IL TRIBUNALE
    Visti  gli  atti  del  procedimento penale n. 277/89 contro: Ricci
 Giuseppe nato a Cartoceto il 4 dicembre 1948, residente a Pesaro, via
 Solferino n. 62,  libero,  presente,  difeso  dall'avv.  Mario  Coli'
 imputato  del  delitto  p.  e  p. dall'art. 2 unico comma del d-l. 10
 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto  1982,  n.  516,
 per  avere  nella  sua  qualita' di legale rappresentante della Ditta
 Ricci Giuseppe e di sostituto d'imposta omesso di versare nei termini
 di cui agli artt. 7 e 8 del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602  e
 successivamente, le ritenute di acconto effettivamente operate e come
 dichiarate nel modello 770/1987 (anno 1986).
    Accertato da ufficio finanziario nel circondario di Pesaro.
    Dato  atto  che  il  predetto  e'  accusato di non aver versato le
 ritenute d'acconto effettuate, per complessive lire 143.000 e  dovute
 nel  marzo  e  nell'aprile  1986,  da  lui  stesso  dichiarate  nella
 dichiarazione  annuale  di  sostituto  d'imposta  (mod.     770/1987)
 presentata  il 30 aprile 1987, all'ufficio distrettuale delle imposte
 dirette di Fano; dato atto che,  alla  stregua  della  certificazione
 dell'organo  esattoriale  (Serit  Pesaro S.p.a.) le predette ritenute
 non erano state ancora  versate  alla  data  del  25  febbraio  1992;
 sentite le parti
                             O S S E R V A
    Alla  stregua delle risultanze sopra esposte al Ricci, che pure si
 e' dichiarato pronto a versare  la  piccola  somma  dovuta,  dovrebbe
 essere   negata  questa  possibilita'  perche'  irrilevante  ai  fini
 dell'amnistia di cui al d.P.R. 20  gennaio  1992  n.  23  e  dovrebbe
 parimenti essere negata l'applicazione dell'amnistia.
    Invero,  secondo  le  previsioni  dell'art.  1,  terzo  comma, del
 predetto d.P.R., che attua la delega di cui all'art. 67  della  legge
 30 dicembre 1991 n. 413, per i reati commessi dai sostituti d'imposta
 l'amnistia  si  applica,  a coloro che ne abbiano fatto dichiarazione
 col mod. 770, a condizione che le  ritenute  dichiarate  siano  state
 versate  entro il 23 gennaio 1992, mentre a coloro che non ne abbiano
 fatto dichiarazione nel mod. 770, l'amnistia si applica a  condizione
 che  l'importo  delle  ritenute  non  versate  sia compreso in quello
 indicato  nella  dichiarazione  integrativa   presentata   ai   sensi
 dell'art.  63 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, in luogo di quella
 omessa ovvero per rettificare in aumento quella gia' presentata.
    Deve  infatti  escludersi,  ex art. 63 della legge n. 413/1991, la
 rilevanza di dichiarazioni integrative effettuate quale bis in  idem,
 rinnovando  "a  fotocopia",  come  si  e'  detto,  dichiarazioni gia'
 presentate ed al solo scopo di spostare in avanti  il  termine  utile
 per   beneficiare   dell'amnistia   dato   che   il  termine  per  la
 dichiarazione integrativa era fissato al 30 giugno 1992 e quello  per
 i relativi versamenti veniva ad essere differito al 30 luglio 1993.
    Stando  cosi'  le  cose,  il  problema che si pone al tribunale e'
 quello della costituzionalita' della disciplina  che  ne  risulta  in
 rapporto  al  principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione.
    Invero  al  Ricci,  che  pure  ha  adempiuto  all'obbligo  fiscale
 primario  e  fondamentale,  che  e' quello di dichiarazione, verrebbe
 fatto in sede penale un trattamento deteriore rispetto a  colui  che,
 in analoga situazione debitoria, avesse omesso non solo di versare le
 ritenute  ma  anche di dichiararle: costui infatti avrebbe un termine
 ben piu' ampio e ben piu' comodo (perche' di  molto  successivo  alla
 promulgazione  della  legge)  per  regolarizzare  penalmente  la  sua
 situazione, rispetto al termine fissato per  l'odierno  imputato.  La
 disparita' di trattamento appare ancora piu' evidente alla luce della
 interpretazione  sostenuta da numerosi e autorevoli studiosi, secondo
 la quale per l'applicazione dell'amnistia al sostituto d'imposta  che
 abbia  presentato  dichiarazione  integrativa  non  e'  necessario il
 versamento delle ritenute essendo sufficiente che  il  loro  importo,
 come dice testualmente la norma, "risulti compreso in quello indicato
 nella   dichiarazione   integrativa".   Siffatta   esenzione  infatti
 cozzerebbe, ad avviso del collegio, oltre che  con  il  principio  di
 eguaglianza,   anche  con  i  principi  dettati  dall'art.  53  della
 Costituzione.
    I sospetti di incostituzionalita' divengono  peraltro  ancor  piu'
 evidenti  alla  luce  delle previsioni di cui all'art. 3 del d.l. 24
 novembre 1992 n.  455  che  hanno  riaperto  i  termini  del  condono
 tributario,  consentendo  cosi' anche ai sostituti d'imposta, come e'
 reso evidente dal richiamo dell'art. 63  della  legge  n.    413/1991
 contenuto  nel  primo  comma, di presentare dichiarazioni integrative
 fino al 31 marzo 1993.
    Orbene,  come  recentemente  affermato  da  autorevolissima   voce
 dottrinaria,  l'effetto  di  tale  normativa  pare  essere  quello di
 "riaprire i termini" anche ai fini dell'amnistia, nel  senso  che  le
 situazioni  coperte  dal  condono  "prorogato" rileverebbero anche in
 sede penale e pertanto gioverebbero anche ai  fini  dell'amnistia  di
 cui al d.P.R. n. 23/1992.
    La   conclusione   cui  si  perviene  esaminando  l'intero  quadro
 normativo cosi' disegnato e' dunque che al Ricci, che pure  nel  1986
 presento'  la  dichiarazione e verso' parte delle ritenute, verrebbe,
 dalla normativa vigente, negato il beneficio dell'amnistia,  concesso
 invece, addirittura senza alcun versamento delle ritenute, a chi solo
 molti  anno  dopo  abbia  tenuto  la stessa condotta solo formale; la
 disparita' peraltro rimarrebbe ugualmente se per  l'efficacia  penale
 fosse  richiesto,  accanto  alla  dichiarazione integrativa, anche il
 versamento delle ritenute,  essendo  comunque  stabiliti  termini  di
 versamento di gran lunga dilatati e favorevoli.
    Nella  convinzione che il trattamento di favore al figliol prodigo
 o alla pecorella  smarrita  sia  piu'  congeniale  alla  misericordia
 evangelica   che   al   rispetto   del  principio  costituzionale  di
 eguaglianza in materia tributaria,  il  tribunale  ritiene  di  dover
 dichiarare  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' degli artt. 63 e 67 della legge n.  413/1991  e  1,
 terzo  comma,  del  d.P.R.  20  gennaio  1992,  n.  23  e  successive
 modificazioni, nella parte  in  cui  prevedono  modalita'  e  termini
 deteriori  per  i  contribuenti  come  l'odierno imputato rispetto ad
 altri contributi successivamente resipisce.