LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in personale del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. presso la cancelleria della Corte di cassazione: rappresentato e difeso dall'avv. L. Speranza, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro Carrieri Domenico, intimato, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Taranto del 24 gennaio 1989-30 giugno 1989, r.g. n. 1286/87; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 1993 dal consigliere dott. Vitrone; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Francesco Nicita che ha concluso: chiede che venga sollevata la questione di incostituzionalita' degli artt. 2 e 4 della legge n. 482/1985, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione; in subordine il rigetto. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3 ottobre 1983 Carrieri Domenico chiedeva al pretore di Taranto la condanna dell'I.N.A.D.E.L. alla restituzione della somma di L. 830.847, trattenuta a titolo di ritenuta Irpef sull'importo complessivo di L. 14.028.386, a lui liquidato quale indennita' premio di fine servizio all'atto del suo collocamento a riposo come dipendente del comune di Martina Franca, avvenuto in data 1½ luglio 1978, assumendo che detta indennita' non rientrava - quanto meno per il suo intero importo - tra quelle soggette a tassazione separata. In subordine, chiedeva trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale denunciando il contrasto tra le norme in base alle quali era stata operata la ritenuta e il principio fondamentale di eguaglianza. Il pretore, con sentenza del 15 aprile 1986, accoglieva la domanda e, su appello dell'ente soccombente il tribunale di Taranto, con sentenza del 24 gennaio-10 giugno 1989, rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione impugnata. Ribadita la giurisdizione del giudice ordinario per essersi formato in materia il giudicato in mancanza di espresse contestazioni dell'appellante, il tribunale osservava che il principio enunciato dal pretore - il quale aveva escluso dall'imponibile del trattamento di fine rapporto quella parte di esso corrispondente all'incidenza del contributo a carico del dipendente - era stato sancito espressamente dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con decorrenza dal 17 luglio 1986 per effetto della successiva legge 26 luglio 1988, n. 291, mentre, per il periodo precedente, trovava il suo fondamento nella sentenza n. 178/1986, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalita' degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui essi non prevedevano che dall'imponibile assoggettabile ad Irpef delle indennita' di buonuscita erogabili dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali andasse detratta una somma pari alla percentuale corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'E.N.P.A.S. La normativa risultante a seguito dell'intervento della Corte costituzionale doveva ritenersi applicabile in via di analogia anche all'indennita' premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali, che aveva natura identica all'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, e, conseguentemente, restava priva di efficacia la questione di costituzionalita' riproposta in via subordinata dal Carrieri. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.A.D.E.L. articolando quattro motivi. Le sezioni unite della suprema Corte, con sentenza non definitiva del 25 febbraio 1992, n. 2302, hanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi, rivolti cumulativamente contro la pronuncia confermativa della giurisdizione del giudice adito, ed hanno disposto la rimessione degli atti alla sezione lavoro per l'esame del quarto motivo, relativo alle statuizioni nel merito. Con il quarto motivo l'I.N.A.D.E.L. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, lett. e), e 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cosi' come modificato dalla legge 26 settembre 1985, n. 482, nonche' dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 136 della Costituzione e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e, in- fine, dell'art. 6, comma 1- bis, della legge 26 luglio 1988, n. 291, per contrasto con l'art. 360, n. 3, del cod. proc. civ. Premessa l'inapplicabilita' in via analogica della sentenza costituzionale n. 178/1986 all'indennita' di fine rapporto erogata dall'I.N.A.D.E.L., la quale differisce dall'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., il ricorrente sostiene che la ritenuta fiscale nei confronti del Carrieri era stata operata nel pieno rispetto della normativa all'epoca vigente, in quanto, pur volendo considerare l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, la sentenza n. 877/1988 - che ha dichiarato l'incostituzionalita' degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile assoggettato alle imposte di ricchezza mobile e complementare andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'I.N.A.D.E.L. - non incideva sulle disposizioni contenute nell'art. 17 del nuovo t t.u.ii.dd. approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, mentre l'art. 6, comma 1- bis, della legge 26 luglio 1988, n. 291, retroagiva solo a far