ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato  il  28  novembre  1992,  depositato  in  Cancelleria il 2
 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione  sorto  a  seguito
 della nota del Commissario del Governo in data 1› ottobre 1992, prot.
 n.  026372,  indirizzata  al Sindaco del Comune di Selva Val Gardena,
 avente ad oggetto: "Applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16",
 ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 1992;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
    Uditi l'avvocato Sergio Panunzio  per  la  Provincia  autonoma  di
 Bolzano  e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso  notificato  il
 28   novembre  1992,  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti dello Stato in ordine alla nota del Commissario del Governo
 per la Provincia di Bolzano dell'1 ottobre 1992  (prot.  n.  026372),
 indirizzata  al  Sindaco  del  Comune di Selva Val Gardena, avente ad
 oggetto: "Applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16".
    La ricorrente premette che l'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale
 per  il  Trentino  Alto  Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670),
 attribuisce  alla  Giunta  provinciale  i  poteri  di  "vigilanza"  e
 "tutela"  sulle  amministrazioni  comunali.  Da  cio',  fra  l'altro,
 consegue che - anche ai sensi dell'art. 87 dello Statuto - non spetta
 al  Commissario  del Governo per la Provincia di Bolzano alcun potere
 di  controllo  sulle  amministrazioni  comunali  (almeno  per  quanto
 riguarda  le  funzioni  non delegate dallo Stato: cfr. art. 87, primo
 comma, n. 2, dello Statuto); ed in particolare,  ai  sensi  dell'art.
 87,  primo  comma,  n. 3, dello Statuto, non gli spettano i poteri di
 controllo originariamente propri del prefetto, e  proprio  perche'  i
 poteri  di  controllo sui comuni sono attribuiti dallo stesso Statuto
 alla Giunta provinciale.
    Cio' premesso, la ricorrente rileva che con la nota  impugnata  si
 invita il Sindaco del Comune di Selva Val Gardena a fare adottare dal
 competente   organo   il   provvedimento   di   revoca  dalla  carica
 dell'assessore (e consigliere) comunale sig. Franz Costa - condannato
 con sentenza definitiva per il reato di  interesse  privato  in  atti
 d'ufficio  -,  ai  sensi  dell'art.  15, quarto comma, della legge 19
 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio
 1992, n. 16.
   Con la stessa nota il Commissario del Governo ha altresi'  ritenuto
 di fare presente al Comune che il provvedimento di revoca da emanarsi
 non  sarebbe  soggetto  al  controllo  di  legittimita'  della Giunta
 provinciale di cui all'art. 57 del testo unico delle leggi  regionali
 sull'ordinamento   dei   comuni  della  Regione  Trentino-Alto  Adige
 (d.P.R.G. 19 gennaio 1984, n. 6). A tenore della  lett.  l)  di  tale
 articolo   sono  infatti  sottoposti  al  controllo  di  legittimita'
 provinciale "gli atti di convalida e di  nomina  degli  organi  delle
 amministrazioni  comunali,  nonche'  quelli  di  presa  d'atto  delle
 dimissioni o che dispongono la decadenza, la revoca o la surrogazione
 degli organi medesimi"; ma, secondo il Commissario del Governo,  tale
 disciplina  -  anche  in  base  a  quanto  stabilito dall'art. 49 del
 relativo regolamento d'esecuzione (d.P.R.G. 12 luglio 1984, n. 12)  -
 sarebbe  applicabile solo al Consiglio comunale, alla Giunta comunale
 ed al Sindaco, non anche agli atti relativi ai singoli consiglieri ed
 assessori comunali.
    Cio' posto, la ricorrente osserva quanto segue.
    E' in  primo  luogo  da  contestare  l'assunto  da  cui  muove  la
 impugnata  nota  del Commissario del Governo: che cioe' la disciplina
 dell'art. 15, primo e quarto comma, della legge n. 55 del 1990  (come
 modificato  dalla  legge  n. 16 del 1992) sia di per se' direttamente
 applicabile alla Provincia autonoma ricorrente  ed  agli  organi  dei
 comuni  in  essa  esistenti.  Com'e'  noto,  infatti,  nella  Regione
 Trentino-Alto Adige, la disciplina dell'ordinamento dei comuni -  ivi
 compresa  quella relativa all'elezione degli organi comunali, nonche'
 alle cause di ineleggibilita'  e  di  decadenza  dei  consiglieri  ed
 assessori   comunali   -   appartiene   alla  competenza  legislativa
 (concorrente) della stessa  Regione  Trentino-Alto  Adige,  ai  sensi
 dell'art. 5, primo comma, dello Statuto speciale.
