ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12  del  d.P.R.
 24  maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778
 concernente la qualita' delle acque destinate al  consumo  umano,  ai
 sensi  dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), promosso con
 ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Velletri  -  Sezione
 distaccata  di  Anzio nel procedimento penale a carico di Mele Delia,
 iscritta al n. 557 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41  prima  serie speciale
 dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  procedimento  penale  a  carico di Mele Delia,
 imputata della contravvenzione di cui all'art. 21, primo  comma,  del
 d.P.R.  24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero
 80/778 concernente la  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo
 umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), per
 aver  fornito al consumo degli ospiti della Clinica Villa dei Pini di
 Anzio acqua priva dei dovuti requisiti di  qualita',  il  Pretore  di
 Velletri,  sezione  distaccata  di Anzio, ha sollevato, con ordinanza
 del 10 marzo 1992, eccezione  di  illegittimita'  costituzionale,  in
 relazione  all'art. 24 della Costituzione, nei confronti dell'art. 12
 dello stesso d.P.R. n. 236, "nella parte in cui non prevede  che  sia
 dato avviso alle persone interessate dell'ora, della data e del luogo
 di  effettuazione  delle analisi, per le quali non e' prevista ne' e'
 possibile la  revisione,  onde  consentirne  la  partecipazione  alle
 stesse".
    Nessuna parte si e' costituita in giudizio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  L'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 disciplina, nel
 quadro dell'attuazione della direttiva CEE n. 80/778, i prelievi ed i
 controlli analitici sulle acque destinate al consumo  umano,  la  cui
 esecuzione viene affidata ai servizi e presidi delle unita' sanitarie
 locali.
    Il  giudice  remittente  dubita  della  legittimita' di tale norma
 nella parte in cui essa non prevede che sia dato avviso alle  persone
 interessate dell'ora, data e luogo di effettuazione delle analisi che
 non  siano  suscettibili  di  revisione,  dal  momento che il mancato
 avviso risulterebbe lesivo del diritto di difesa degli interessati ai
 quali non sia garantita la possibilita' di presenziare, eventualmente
 con  l'assistenza  di  un consulente tecnico, all'effettuazione degli
 accertamenti  non  ripetibili,  destinati  a  costituire  l'eventuale
 presupposto  dell'azione  penale  e  la  fonte  del convincimento del
 giudice penale.
    2. - La questione e' fondata.
    Questa Corte ha gia' riconosciuto che il diritto  di  difesa  deve
 ritenersi  violato  nei  casi  in  cui alla previsione di analisi non
 ripetibili, in quanto effettuate su campioni di natura deteriorabile,
 non si accompagni  l'obbligatorieta'  dell'avviso  dell'inizio  delle
 operazioni  alle  persone  interessate,  in  modo  da consentire alle
 stesse  di  presenziare,  eventualmente  con   l'assistenza   di   un
 consulente  tecnico,  all'esecuzione di tali operazioni (v. sentt. n.
 434 del 1990 e n. 469 del 1988).
    In tale giurisprudenza si e', altresi', chiarito che l'obbligo  di
 preavviso deve ritenersi riferito al momento dell'effettuazione delle
 analisi  e  non  anche  a  quello  del  prelievo dei campioni che, al
 contrario, puo' richiedere un'azione di sorpresa, al fine di  evitare
 alterazioni  o soppressioni del materiale probatorio (v. sent. n. 248
 del 1983).
    Questo indirizzo giurisprudenziale ha, di recente,  trovato  piena
 risposta   nella   riforma   del   codice   di   procedura  penale  e
 specificamente  nella  formulazione   nell'art.   223   del   decreto
 legislativo   28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,  di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),  ove  si
 e'  stabilito  che,  quando  nel  corso  di  attivita' ispettive o di
 vigilanza, si debbano eseguire analisi di campioni per le  quali  non
 e'  prevista  la  revisione  deve  essere  dato,  a  cura dell'organo
 procedente, avviso, anche orale, all'interessato del giorno, dell'ora
 e del luogo dove le analisi verranno effettuate, cosi' da  consentire
 allo   stesso  o  a  persona  di  sua  fiducia  di  presenziare  alle
 operazioni, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
    La nuova disciplina non puo', peraltro, trovare  applicazione  nel
 giudizio  a quo, che trae origine da un accertamento regolato secondo
 il precedente rito penale, in quanto effettuato  in  epoca  anteriore
 all'entrata in vigore del nuovo codice.
    La  questione  proposta  deve,  quindi,  essere  accolta,  con  la
 conseguente dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale in parte
 qua della norma impugnata.