LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Potenza Renato e Risicato Maria Luisa residenti in Gravina di Catania via Fasano n. 40 avverso la cartella esattoriale notificata il 20 marzo 1991. Letti gli atti, sentito il rappresentante dell'ufficio dott. Pagano Mario nella seduta del 7 dicembre 1991. I ricorrenti sono assenti. Udito il relatore rag. Recca Salvatore. RITENUTO IN FATTO La contestata cartella esattoriale trae origine, tra l'altro, dal mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio di deduzioni per un totale di L. 960.000 chieste dai coniugi nella dichiarazione congiunta al quadro "P" rigo 49 a fronte del primo pagamento di interessi e oneri accessori su mutuo di credito fondiario contratto col Banco di Sicilia nel 1985. Con tempestivo ricorso del 18 aprile 1991 i ricorrenti contestavano: 1). l'illegittimita' dell'operato dell'ufficio dato che tale pagamento risultava dalla attestazione di erogazione della cifra mutuata, allegata in originale alla dichiarazione dei redditi; 2). l'applicazione dell'aggio esattoriale versato alla ditta incaricata della riscossione dovendo esso applicarsi nella cifra fissa di L. 15.000 solo alle voci principali della cartella, cioe' alle voci d'imposta, essendo l'applicazione dell'aggio anche sulle voci relative a sopratasse ed interessi ingiustificata configurando infatti un loro indebito aumento, non previsto dalla legge e tra l'altro assolutamente iniquo stante la ridotta cifra di queste ultime voci rispetto alle principali. Tra l'altro in regime di autotassazione le voci accessorie non possono figurare in cartella autonomamente dalla voce imposta, la quale pertanto assorbe l'aggio delle voci accessorie ad essa pertinenti. L'ufficio non ha prodotto deduzioni scritte. All'udienza del 19 ottobre 1991 l'ufficio ha chiesto un rinvio per un migliore chiarimento della controversia. E sulla non opposizione del ricorrente la commissione ha rinviato al 23 novembre 1991. All'udienza del 23 novembre 1991 il ricorrente Potenza Renato ha chiesto un breve rinvio per produrre memoria illustrativa e sulla non opposizione dell'ufficio la commissione ha rinviato al 7 dicembre 1991. In data 26 novembre 1991 i ricorrenti hanno prodotto una memoria con la quale hanno ribadito l'opposizione al compenso esattoriale applicato nel minimo di L. 15.000 per ciascuna voce contenuta in cartella anche se di importo di L. 1.000 ed hanno sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione delle disposizioni della legge regionale che hanno consentito all'esattore (Monte dei Paschi di Siena) di riscuotere a carico dei contribuenti i compensi in contestazione. All'udienza del 7 dicembre 1991 in ordine alla memoria dei ricorrenti in data 26 novembre 1991 il dott. Pagano eccepisce l'incompetenza della commissione per quanto riguarda l'aggio esattoriale non coinvolgendo un rapporto tra fisco e contribuente poiche' emolumento non di spettanza erariale; in secondo luogo, rileva che l'istanza che solleva la questione di illegittimita' costituzionale non indica la disposizione di legge che si assume in contrasto con la Costituzione cio' in violazione all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. O S S E R V A La commissione rileva preliminarmente che l'eccezione d'incompetenza per materia sollevata dall'Ufficio nel corso della seduta del 7 dicembre 1991, non puo' trovare accoglimento. La competenza per materia, aveva rilevanza nell'ordinamento tributario instaurato con r.d. n. 1639/1936, ordinamento secondo il quale nell'ambito della giurisdizione speciale alle predette commissioni si suddivideva la materia fra vari tipi di commissione, tenuto presente che le contestazioni in materia di imposte dirette si articolavano in tre gradi, mentre quelle di valutazione erano articolate in due gradi cui seguiva il ricorso al giudice ordinario per specifici vizi di legittimita'. Con il d.P.R. n. 636/1972 e successive modifiche ed integrazioni il legislatore ha previsto un organo unitario cui viene attribuita la cognizione globale della materia tributaria prevista dal d.P.R. n. 636/1972 e n. 739/1981. E' appena il caso di soggiungere che nell'ipotesi di pagamenti di compensi in favore dell'esattore ed a carico del contribuente, come e' avvenuto nella fattispecie, il compenso spettante al concessionario deve essere calcolato sull'importo iscritto a ruolo per ciascun articolo e "sommato allo importo anzidetto" cosi' e' stato ribadito dalla circolare del Ministero dele finanze n. 13/1/1437 del 31 gennaio 1990 del servizio centrale della riscossione - divisione I. Nella stessa circolare, viene chiarito che per ogni singola esattoria, in relazione al relativo capitolato, il compenso minimo all'esattore puo' oscillare da L. 1.500 ad un massimo di L. 15.000 allorche' l'importo iscritto a ruolo sia tale che il computo all'1% farebbe conseguire all'esattore medesimo cifre inferiori o superiori al minimo ed al massimo (il compenso massimo, secondo tale circolare, deve oscillare tra L. 90.000 e L. 300.000 a secondo della specifica previsione del contrasto esattoriale). In sostanza il contribuente riscontra sulla cartella esattoriale importi per ciascun articolo del ruolo che non tengono distinta la voce tributo dalla voce compenso per la relativa riscossione. Essendo unitario l'importo in riscossione, ossia non scomponibile nella voce tributo ed in quella del compenso per la riscossione, il relativo contenzioso non puo' che essere unitario e ricadere nella giurisdizione delle commissioni tributarie e del giudice ordinario. Il compenso spettante al concessionario della riscossione in misura percentuale delle somme riscosse, stabilito con un importo minimo e massimo distintamente per i pagamenti spontanei eseguiti dai contribuenti dopo la notifica della cartella di pagamento, ma prima della notifica dell'avviso di mora, costituisce un diretto accessorio del tributo a cui afferisce e soggiace alla medesima disciplina delle imposte (essendo, come quest'ultima, riscosso mediante il ruolo e le modalita' coattive previste per l'imposta, garantito degli stessi privilegi generali e speciali e segue percio' la stessa sorte del tributo). Trattasi, quindi, di un onere aggiuntivo al tributo e, pertanto, cosi' come il tributo a cui afferisce, rientrante nella competenza delle commissioni tributarie. Va a questo punto esaminata l'eccezione di incostituzionalita' che i ricorrenti hanno enunciato con la memoria del 26 novembre 1991, la quale denunciava l'incostituzionalita' della legge della regione siciliana n. 19/1989 che all'art. 3, terzo comma, stabilisce l'entita' delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi che in Sicilia competono agli esattori. Tale comma alla lettera B, dopo avere fissato nell'1% delle somme riscosse il compenso di riscossione (ed in cio' la misura del compenso non e' difforme da quella prevista per il restante territorio nazionale) determina poi la misura minima di tale compenso in L. 15.000 e la misura massima sempre di tale compenso in L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo, discostandosi sensibilmente dalla disciplina dettata dallo Stato per le esattorie del restante territorio nazionale (come si e' visto il compenso minimo secondo quanto illustrato dalla circolare ministeriale dinanzi citata va da un minimo assoluto di L. 1.500 e puo' essere d'importo crescente ma giammai superiore alle L. 15.000, essendo rimesso non all'esattore ma alla relativa disciplina contrattuale la relativa misura mai uniforme nell'intero territorio nazionale ed analogamente il compenso massimo non e' uniforme ma puo' spaziare da L. 90.000 a L. 300.000 (limite massimo, quest'ultimo, invalicabile in qualsivoglia evenienza o situazione locale). Tale disposizione della legge regionale n. 19/1989 ad avviso dei ricorrenti viola gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Il rappresentante dell'A.F. si e' opposto all'eccezione d'incostituzionalita' sollevata dai ricorrenti, sostenendo che la questione non sarebbe stata proposta in conformita' alle disposizioni dettate con legge 11 marzo 1953, n. 87. Le argomentazioni della A.F., a prescindere dalla loro infondatezza, non hanno decisivo rilievo, dal momento che la questione d'incostituzionalita' ben puo' essere sollevata d'ufficio dalla commissione (art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953) ove la stessa commissione abbia dei dubbi sulla legittimita' costituzionale della legge il cui esame si rende necessario per la decisione del ricorso avanti ad essa pendente. Al riguardo la commissione, rileva quanto appresso: 1) violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Ritiene la commissione che la normativa regionale e quella nazionale (art. 3 legge regionale siciliana 5 settembre 190, n. 35 ed - ove occorra - art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e relativi decreti ministeriali ed assessoriali di attuazione) che disciplina il sistema di determinazione dei compensi spettanti al concessionario in misura percentuale delle somme riscosse, stabilito con un importo minimo e massimo, distintamente per i pagamenti spontanei eseguiti dopo la notifica dell'avviso di mora, e' come si e' detto in palese violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. In particolare la normativa della regione siciliana e', innanzitutto, irrazionale nella misura in cui non tiene conto che per esigui e minimi importi iscritti a ruolo (anche di mille lireĆ) si applichi un compenso minimo a favore del concessionario di L. 15.000 e cioe' un compenso notevolmente superiore (al limite anche per 15 volte) della voce iscritta a ruolo. Le disposizioni di legge in questione, inoltre, sono in palese violazione del principio della capacita' contributiva in quanto addossano al contribuente notevoli ed indiscriminati oneri aggiuntivi che non trovano alcun collegamento con l'ammontare complessivo del tributo dovuto. L'avere previsto, infatti, che il compenso minimo in questione per "ogni articolo" iscritto a ruolo, comporta che in molti casi gli importi dovuti a titolo di compensi per la riscossione siano di gran lunga superiore all'ammontare del tributo dovuto. Peraltro tale sistema comporta un'ingiustificata diversita' di trattamento tra gli stessi contribuenti i quali in presenza di importi iscritti a ruolo in misura diversa sono tenuti a pagare un identico onere aggiuntivo. Nel caso all'esame della commissione i dati desunti dalla cartella sono i seguenti: cod. 3350) L. 216.000+15.000 - Ilor persone fisiche cod. 3355) L. 17.000+15.000 addizionale Ilor persone fisiche cod. 3404) L. 25.000+15.000 sopr. omesso o ritard. vers. Ilor/acc. cod. 3405) L. 86.000+15.000 sopr. omesso o ritard. vers. Ilor cod. 3406) L. 7.000+15.000 sopr. omesso o ritard. vers. Ilor addiz. cod. 3407) L. 2.000+15.000 sopr. omesso o ritard. vers. Ilor acc. cod. 3410) L. 102.000+15.000 interessi Ilor ritard. iscrizione cod. 3410) L. 10.000+15.000 Ilor interessi ritard. iscrizione cod. 3416) L. 8.000+15.000 interessi omess. o ritard. versamento addizionale Ilor cod. 3416) L. 1.000+15.000 interessi omess. o ritard. versamento addizionale Ilor. Quanto sopra si e' evidenziato per comprovare quanto operato dal collegio. 2) violazione dell'art. 76 della Costituzione. Ritiene inoltre la commissione che nella fattispecie si verifichi violazione della delega ed eccesso nell'utilizzazione della stessa in quanto la normativa in questione (art. 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 dalla quale derivano l'art. 3 legge regione siciliana 28 dicembre 1989, n. 19, art. 23 della legge regione siciliana 5 settembre 1990, n. 35 e relativi decreti ministeriali ed assessoriali di attuazione) si presenta in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega per la istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi (legge 4 ottobre 1986, n. 657). Ed infatti l'attuale regolamentazione del servizio riscossione tributi nonche' della determinazione dei compensi spettanti agli esattori non appare rispettosa della normativa della legge delega; per un verso essa legge delega non contiene sul punto precisi criteri e principi direttivi; per un altro verso la normativa di attuazione denuncia un eccesso dalla delega stessa dal momento che il Ministero ha determinato compensi che nei loro importi minimi appaiono del tutto sproporzionati ai carichi d'imposta e per di piu' ragguagliati ad ogni articolo del ruolo per la non delimitata discrezionalita' concessa da parte del legislatore delegato ai decreti ministeriali ed assessoriali di attuazione). 3) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Appare altresi' evidente la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Dell'art. 3 in quanto la regolamentazione dei compensi fissati in misura diversa per ogni regione, finisce per penalizzare alcuni contribuenti rispetto ad altri solo in relazione all'elemento della residenza in un determinato territorio. Dell'art. 97 in quanto la regolamentazione di cui si discute non appare rispettosa del principio di buona amministrazione (essa crea, invece, disparita' di trattamento, violazione del principio di capacita' contributiva ed eccesso di delega).