ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  fra
 poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona
 nei  confronti  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  con ricorso
 depositato in cancelleria il 5 febbraio 1993 ed iscritto al n. 43 del
 registro ammissibilita' conflitti;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti  del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia,  in riferimento al decreto 25 novembre 1992 concernente la
 sottoposizione di taluni detenuti al regime detentivo di cui all'art.
 41-bis, secondo comma, della legge  26  luglio  1975  n.  354  (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta'), "per la dichiarazione che non
 spetta   al   Ministro   di   grazia   e   giustizia,    Dipartimento
 dell'amministrazione   penitenziaria,   il   potere  di  disporre  la
 sottoposizione  della  corrispondenza  dei  detenuti  al   visto   di
 controllo";
      che  il Magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto
 in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4  dell'art.
 1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei
 detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte
 del  direttore  dell'istituto  penitenziario, ha lamentato la lesione
 delle attribuzioni direttamente garantite  all'Autorita'  giudiziaria
 dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della liberta'
 e  della  segretezza  della  corrispondenza  e di ogni altra forma di
 comunicazione.
    Considerato che ricorrono i requisiti di  cui  all'art.  37  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87, ai fini della configurabilita' di un
 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la  cui  risoluzione
 spetti a questa Corte;
      che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
 insorto  il  conflitto  e'  abilitato  ad  esercitare, nella materia,
 attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 15 e
 110 della Costituzione);
      che  inoltre  e'   lamentata   in   concreto   la   lesione   di
 un'attribuzione    costituzionalmente   garantita,   qual'e'   quella
 conferita   dall'art.   15,   secondo   comma,   della   Costituzione
 all'Autorita'  giudiziaria  in  tema  di limitazioni alla liberta' ed
 alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
 comunicazione;
      che,  pertanto,  il  ricorso deve essere dichiarato ammissibile,
 mentre,   atteso   il   carattere   di   mera   delibazione,    senza
 contraddittorio,  della  presente  pronuncia,  resta  impregiudicata,
 secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  ogni  decisione
 anche in punto di ammissibilita'.