LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  r.g.
 557/1992  promossa  in  sede  di  appello  da  Anchisi Irma e Anchisi
 Leopolda, entrambe residenti  in  Armeno  (Novara)  ed  elettivamente
 domiciliate  in  Torino,  presso  lo studio della dott. proc. Daniela
 Sannazzaro,  dal  quale  sono  rappresentate  e  difese,   unitamente
 all'avv.  Celestino  Corica  del  Foro  di  Novara, appellanti contro
 Beltrami Iride, residente in Crusinallo, ed elettivamente domiciliata
 in Torino, c.so G. Ferraris n. 69, presso lo studio dell'avv. Massimo
 Asti, dal  quale  e'  rappresentata  e  difesa,  unitamente  all'avv.
 Giovanni Scolari del Foro di Novara, appellata.
    Oggetto: risoluzione del contratto di affitto.
    Vista l'istanza della parte diretta ad ottenere la sospensione del
 processo ai sensi dell'art. 4 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 18;
    Ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma,
 appare equivoca;
      che invero se la sospensione viene intesa come avente ad oggetto
 l'azione   esecutiva   finalizzata   al   rilascio  dei  fondi,  come
 sembrerebbe confermato dal terzo comma,  stesso  articolo,  il  quale
 contiene  il  richiamo all'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 283,
 non si porrebbe alcuna  questione  di  costituzionalita'  perche'  il
 disposto  dalla  legge  potrebbe essere ritenuto come equipollente ad
 una proroga del contratto;
      che invece il collegio  interpreta  il  predetto  secondo  comma
 dell'art.  4  nel senso che il legislatore ha inteso sospendere anche
 le azioni di cognizione aventi  ad  oggetto  il  rilascio  dei  fondi
 condotti da una delle parti;
      che   cosi'   intesa   la   norma  appare  affetta  da  vizi  di
 incostituzionalita' per violazione dei  principi  di  ragionevolezza,
 l'uno  contenuto  nell'art.  3 della Costituzione, e l'altro relativo
 alla garanzia costituzionale della tutela dei propri diritti  di  cui
 all'art. 24 della Costituzione.
    Infatti  la  questione appare rilevante perche' la Corte di merito
 deve o respingere od accogliere l'istanza di sospensione.
    Inoltre la questione non risulta manifestamente infondata.
    La  sospensione  del  processo  di  cognizione,  mentre  giova  al
 conduttore    interrompe   la   tutela   del   diritto   dell'attore,
 gratuitamente. Invero non si riesce a comprendere quale sia la  ratio
 di  una  simile  sospensione  della  tutela del diritto, che comporta
 necessariamente una disparita' di trattamento in violazione dell'art.
 3 della Costituzione. Non solo la tutela dei diritti gode nel  nostro
 ordinamento  di garanzia costituzionale e la sospensione dei processi
 non puo' essere dettata a favore di una parte contro l'altra  e  cio'
 si  deduce  senza  ombra  di dubbio dalla analisi dell'istituto della
 sospensione cosi' come regolato dal codice  di  procedura  civile.  A
 norma  dell'art.  295  del  c.p.c. la sospensione e' l'effetto di una
 necessita' comune ad entrambe le parti e a  norma  dell'art.  296  la
 sospensione facoltativa risulta essere nella esclusiva disponibilita'
 di  entrambe  le  parti.  Di  conseguenza  il  legislatore  ordinario
 sospendendo i processi con l'istituto in discussione, che giova  solo
 ad  una  delle  parti,  e'  incorso  in  una  palese violazione delle
 garanzie costituzionali.