IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Il giudice dell'udienza preliminare all'udienza del 26 febbraio 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza nel precedimento penale n. 2129/A/92 a carico di Ruberto Antonio, nato a Toronto (Canada) l'8 agosto 1973 imputato del reato di rifiuto del servizio militare (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perche', al di fuori dei casi di ammissione ai servizi sostitutivi del servizio militare, rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo, adducendo motivi di coscienza, attinenti ad una concezione generale della vita, fondata sui convincimenti religiosi dei testimoni di Geova. In Orvieto il 15 settembre 1992. FATTO E DIRITTO Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di rifiuto del servizio miliatare (art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772). All'udienza preliminare del 1½ febbraio 1993 le parti preliminarmente chiedevano l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi tre di reclusione militare. Questo giudice pronunciava ordinanza con cui, ritenuta incongrua ai fini della rieducazione del condannato, la pena proposta, rigettava la richiesta delle parti. Nella stessa udienza l'imputato chiedeva che si procedesse a giudizio abbreviato e il p.m. prestava il suo consenso. Questo giudice dichiarava con ulteriore ordinanza la propria incompatibilta' a partecipare al giudicio abbreviato, nella considerazione che "la Corte costituzionale, con sentenza n. 186/1992 (integrata dall'ordinanza n. 313/1992) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 del c.p.p. e che "alla stregua degli argomenti addotti dalla Corte costituzionale, tale incompatibilta' non puo' non estendersi anche al giudice dell'udienza preliminare che sia investito di una richiesta di giudizio abbreviato quando gia' abbia respinto la richiesta proposta ex art. 444 del c.p.p.". Era quindi fissata la data di nuova udienza preliminare. Le predette ordinanze venivano trasmesse, con rituale dichiarazione di astensione (ai sensi dell'art. 36, primo comma, lett. g), del c.p.p) al presidente del tribunale militare. Questi, con provvedimento del 18 febbraio 1993, ritenuto che "non risulta allo stato, esplicitamente prevista l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del g.u.p. che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento", e che la richiamata declaratoria di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza della Corte n. 186/1992 concerne esclusivamente la mancata previsione, nell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta ex art. 444 del c.p.p., dichiarava l'insussistenza della situazione di incompatibilita' prospettata. All'ordine udienza le parti si riportano alla richiesta di giudizio abbreviato gia'a' formulata e il giudice pronuncia ordinanza, ai sensi dell'art. 440 del c.p.p., con cui, ritenuto che il procedimento sia definibile allo stato degli atti, dispone che si proceda a giudizio abbreviato. Il difensore chiede poi che sia sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice dell'udenza preliminare che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p. a partecipare al giudizio abbreviato. Il p.m. si associa. Cio' premesso, ritiene questo giudice che la questione di costituzionalita' sollevata dalle parti sia rilevante e non manifestamente infondata e che quindi, rilevato il contrasto della disposizione impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (e constatata l'impossibilita' di ricorrere ad una estensione interpretativa del contenuto della sentenza n. 186/1992 della Corte), debba essere sospeso il procedimento in corso e trasmessi gli atti alla Corte costituzionale. Al riguardo, va rilevato anzitutto che, secondo quanto gia' affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 4 novembre 1991, n. 401) la locuzione "giudizio" "e' di per se' tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioe' ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato". Ebbene, se il rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata costituisce "valutazione di merito circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato", tale da determinare l'incompatibilita' del giudice del dibattimento (secondo la specifica motivazione della sentenza n. 186/1992), sembra che identica sia la posizione del g.u.p. che, dopo aver rigettato la richiesta di applicazione di pena, debba definire il processo con il rito abbreviato. Anche per il g.u.p, infatti, il rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata comporta "una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta". Situazione non diversa da quella prospettata nella motivazione della citata decisione della Corte si ha poi nel caso, verificatosi nel presente procedimento, in cui il rigetto della richiesta delle parti sia dovuto ad una valutazione di incongruita', ai fini della rieducazione del condannato, della pena concordata: anche in questa ipotesi il rigetto della richiesta presuppone la valutazione di inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p.; inoltre, la decisione gia' adottata dal giudice in relazione all'entita' della pena, ritenuta incongrua, "pregiudica" l'imparzialita' del giudice nel successivo giudizio. La rilevanza della suddetta questione di costituzionalita' appare evidente in quanto se essa fosse accolta questo giudice diverrebbe incompatibile alla partecipazione al giudizio abbreviato, per il quale sussistono i requisiti previsti dall'art. 440 del c.p.p.