Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Gianni Bazzanella, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 3126 del 15 marzo 1993, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 17 marzo 1993, n. 58582 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, in relazione al telex 20 gennaio 1993 n. 200/02894/1.12 S.D.AA.GG/230, con cui si comunicava che ai fini dell'intesa governativa i programmi promozionali della provincia relativi ad iniziative all'estero nei vari settori per l'anno 1993 devono contemplare una riduzione delle attivita' in termini reali e finanziari del 20% rispetto ai programmi del precedente anno. Le attivita' promozionali svolte all'estero dalle regioni e dalle province autonome sono oggetto, come e' noto, delle disposizioni di indirizzo e coordinamento dettate con d.P.C.M. 11 marzo 1980, e sono soggette, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 nonche' del d.P.C.M. citato, alla previa intesa col Governo. Tali attivita' comprendono, come ha precisato questa Corte, "ogni comportamento legato da un rigoroso nesso strumentale con le materie di competenza regionale, ossia qualsiasi comportamento diretto, in tali settori, allo sviluppo economico, sociale e culturale nel territorio dell'ente locale" (sentenze nn. 179/1987 e 472/1992). Questa stessa Corte ha affermato che la "previa intesa" con il Governo comporta il controllo del Governo medesimo "destinato a realizzarsi mediante un consenso che necessariamente deve essere manifestato in forma esplicita e che si presenta, in ogni caso, pregiudiziale e condizionante ai fini dell'attivazione dell'iniziativa che la regione intende svolgere fuori del territorio nazionale"; ma ha anche precisato che tale previa intesa e' necessaria "per il fatto di riferirsi ad attivita' suscettibili di incidere sugli indirizzi della politica dello Stato" (sentenza n. 472/1992). In altri termini l'intesa si giustifica non in quanto lo Stato sia contitolare delle competenze di settore che si esplicano attraverso le attivita' in questione - al cui riguardo valgono solo gli ordinari limiti posti alle attivita' amministrative regionali o provinciali - ma solo in quanto dette attivita', svolgendosi all'estero, possono potenzialmente interferire con gli indirizzi della politica estera, di esclusiva competenza statale. E infatti la Corte ha esplicitamente considerato la "necessaria previa intesa con il Governo", unitamente all'ambito "rigorosamente delimitato della potesta' regionale" e alla "obbligatoria conformita' agli indirizzi ed agli atti di coordinamento degli organi centrali", come volta a garantire "l'indispensabile aderenza degli atti 'promozionali' alla politica estera perseguita dallo Stato" (sentenza n. 179/1987). Ne discende, logicamente, che il Governo puo' opporre alla regione o alla provincia autonoma come validi motivi di diniego dell'intesa solo quei motivi che attengono alla salvaguardia degli indirizzi della politica estera nazionale (oltre a eventuali violazioni di vincoli legittimamente posti con gli atti di indirizzo e coordinamento): non gia' qualsiasi altro motivo attinente a interessi o a valutazioni estranei a tali indirizzi, o un semplice disaccordo sulle valutazioni di merito sottostanti ai programmi regionali o provinciali. Di recente il Ministro per gli affari regionali, dopo avere con telex trasmesso il 23 luglio 1992 genericamente raccomandato il contenimento delle iniziative all'estero - senza peraltro porre alcun vincolo ne' condizione ai fini dell'intesa - con il telex pervenuto il 20 gennaio 1993, indicato in epigrafe al presente ricorso, ha viceversa statuito, "at fini intesa governativa", che "programmi promozionali relativi at iniziative at estero vari settori per anno 1993, debent contemplare riduzione attivita' in termini reali et finanziari 20% rispetto at programma precedente anno", precisando che "richieste intesa governativa debent, pertanto, essere corredate da scheda comparativa da quale risulti detta riduzione". Tale atto e' pero' illegittimo e lesivo dell'autonomia provinciale, in relazione alle norme statutarie che attribuiscono alla provincia competenza legislativa e amministrativa nei vari settori cui afferisce l'attivita' promozionale all'estero (art. 8, nn. 9, 12, 20, 21; art. 9, nn. 3 e 8; art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione), nonche' in relazione alle norme che garantiscono l'autonomia finanziaria e di spesa della provincia (tit. VI del d.P.R. n. 670/1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386). Infatti esso impone un vincolo di riduzione delle attivita' promozionali afferenti ai vari settori (non e' chiaro se complessivamente considerate, ovvero settore per settore) del 20%, in termini reali (?) e finanziari, rispetto all'anno precedente, e cio' senza tener nemmeno alcun conto di quale fosse il livello delle attivita' e della spesa raggiunto in detto anno; e, chiedendo che, "ai fini dell'intesa", i programmi debbano essere accompagnati da una scheda che dimostri tale riduzione, in sostanza preavverte che non conseguiranno l'intesa gorvernativa i programmi in cui la riduzione medesima non tovi riscontro. E' palese come l'atto governativo in esame non sia, da un lato, un valido atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977, non avendone la forma prevista dall'art. 3 della legge n. 382/1975 e dall'art. 2, lett. d), della legge n. 400/1988; ne', dall'altro, sia sorretto da ragioni attinenti agli indirizzi della politica estera nazionale, che soli potrebbero (in astratto) motivare vincoli e dinieghi di intesa sui programmi regionali e provinciali. In realta' si tratta, nella specie, di una prescrizione tendente a vincolare i programmi provinciali in nome di esigenze che nulla hanno a che fare con la politica estera, ma al piu' sembrano collocarsi sul terreno del contenimento della spesa pubblica. Ma, a quest'ultimo riguardo, e' appena il caso di sottolineare come, poiche' le attivita' promozionali all'estero della provincia sono effettuate a totali ed esclusive spese di quest'ultima, nell'ambito delle risorse ad essa spettanti e nei limiti dei bilanci da essa approvati con legge (sulla quale legge peraltro si esplica anche il controllo governativo di cui all'art. 55 dello Statuto), non sussista in radice un interesse dello Stato suscettibile di essere salvaguardato attraverso la prescrizione in questione. In ogni modo, e' chiaro come la impropria direttiva sulla spesa provinciale, in cui si sostanzia l'atto impugnato, sia del tutto illegittima in quanto, oltre a non essere sorretta da alcuna ragione giustificatrice, e' stata emanata da organo all'uopo del tutto incompetente, come il Ministro per gli affari regionali; e' priva di ogni forma astrattamente idonea (si tratta di un telex del Ministro ai presidenti della giunta regionali e provinciali); ed e' priva altresi' di qualsiasi base legale, e dunque in contrasto con il principio di legalita' sostanziale. L'atto appare d'altronde immediatamente lesivo dell'autonomia della Provincia, in quanto impone una prescrizione di riduzione dell'attivita' (in percentuale prefissata rispetto all'anno precedente) che vuole essere immediatamente vincolante, e, imponendo di accompagnare i programmi con la dimostrazione dell'avvenuta riduzione, prefigura gia' il diniego dell'intesa governativa sui programmi che non rispettassero la prescrizione medesima.