ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  160,  secondo
 comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 19 settembre 1992 dal Pretore di Salerno
 nel procedimento penale a carico di Donnici Angelo,  iscritta  al  n.
 765 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;
      2)  ordinanza  emessa  il  10  ottobre  1992  dal Giudice per le
 indagini preliminari presso la Pretura di  Salerno  nel  procedimento
 penale  a  carico  di  Senatore Matteo, iscritta al n. 9 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 marzo 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  circondariale  di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di
 identico  contenuto,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  160,  secondo comma, del codice penale, nella parte in cui
 non  prevede,  tra  gli  atti  che  interrompono   il   corso   della
 prescrizione  del  reato, anche la richiesta di emissione del decreto
 penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione  dell'art.  3
 della   Costituzione   in  quanto  si  determina  una  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  richiesta  di  rinvio  a
 giudizio, invece inclusa tra
 quegli  atti,  malgrado entrambe le richieste integrino una specifica
 attivita' dell'organo preposto all'esercizio della azione penale  che
 "e' chiara espressione della volonta' di non rinunciare all'esercizio
 di punire" da parte del medesimo organo;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,
 quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che  il  giudice  a  quo  nella  specie  richiede  una pronuncia
 additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che
 tassativamente l'art. 160 del  codice  penale  enumera  come  i  soli
 idonei   a   produrre   l'effetto  di  interrompere  il  corso  della
 prescrizione;
      che  una  simile  pronuncia  palesemente  fuoriesce  dai  poteri
 spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito
 dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);
      e   che,   pertanto,   la   questione   deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;