IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Laurino Mario, Furlano Giansisto e Cecino Mario, imputati del reato p. e p. dell'art. 25, terzo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il primo), e del reato p. e p. dagli artt. 113 del c.p. e 25, terzo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il secondo e il terzo). Preso atto dell'eccezione di incostituzionalita', sollevata dal p.m., dell'art. 13 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992 n. 25, e degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, con riferimento agli artt. 25 e 116 della Costituzione; Rilevato che tale normativa regionale sottrae determiati rifiuti, considerandoli materie prime secondarie ai sensi dell'art. 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475, dall'ambito di applicazione della normativa statale che disciplina lo smaltimento dei rifiuti; Considerato che la legge n. 475/1988 non consente alle regioni di procedere all'individuazione delle m.p.s. prima del compimento di tutti gli adempimenti normativi di competenza governativa previsti dall'art. 2 della stessa legge; Considerato che il legislatore regionale non puo' autonomamente rimuovere o modificare i precetti penali statuali, in quanto cio' verrebbe a creare in materia penale regimi giuridici differenziati sul territorio nazionale, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Rilevato inoltre che la regione Friuli-Venezia Giulia dispone, in materia di smaltimento dei rifiuti, di una mera potesta' normativa integrativa e di attuazione, prevista dal proprio statuto speciale; Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza dela questione, in quanto la regione ha introdotto con la suddetta normativa una disciplina generale per tutti i residui riutilizzabili, derogando espressamente alle norme di cui al d.P.R. n. 915/1982, in assenza della necessaria normativa statale di indirizzo e coordinametno, per cui tale disciplina sembra violare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, incidendo essa sulla potesta' punitiva attribuita in via esclusiva allo Stato, nonche' l'art. 116 della Costituzione, non disponendo la regione Friuli-Venenzia Giulia di una potesta' legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti; Ritenuta altresi' la rilevanza della questione, poiche' le norme denunciate dovrebbero trovare diretta applicazione nel presente processo, nel quale gli imputati sono chiamati a rispondere della realizzazione di discariche abusive di materiale inerte, costituito da residui della lavorazione di pietra piasentina, che rientrano sicuramente tra le m.p.s. derivanti da processi di escavazione di materiali di cava, alle quali si riferisce specificamente l'art. 13 della legge regionale n. 25/1992, e che sono quindi soggette anche alla disciplina del regime delle m.p.s., introdotta dalla legge regionale n. 38/1992; Ritenuto, piu' precisamente, che l'applicazione di tali norme regionali al caso in esame condizionerebbe la decisione di questo giudicante, che dovrebbe, sulla base delle stesse, ritenere penalmente lecite, ai sensi dell'art. 2 del c.p., le condotte ascritte agli imputati, mentre le stesse condotte, in assenza di dette norme, dovrebbero considerarsi penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 915/1982; Ritenuto inoltre che gli imputati non potrebbero, qualora venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale della normativa regionale in questione, invocare la propria buona fede derivante dall'apparente vigenza della normativa stessa, essendo quest'ultima entrata in vigore oltre due anni dopo i fatti contestati nel presente processo;