ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1993 ed iscritto al n. 43 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento al decreto 25 novembre 1992 concernente la sottoposizione di taluni detenuti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), "per la dichiarazione che non spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo"; che il Magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art. 1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato la lesione delle attribuzioni direttamente garantite all'Autorita' giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della liberta' e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilita' di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti a questa Corte; che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto e' abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 15 e 110 della Costituzione); che inoltre e' lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'e' quella conferita dall'art. 15, secondo comma, della Costituzione all'Autorita' giudiziaria in tema di limitazioni alla liberta' ed alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di ammissibilita'.