ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 355, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 13 marzo 1992 dal Tribunale di Bari nel procedimento di
riesame di convalida di sequestro su richiesta di De Benedictis
Gaetano, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto in fatto
1. - In sede di riesame di un decreto di convalida di sequestro di
cui si eccepiva l'inefficacia per mancato rispetto del termine di cui
all'art. 355 cod. proc. pen. (quarantotto ore successive alla
trasmissione del relativo verbale da parte della polizia
giudiziaria), il Tribunale di Bari, pur rilevando che in effetti il
termine non era stato rispettato perche' la convalida del pubblico
ministero era intervenuta trentun giorni dopo il sequestro, osservava
che i termini previsti da detta norma devono considerarsi ordinatori:
e cio' sia perche' per la loro inosservanza - a differenza di quanto
stabilito per altri provvedimenti coercitivi della polizia
giudiziaria, quale il sequestro preventivo (art. 321, commi 3- bis e
3- ter) - non e' stabilita alcuna sanzione di inefficacia, sia
perche' non e' ravvisabile alcuna ipotesi di decadenza o nullita',
essendo queste dichiarabili solo in caso di espressa previsione di
legge (artt. 173 e 177 cod. proc. pen. ). Del resto, il termine per
la convalida del sequestro era ritenuto ordinatorio anche nel vigore
del codice abrogato (art. 224- bis cod. proc. pen. del 1930).
Tanto premesso, il Tribunale ha sollevato, con ordinanza del 13
marzo 1992, una questione di legittimita' costituzionale del predetto
art. 355, "nella parte in cui non prevede come perentori i termini
entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso
all'autorita' giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la
convalida", assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 della
Costituzione.
Ad avviso del giudice rimettente, la circostanza che il termine
per la convalida sia ordinatorio e che percio' resti immune da
censura il suo mancato rispetto, consente che i beni oggetto del
sequestro (nella specie, titoli di credito) vi restino sottoposti per
un tempo non breve o addirittura indeterminato, ed e' percio'
suscettibile di pregiudicare il diritto di proprieta' dei privati
garantito dall'art. 42 della Costituzione.
Inoltre, in caso di mancata convalida, potrebbe configurarsi anche
una violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto, in base
all'art. 355, comma terzo, cod proc. pen., mancherebbe ogni mezzo di
impugnazione contro l'atto di sequestro, essendo la richiesta di
riesame prevista solo contro il decreto di convalida, la cui
emanazione non e' soggetta ad alcun termine perentorio.
In riferimento, infine, alla diversa disciplina sul punto dettata
in tema di sequestro preventivo, il giudice a quo ravvisa una
disparita' di trattamento tra coloro che vedono sottoposti i propri
beni a sequestro ad opera della polizia giudiziaria a seconda della
finalita' probatoria o preventiva perseguita, e percio' una
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostiene che
quest'ultima censura e' infondata perche' le situazioni poste a
confronto non sono identiche, essendo diversi gli obiettivi e le
finalita' perseguite con il sequestro preventivo (eliminazione del
pericolo della commissione di altri reati o dell'aggravamento di
quello commesso) da quelle proprie del sequestro in esame, che ha una
funzione rilevante esclusivamente sul piano probatorio.
La circostanza, poi, che il sequestro di un bene venga ad incidere
sulla relativa disponibilita' del proprietario rappresenta
semplicemente l'effetto di un atto legittimamente posto in essere in
vista del conseguimento di obiettivi di giustizia ritenuti meritevoli
di tutela: effetto, questo, del tutto compatibile con la funzione
assegnata all'istituto della proprieta', attesi i limiti che l'art.
42 della Costituzione consente di apporre al suo esercizio.
Infine, ad avviso dell'Avvocatura, anche il diritto di difesa e'
adeguatamente rispettato in virtu' della previsione di riesame per il
solo provvedimento per il quale puo' effettivamente sorgere un
interesse attuale alla rimozione, e cioe' il decreto di convalida.
Considerato in diritto
1. - L'art. 355 del nuovo codice di procedura penale prevede, nei
primi due commi, che nel caso in cui la polizia giudiziaria abbia
effettuato un sequestro a fini probatori, essa debba trasmettere il
relativo verbale non oltre quarantotto ore al pubblico ministero del
luogo ove il sequestro e' stato eseguito. Il pubblico ministero,
nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il
sequestro se ne ricorrono i presupposti, ovvero dispone la
restituzione delle cose sequestrate.