data dal 17 luglio 1986. Al riguardo va considerato che la tassazione delle indennita' di fine rapporto disciplinata dal t.u.ii.dd. del 1958 e' stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza 19 novembre 1987, n. 400, con riferimento all'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. e dalla sentenza 26 luglio 1988, n. 877, con riferimento all'indennita' di fine rapporto erogata dall'I.N.A.D.E.L. A seguito della riforma tributaria, la materia e' stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetti dal 1½ gennaio 1976) dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576. Lo stesso articolo e' stato poi riscritto dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (entrato in vigore il 1½ ottobre 1985); gli artt. 4 e 5 di detta legge prevedevano, altresi', a determinate condizioni, l'applicazione retroattiva di tale disciplina. Infine la Corte costituzionale, con sentenza del 27 giugno 1986, n. 178, ne ha dichiarato l'incostituzionalita' con riferimento, peraltro, alla sola indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. Il nuovo testo unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recependo l'insegnamento della Corte costituzionale, ha previsto all'art. 17 la parziale detrazione della base imponibile con riferimento all'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. Successivamente l'art. 4, comma 3- ter, del d.l. 14 marzo 1988, n. 154, ha esteso il beneficio della detrazione di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente, datore di lavoro a tutte le indennita', comunque denomi- nate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori; quindi, con l'art. 6, comma 1- bis, del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291, ne e' stata disposta l'applicazione retroattiva, con effetto dal 17 luglio 1986. Quindi e' intervenuto l'art. 2 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nell'art. 2- bis della legge 27 aprile 1989, n. 154, la quale ha testualmente stabilito che "le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'art. 4 del d.l. 2 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennita' ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 482/1985, ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista". Tale disciplina ha, quindi, esteso retroattivamente a tutte le indennita' corrisposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 482/1985, e cioe' a far tempo dal 1½ ottobre 1985 (e non piu' dal 17 luglio 1986) il sistema di liquidazione conforme ai principi enunciati dalla Corte costituzionale e che il legislatore aveva gia' recepito con il d.l. n. 70/1988, mentre, per il periodo di tempo precedente al 1½ ottobre 1985, ha disposto l'applicazione retroattiva della riliquidazione dell'imposta per quelle indennita', comunque denominate, per le quali la stessa legge n. 482/1985 era ritenuta applicabile, e cioe' per le somme percepite a tale titolo a decorrere dal 1½ gennaio 1980. In applicazione di tale disciplina, la Corte costituzionale, con la recente sentenza 9 novembre 1992, n. 417, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalle sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza del 13 febbraio 1992, n. 126, in ordine al trattamento tributario dell'indennita' di fine rapporto liquidata dall'I.N.A.D.E.L. prima del 17 luglio 1986, ma in epoca successiva al 1½ gennaio 1980. Allo stato della normativa vigente, quindi, la riliquidazione del trattamento tributario applicato all'indennita' premio di fine rapporto erogata dall'I.N.A.D.E.L. e' consentita solo a far data dal 1½ gennaio 1980, mentre continua ad applicarsi la disciplina dettata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, a tutte le indennita' premio di fine rapporto erogate nel periodo di tempo intercorrente tra il 1½ gennaio 1974 (data di entrata in vigore del t.u.ii.dd. del 1973) e il 1½ gennaio 1980. Nella specie il Carrieri ha chiesto la riliquidazione dell'indennita' premio di fine rapporto a lui corrisposta alla data del suo collocamento a riposo, avvenuto il 1½ luglio 1978, in un'epoca, cioe' in cui non era consentita, secondo la disciplina ancora vigente con riferimento alla normativa applicabile, alcuna riliquidazione dell'importo trattenuto dall'I.N.A.D.E.L. a titolo di Irpef nelle forme della tassazione separata prevista dall'art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597/1973. E, poiche' per il periodo suddetto non appare manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione la questione di incostituzionalita' degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 2 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che per l'indennita' premio di servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L. a favore degli iscritti nel periodo di tempo intercorrente tra il 1½ gennaio 1974 e il 1½ gennaio 1980, vada detratta una somma pari alla percentuale corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'I.N.A.D.E.L., essa deve essere riproposta con la precisazione in ordine temporale innanzi enunciata. In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la soluzione di tale questione va rimessa alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.