ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure  e
 norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi
 di  smaltimento  dei  rifiuti),  promosso  con  ordinanza emessa il 7
 maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a  carico
 di  Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  25,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Macerata,  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Pinciaroli  Enrico, imputato della contravvenzione di cui
 all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perche', quale titolare di una
 ditta  di  autocarrozzeria  e  verniciatura,  effettuava,  senza   la
 prescritta  autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio
 di rifiuti tossici e nocivi in  quantita'  inferiore  a  50  KG,  con
 ordinanza  del  7  maggio  1991  (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 della legge Regione  Marche  26  aprile  1990,  n.  31,  che  esonera
 dall'obbligo  di  autorizzazione  i  quantitativi  di  rifiuti di cui
 innanzi;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3, 117  e  25  della  Costituzione  in  quanto  la  Regione  ha
 legiferato  per  la  "fattispecie"  in  materia  sottratta  alla  sua
 competenza e sanzionata penalmente,  con  conseguente  disparita'  di
 trattamento;
    Considerato  che  questa  Corte  con sentenza n. 213 del 20 maggio
 1991 ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della  norma
 ora di nuovo denunciata;
      che, pertanto, essa e' stata espunta dall'ordinamento;
      che   la   questione,   quindi,   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;