difesa erariale giudicando infondato il ricorso;