IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale n. 277/89 contro: Ricci Giuseppe nato a Cartoceto il 4 dicembre 1948, residente a Pesaro, via Solferino n. 62, libero, presente, difeso dall'avv. Mario Coli' imputato del delitto p. e p. dall'art. 2 unico comma del d-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere nella sua qualita' di legale rappresentante della Ditta Ricci Giuseppe e di sostituto d'imposta omesso di versare nei termini di cui agli artt. 7 e 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successivamente, le ritenute di acconto effettivamente operate e come dichiarate nel modello 770/1987 (anno 1986). Accertato da ufficio finanziario nel circondario di Pesaro. Dato atto che il predetto e' accusato di non aver versato le ritenute d'acconto effettuate, per complessive lire 143.000 e dovute nel marzo e nell'aprile 1986, da lui stesso dichiarate nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (mod. 770/1987) presentata il 30 aprile 1987, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fano; dato atto che, alla stregua della certificazione dell'organo esattoriale (Serit Pesaro S.p.a.) le predette ritenute non erano state ancora versate alla data del 25 febbraio 1992; sentite le parti O S S E R V A Alla stregua delle risultanze sopra esposte al Ricci, che pure si e' dichiarato pronto a versare la piccola somma dovuta, dovrebbe essere negata questa possibilita' perche' irrilevante ai fini dell'amnistia di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 e dovrebbe parimenti essere negata l'applicazione dell'amnistia. Invero, secondo le previsioni dell'art. 1, terzo comma, del predetto d.P.R., che attua la delega di cui all'art. 67 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica, a coloro che ne abbiano fatto dichiarazione col mod. 770, a condizione che le ritenute dichiarate siano state versate entro il 23 gennaio 1992, mentre a coloro che non ne abbiano fatto dichiarazione nel mod. 770, l'amnistia si applica a condizione che l'importo delle ritenute non versate sia compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 63 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento quella gia' presentata. Deve infatti escludersi, ex art. 63 della legge n. 413/1991, la rilevanza di dichiarazioni integrative effettuate quale bis in idem, rinnovando "a fotocopia", come si e' detto, dichiarazioni gia' presentate ed al solo scopo di spostare in avanti il termine utile per beneficiare dell'amnistia dato che il termine per la dichiarazione integrativa era fissato al 30 giugno 1992 e quello per i relativi versamenti veniva ad essere differito al 30 luglio 1993. Stando cosi' le cose, il problema che si pone al tribunale e' quello della costituzionalita' della disciplina che ne risulta in rapporto al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Invero al Ricci, che pure ha adempiuto all'obbligo fiscale primario e fondamentale, che e' quello di dichiarazione, verrebbe fatto in sede penale un trattamento deteriore rispetto a colui che, in analoga situazione debitoria, avesse omesso non solo di versare le ritenute ma anche di dichiararle: costui infatti avrebbe un termine ben piu' ampio e ben piu' comodo (perche' di molto successivo alla promulgazione della legge) per regolarizzare penalmente la sua situazione, rispetto al termine fissato per l'odierno imputato. La disparita' di trattamento appare ancora piu' evidente alla luce della interpretazione sostenuta da numerosi e autorevoli studiosi, secondo la quale per l'applicazione dell'amnistia al sostituto d'imposta che abbia presentato dichiarazione integrativa non e' necessario il versamento delle ritenute essendo sufficiente che il loro importo, come dice testualmente la norma, "risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa". Siffatta esenzione infatti cozzerebbe, ad avviso del collegio, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con i principi dettati dall'art. 53 della Costituzione. I sospetti di incostituzionalita' divengono peraltro ancor piu' evidenti alla luce delle previsioni di cui all'art. 3 del d.l. 24 novembre 1992 n. 455 che hanno riaperto i termini del condono tributario, consentendo cosi' anche ai sostituti d'imposta, come e' reso evidente dal richiamo dell'art. 63 della legge n. 413/1991 contenuto nel primo comma, di presentare dichiarazioni integrative fino al 31 marzo 1993. Orbene, come recentemente affermato da autorevolissima voce dottrinaria, l'effetto di tale normativa pare essere quello di "riaprire i termini" anche ai fini dell'amnistia, nel senso che le situazioni coperte dal condono "prorogato" rileverebbero anche in sede penale e pertanto gioverebbero anche ai fini dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992. La conclusione cui si perviene esaminando l'intero quadro normativo cosi' disegnato e' dunque che al Ricci, che pure nel 1986 presento' la dichiarazione e verso' parte delle ritenute, verrebbe, dalla normativa vigente, negato il beneficio dell'amnistia, concesso invece, addirittura senza alcun versamento delle ritenute, a chi solo molti anno dopo abbia tenuto la stessa condotta solo formale; la disparita' peraltro rimarrebbe ugualmente se per l'efficacia penale fosse richiesto, accanto alla dichiarazione integrativa, anche il versamento delle ritenute, essendo comunque stabiliti termini di versamento di gran lunga dilatati e favorevoli. Nella convinzione che il trattamento di favore al figliol prodigo o alla pecorella smarrita sia piu' congeniale alla misericordia evangelica che al rispetto del principio costituzionale di eguaglianza in materia tributaria, il tribunale ritiene di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 63 e 67 della legge n. 413/1991 e 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 e successive modificazioni, nella parte in cui prevedono modalita' e termini deteriori per i contribuenti come l'odierno imputato rispetto ad altri contributi successivamente resipisce.