Il Tribunale di Bari, chiamato a giudicare, in sede di riesame,
della legittimita' di un decreto di convalida emesso dal pubblico
ministero a distanza di trenta giorni dal ricevimento del verbale di
sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, dubita della
legittimita' costituzionale delle predette disposizioni, assumendo
che esse, nella parte in cui non prevedono come perentori i termini
entro i quali il verbale di sequestro deve essere trasmesso
all'autorita' giudiziaria ed entro i quali deve intervenire la
convalida, contrasterebbero:
con l'art. 42 della Costituzione, perche' la natura ordinatoria
del termine consente il protrarsi teoricamente indefinito del
sequestro e sarebbe percio' suscettibile di porre in pericolo il
diritto di proprieta';
con l'art. 24 della Costituzione, perche', essendo il riesame
previsto solo contro il decreto di convalida, la mancata emanazione
di questo precluderebbe ogni mezzo di impugnazione contro l'atto di
sequestro;
con l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di
trattamento conseguente alla diversa disciplina del sequestro
probatorio rispetto al sequestro preventivo, che prevede invece che
la mancata osservanza dei termini per richiedere o provvedere alla
convalida comporta l'inefficacia del sequestro (art. 321, commi 3-
bis e 3-ter, cod. proc. pen.).
2. - Va premesso che la questione e' rilevante, e va percio'
esaminata, solo in riferimento al termine previsto dal secondo comma
dell'art. 355, dato che oggetto del riesame era, nella specie, il
decreto di convalida e che non risulta che il verbale di sequestro
fosse stato trasmesso tardivamente dalla polizia giudiziaria.
Nel merito, la Corte ritiene innanzitutto che la diversita' di
disciplina, quanto ad espressa previsione di perentorieta' dei
termini, dettata, rispettivamente, per il sequestro preventivo e per
quello probatorio non possa essere apprezzata in riferimento al
principio di uguaglianza.
Il sequestro preventivo e', invero, un atto che, per la sua
finalizzazione alla prevenzione di un pericolo, ovvero alla confisca,
la legge ha inteso riservare al giudice: ed e' quindi logico che
esso, quando venga, per ragioni di urgenza, disposto dalla polizia
giudiziaria o dal pubblico ministero, costituisca una misura
intrinsecamente provvisoria, destinata ad estinguersi entro
brevissimo termine se non confermata dal giudice.
La convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia
giudiziaria e', viceversa, atto proprio del pubblico ministero dato
che ha la stessa funzione del decreto con cui costui dispone il
sequestro, mirando non solo al controllo dell'operato della polizia
giudiziaria ma anche al mantenimento della misura: mentre il compito
attribuito al giudice in sede di riesame del decreto di convalida e'
di verificare non la legittimita' dell'iniziativa della polizia
giudiziaria, ma la necessita' delle cose sequestrate per
l'accertamento dei fatti (art. 253, primo comma, cod. proc. pen.).
3. - Quanto alle censure riferite agli artt. 42 e 24 della
Costituzione, la Corte ritiene che esse discendano da una inadeguata
percezione del contenuto precettivo della disposizione impugnata.
Questa, in effetti, non puo' che essere letta in armonia con i
disposti costituzionali regolanti la materia, i quali impongono che,
qualora la legge conferisca alla polizia giudiziaria il potere di
sacrificare la liberta' personale e domiciliare - e quindi anche il
sequestro di beni appresi nel domicilio della persona - deve anche
prevedere un intervento dell'autorita' giudiziaria nei ristretti
termini che la stessa norma censurata prevede (art. 13, secondo comma
e 14, secondo comma, della Costituzione). Il sequestro operato dalla
polizia giudiziaria e' quindi, per sua natura, atto provvisorio e
l'intervento su di esso dell'autorita' giudiziaria atto urgente.
Ma la norma impugnata, stabilendo che "il pubblico ministero,
nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il
sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la
restituzione delle cose sequestrate", a ben vedere non viola tali
garanzie. Essa, in effetti, impone al pubblico ministero un duplice
obbligo, in via alternativa, che va adempiuto, in entrambi i casi,
"nelle quarantotto ore" successive alla ricezione del verbale di
sequestro: e cioe', o di convalidare il sequestro (ricorrendone i
presupposti) o di disporre la restituzione delle cose sequestrate. Di
conseguenza, la possibilita' di optare per la convalida, ove ne
ricorrano i presupposti, si consuma ove il termine di quarantotto ore
sia inutilmente spirato, ed in tal caso sorge in capo al pubblico
ministero l'obbligo, conseguente alla mancata convalida, di
provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, a seguito della
sopravvenuta inefficacia del sequestro. La norma, cioe', prevede una
fattispecie di restituzione - autonoma rispetto a quella di cui
all'art. 262 del codice di rito, e regolata nelle modalita' applica-
tive dall'art. 263 - che si perfeziona non solo ove non ricorrano i
presupposti per la convalida, ma anche quando questa non intervenga
nel termine di quarantotto ore.
Ne deriva che, ove la convalida non intervenga nel termine
perentorio sopra indicato, l'interessato ha la facolta' di attivare
la procedura di restituzione e di reagire contro il diniego di questa
da parte del pubblico ministero, ai sensi del quinto comma del citato
art. 263: e percio' stesso resta priva di base la censura riferita
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione e, conseguentemente,
anche quella di cui all'art. 42.
La norma impugnata, dunque, se intesa nel senso suddetto - che e'
il solo coerente ai principi costituzionali - sfugge alle censure
mossele: onde la questione va dichiarata infondata.