LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile r.g. 557/1992 promossa in sede di appello da Anchisi Irma e Anchisi Leopolda, entrambe residenti in Armeno (Novara) ed elettivamente domiciliate in Torino, presso lo studio della dott. proc. Daniela Sannazzaro, dal quale sono rappresentate e difese, unitamente all'avv. Celestino Corica del Foro di Novara, appellanti contro Beltrami Iride, residente in Crusinallo, ed elettivamente domiciliata in Torino, c.so G. Ferraris n. 69, presso lo studio dell'avv. Massimo Asti, dal quale e' rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giovanni Scolari del Foro di Novara, appellata. Oggetto: risoluzione del contratto di affitto. Vista l'istanza della parte diretta ad ottenere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 4 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 18; Ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, appare equivoca; che invero se la sospensione viene intesa come avente ad oggetto l'azione esecutiva finalizzata al rilascio dei fondi, come sembrerebbe confermato dal terzo comma, stesso articolo, il quale contiene il richiamo all'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 283, non si porrebbe alcuna questione di costituzionalita' perche' il disposto dalla legge potrebbe essere ritenuto come equipollente ad una proroga del contratto; che invece il collegio interpreta il predetto secondo comma dell'art. 4 nel senso che il legislatore ha inteso sospendere anche le azioni di cognizione aventi ad oggetto il rilascio dei fondi condotti da una delle parti; che cosi' intesa la norma appare affetta da vizi di incostituzionalita' per violazione dei principi di ragionevolezza, l'uno contenuto nell'art. 3 della Costituzione, e l'altro relativo alla garanzia costituzionale della tutela dei propri diritti di cui all'art. 24 della Costituzione. Infatti la questione appare rilevante perche' la Corte di merito deve o respingere od accogliere l'istanza di sospensione. Inoltre la questione non risulta manifestamente infondata. La sospensione del processo di cognizione, mentre giova al conduttore interrompe la tutela del diritto dell'attore, gratuitamente. Invero non si riesce a comprendere quale sia la ratio di una simile sospensione della tutela del diritto, che comporta necessariamente una disparita' di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Non solo la tutela dei diritti gode nel nostro ordinamento di garanzia costituzionale e la sospensione dei processi non puo' essere dettata a favore di una parte contro l'altra e cio' si deduce senza ombra di dubbio dalla analisi dell'istituto della sospensione cosi' come regolato dal codice di procedura civile. A norma dell'art. 295 del c.p.c. la sospensione e' l'effetto di una necessita' comune ad entrambe le parti e a norma dell'art. 296 la sospensione facoltativa risulta essere nella esclusiva disponibilita' di entrambe le parti. Di conseguenza il legislatore ordinario sospendendo i processi con l'istituto in discussione, che giova solo ad una delle parti, e' incorso in una palese violazione delle garanzie costituzionali.