Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore on.le ing. Antonello Cabras, giusta deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio 1993, n. 6/1987, rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dei trasporti 24 novembre 1992, n. 13, con cui sono state approvate con decorrenza 1½ gennaio 1993 le tariffe dei servizi di trasporto aereo di linea delle societa' Alitalia ed Ati. F A T T O Con nota del 30 settembre 1992 il Ministero dei trasporti ha trasmesso alla regione Sardegna delle istanze di adeguamento tariffario a partire dal 1½ novembre 1992, presentate dalle Societa' Alitalia ed Ati, relativamente ai servizi di linea aerea di cui esse sono concessionarie; ed insieme ha trasmesso una lettera della societa' Ati con la quale questa manifestava l'intendimento di abolire dalla stessa data del 1½ novembre le agevolazioni per i residenti sardi sui collegamenti Alghero/Milano e vv., Alghero/Roma e vv., Cagliari/Roma e vv. Con la nota il Ministero chiedeva alla regione di esprimere il parere di competenza. Alla nota ministeriale del 22 settembre rispondeva l'assessore dei trasporti della regione Sardegna con nota del 13 ottobre 1992; nella nota si contestavano radicalmente le proposte delle Societa' Alitalia ed Ati, specie quelle relative alla abolizione delle agevolazioni per i residenti sardi. A seguito di cio' il 14 ottobre 1992 si svolse a Roma, presso il Ministero dei trasporti, un incontro fra rappresentanti della regione e della Societa' Ati al fine di concordare una nuova disciplina delle tariffe, tale da contemperare le esigenze delle societa' concessionarie con quelle della regione Sardegna e dei suoi abitanti. L'accordo raggiunto in quella sede si basava sul principio di un trattamento comunque agevolato per tutti gli utenti dei voli da e per la Sardegna, ed in particolare prevedeva che: a) sulle tre linee cosiddette sociali (Cagliari/Roma e vv., Alghero/Roma, e vv., Alghero/Milano e vv.) lo sconto rispetto alla tariffa ordinaria, per i residenti sardi, sarebbe diminuito dal 30% al 20%; b) su tutte le altre linee interessanti la Sardegna l'agevolazione per i residenti sarebbe stata costituita dal mantenimento della tariffa vigente; c) sulle medesime linee, per i non residenti, l'aumento sarebbe stato solo del 3%. Tale accordo non venne formalizzato in occasione della riunione del 14 ottobre 1992, ed a seguito di questa la regione e' rimasta in attesa che le venissero trasmesse le nuove proposte di tariffe (modificate conformemente all'accordo), al fine di poter esprimere su di esse il parere di propria competenza ( ex art. 53 dello statuto sardo). Ma anziche' trasmettere alla regione la documentazione necessaria ai fini del definitivo parere, con nota del 21 gennaio 1993 (prot. n. 301540/32.3.) il Ministero dei trasporti le ha trasmesso copia del d.m. 24 novembre 1991, n. 13 indicato in epigrafe, con cui sono state approvate le nuove tariffe con decorrenza 1½ gennaio 1993; ed assieme ad esso il Ministero ha trasmesso, fra l'altro, per la prima volta, una nota del 20 ottobre 1992 (peraltro priva degli allegati) con la quale la societa' Ati, anche a seguito degli incontri avuti con i rappresentanti della regione Sardegna, presentava una nuova tariffa dei voli di linea di cui richiedeva l'approvazione ministeriale. Per quanto riguarda piu' in particolare il suddetto decreto del Ministro del trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, nel preambolo di legge - fra l'altro - che esso e' stato adottato "Visto il proprio decreto n. 11 in data 20 ottobre 1992 con il quale sono state approvate le tariffe dei servizi aerei nazionali di linea operati dalle Societa' suindicate (Alitalia ed Ati)". Nel contenuto, le tariffe approvate dal Ministro non corrispondono, peraltro, all'accordo che era stato raggiunto il 14 ottobre 1992. Cio', in particolare, perche' mentre in questo si prevedeva (a parte la tariffa particolare sui tre collegamenti Cagliari/Roma, Alghero/Roma, Alghero/Milano) che su tutti gli altri voli nazionali da e per la Sardegna restassero invariate le tariffe per i residui sardi, e per i non residenti venissero aumentate del 3%; viceversa il decreto ministeriale, all'art. 4, ha approvato delle tariffe di voli da e per la Sardegna (via Fiumicino e via Milano) che prevedono un aumento della tariffa anche per i residenti in Sardegna. Cio' che peraltro soprattutto rileva, ai fini del presente ricorso, e' che comunque tale nuova tariffa e' stata approvata dal Ministro senza che su di essa sia stato richiesto il parere della regione Sardegna. Parere che e' prescritto in base all'art. 53 dello statuto sardo, secondo cui "La regione e' rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terresti, marittimi ed aerei che possono direttamente interessarla"; cui hanno poi dato attuazione gli artt. 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Secondo questi ultimi articoli, infatti, quando le determinazioni statali sulle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti aerei che interessano la Sardegna "siano assunti da una autorita' individuale" - come e' accaduto nel caso in questione - allora "deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione" (art. 67 del d.P.R. n. 348/1979). Pertanto il decreto del Ministro dei trasporti n. 13, del 24 novembre 1992, nella parte in cui disciplina le tariffe dei voli interessanti la Sardegna, e' gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna, che dunque lo impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni costituzionali della Regione autonoma della Sardegna di cui all'art. 53 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). 