IL TRIBUNALE Ha pronunciato nel procedimento penale contro: Mohammad Gholami, Susanna Fioravanti e Doriano Franceschini, imputati di rapina pluriaggravata, lesioni personali e altro la seguente ordinanza; Vista la richiesta degli imputati per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; Vista la propria ordinanza 5 febbraio 1993 con cui la richiesta e' stata respinta perche' la pena concordata e' stata ritenuta non congrua in riferimento ai reati contestati; Vista l'eccezione - sollevata dalla difesa - di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilita' a procedere al dibattimento del giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena per incongruita' della stessa cosi' come concordata; Sentito il parere del pubblico ministero che si e' opposto all'eccezione in quanto manifestamente infondata; O S S E R V A L'eccezione non appare manifestamente infondata. La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 186/1992 ha ritenuto fondata analoga eccezione nell'ipotesi di rigetto "della clientela di applicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno, una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto c/o dalle circostanza ritenute nella richiesta". Orbene, analoghe considerazioni potrebbero essere svolte nella fattispecie, pur potendosi in contrario opporre che: il tribunale si e' limitato a respingere la richiesta sulla base di una mera valutazione tra pena concordata e reati contestati; gli atti del fascicolo del p.m., benche' esibiti al collegio ai sensi dell'art. 135 delle disposizioni attuative del c.p.p., trattandosi di giudizio direttissimo e come tale non preceduto da vere e proprie indagini preliminari, non consentano un giudizio pieno, anche ai fini di un proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. Per quanto sopra esposto l'art. 34, secondo comma del c.p.p. potrebbe comunque apparire in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.