ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 7 novembre 1992, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 1992; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali); che la disposizione impugnata detta norme in ordine alle azioni formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilendo che le stesse sono elaborate anche con la cooperazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego, secondo gli indirizzi e i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, e prevedendo altresi' che, nel caso in cui le regioni non abbiano potuto elaborare ed eseguire le azioni formative nei tempi concordati, le stesse possono essere realizzate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e dell'affidabilita'; che nel presente giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 9 dicembre 1992; che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), la questione di legittimita' costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;