1. - Si possono fare due ipotesi in ordine alle modalita' secondo cui si e' svolto il procedimento di approvazione delle tariffe aeree in questione. Puo' essere che vi sia stata una procedura unica, iniziata con le istanze di modificazione delle tariffe presentate - come si e' visto in precedenza - dalle societa' Alitalia ed Ati in data 22 settembre 1992, e conclusasi con l'approvazione della nuova tariffa da parte del d.m. 24 novembre 1992, n. 13, impugnato con il presente atto. Oppure, come indurrebbe a ritenere il preambolo del decreto ministeriale impugnato, le procedure sono state due. La prima iniziata con le richieste di modificazione delle tariffe del 22 settembre 1992, gia' ricordate, e conclusasi con il decreto del Ministro dei trasporti n. 11 del 20 ottobre 1992, non conosciuto dalla regione ricorrente, ma richiamato nel preambolo del successivo decreto n. 13 del 24 novembre, dove si dice che con il decreto n. 11/1992 erano state "approvate le tariffe dei servizi aerei nazionali di linea". La seconda procedura, invece, iniziata a seguito di suc- cessive richieste delle Societa' esercenti i servizi di linea (in particolare con la gia' ricordata nota della societa' Ati del 20 ottobre 1992) e quindi conclusasi con l'impugnato decreto ministeriale n. 13 del 24 novembre 1992. La Regione ricorrente, non conoscendo neppure il d.m. n. 11/1992, non e' in grado di stabilire con sicurezza, allo stato, quale delle due ipotesi sia esatta. Ma cio' e' indifferente ai fini del presente atto, poiche' in entrambi i casi - come ora si vedra', - non vi e' stato il parere necessario ai sensi dell'art. 53 dello statuto sardo e dell'art. 67 delle relative norme d'attuazione (d.P.R. n. 348/1979). In entrambi i casi, cioe', il Ministro dei trasporti, con l'impugnato d.m. n. 13/1992, avrebbe esercitato in modo illegittimo il suo potere di approvazione della tariffa ( ex art. 1 legge 2 ottobre 1991, n. 316), cosi' menomando le attribuzioni costituzionali che in proposito spettano alla regione Sardegna in virtu' delle norme citate. Si tratta di una lesione delle attribuzioni della regione Sardegna del tutto analoga a quella riconosciuta da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 544/1989, a proposito di un decreto del Ministro della marina mercantile di riduzione delle tariffe dei servizi di comunicazione con le isole. 2. - Infatti, se e' vera la seconda delle due ipotesi dianzi for- mulate (quella della duplicita' delle procedure), la regione ricorrente non ha nemmeno avuto comunicazione dell'inizio della procedura di modificazione delle tariffe (gia' precedentemente modificate, da ultimo, con il d.m. 20 ottobre 1992, n. 11, non conosciuto), dato che la stessa richiesta dall'Ati del 20 ottobre 1992 le e' stata trasmessa solo con l'impugnato d.m. 24 novembre 1992, n. 13. In tal caso, dunque, il Ministero non ha informato la regione dell'avvio della procedura, ne' - meno che mai - ha richiesto il suo parere in ordine alle nuove tariffe predisposte dalla Societa' Ati e poi da esso approvate. Da cui, appunto la lesione delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente. 3. - Se invece fosse vera la prima delle due ipotesi (quella, cioe', della unicita' della procedura), egualmente la regione ricorrente deve lamentare la lesione delle sue attribuzioni, poiche' non le e' stata sottoposta per il prescritto parere la tariffa approvata con il d.m. 24 novembre 1992, n. 13. Come infatti si e' visto, inizialmente, il Ministero aveva trasmesso alla Regione (con la nota del 30 settembre 1992) una prima richiesta di modificazione della tariffa presentata dalle Societa' Alitalia ed Ati, chiedendo su di essa il parere della regione. Ma essendo stata quella proposta di tariffa (in particolare quella dell'Ati) radicalmente contestata dalla regione, successivamente si era svolta a Roma presso il Ministero (il 14 ottobre 1992) una riunione fra rappresentanti della regione e dell'Ati conclusasi con un accordo su di alcuni principi e criteri che comportavano una completa rielaborazione della precedente proposta di tariffa dell'Ati (nella parte riguardante i voli da e per la Sardegna). A seguito del suddetto accordo, essendosi ormai con esso superata la iniziale proposta di tariffa del 22 settembre 1992, occorreva dunque che la nuova tariffa predisposta dall'Ati in conformita' all'accordo fosse da questa presentata al Ministero e da quest'ultimo trasmessa alla regione ricorrente per il parere definitivo di sua competenza. Come infatti e' stato affermato da codesta ecc.ma Corte (sent. n. 37/1989) in una precedente controversia - avente oggetto diverso, ma nella quale analogamente si poneva il problema delle modalita' della sottoposizione di atti del Governo al parere di rappresentanti regionali (e delle provincie autonome), prescritto come obbligatorio da norme statutarie - quando lo Statuto prescrive il parere della regione su di un atto del governo, questo dovra' sottoporre alla regione il testo nella sua versione definitiva che "a conclusione del lavoro preparatorio" il governo stesso "si appresta definitivamente ad adottare". Come si e' detto all'inizio del presente ricorso, successivamente alla riunione del 14 ottobre 1992 la regione ricorrente ha atteso inutilmente il testo definitivo della tariffa su cui dare il parere di sua competenza (e se le fosse stato trasmesso essa avrebbe avuto la possibilita' di fare presente al Ministro la difformita' della tariffa dell'Ati rispetto all'accordo raggiunto). Ma invece del testo della tariffa su cui esprimere il parere le e' stato trasmesso il decreto impugnato con cui il Ministro aveva approvato la tariffa senza pero' richiedere preventivamente il parere. Vi e' stata, pertanto, violazione della disciplina statutaria e d'attuazione gia' indicata, e palese lesione delle corrispondenti attribuzioni regionali.