    Si  aggiunga  che,  di  fatto,  la  Regione Trentino-Alto Adige ha
 ampiamente esercitato la suddetta potesta' legislativa,  fra  l'altro
 stabilendo  una particolare disciplina delle cause di ineleggibilita'
 e di decadenza dei consiglieri ed assessori comunali,  contenuta  nel
 "Testo  unico  delle  leggi  regionali sulla composizione ed elezione
 degli organi delle amministrazioni  comunali"  (d.P.R.G.  29  gennaio
 1987,  n.  3),  nonche'  nel  gia'  citato  "Testo  unico delle leggi
 sull'ordinamento dei comuni".
    In ordine, pertanto, alla citata legge  n.  55  del  1990  (e  nei
 limiti  in  cui  essa  ponga  "principi  fondamentali della materia")
 potra' porsi tutt'al piu' un problema di eventuale adeguamento  della
 disciplina legislativa regionale: che e' cosa ben diversa da cio' che
 invece e' contenuto nella nota impugnata.
    In  secondo  luogo,  prosegue  la  ricorrente,  anche qualora - in
 denegata ipotesi  -  la  disciplina  della  legge  n.  55/1990  fosse
 direttamente  applicabile ai comuni trentini, egualmente la impugnata
 nota del Commissario del Governo  risulterebbe  essere  lesiva  delle
 attribuzioni costituzionali della Provincia ricorrente.
    Infatti il Commissario del Governo, con quella nota, evidentemente
 pretende  di esercitare un potere di vigilanza e di tutela sul comune
 di Selva Val Gardena. Ma si e' detto che nella Regione  Trentino-Alto
 Adige  i  poteri  di  controllo  (di "vigilanza" e di "tutela") sulle
 amministrazioni comunali e sui loro  organi  spettano  esclusivamente
 alle Giunte provinciali, secondo quanto stabilito dall'art. 54, n. 5,
 dello Statuto speciale.
    Pertanto,  la surriferita determinazione della nota impugnata, con
 la quale il Commissario invita il Comune di Selva a  provvedere  alla
 revoca  dell'assessore Franz Costa ("dandone immediata informazione a
 questo ufficio") e' palesemente  invasiva  delle  attribuzioni  della
 Provincia  ricorrente. E' a questa, e solo a questa, che spetta - ove
 ne sussistano i presupposti legali  -  di  sollecitare  il  Comune  a
 dichiarare  la  decadenza  dei  consiglieri ed assessori (v. art. 21,
 ultimo comma, d.P.R.G. 19 gennaio 1984, n. 6, citato).
    Ne'  si  potrebbe  ritenere  che  il  Commissario   abbia   inteso
 esercitare   un   potere  sostitutivo,  a  causa  dell'inerzia  della
 Provincia. Cio' e' da escludersi, sia perche' il Commissario non ha -
 nel caso di specie - un tale potere; sia perche', se avesse  comunque
 inteso  esercitare  un  potere  siffatto,  avrebbe  dovuto - anche in
 ossequio al principio di leale collaborazione - indirizzare  la  nota
 alla  Provincia  autonoma, anziche' direttamente ed esclusivamente al
 comune.
    Sotto  ogni  aspetto,  dunque,  risultano  lese  le   attribuzioni
 provinciali  di  controllo  sui comuni, stabilite dall'art. 54, n. 5,
 dello Statuto. Corrispondentemente il Commissario ha esorbitato dalle
 attribuzioni  che  per  esso,  in  modo   tassativo   (perche'   cio'
 corrisponde alla esigenza di garantire l'autonomia provinciale), sono
 stabilite  dall'art.  87  dello  Statuto. Attribuzioni fra le quali -
 come si e' gia' detto in precedenza - non ve n'e' alcuna su cui possa
 fondarsi la nota in questione.
    Infine, prosegue la Provincia, la nota impugnata lede le  suddette
 attribuzioni  provinciali  anche  sotto un ulteriore profilo, laddove
 essa afferma che il richiesto provvedimento comunale di revoca (della
 nomina ad assessore e della convalida della elezione  a  consigliere)
 sarebbe  sottratto  al  controllo  di  legittimita'  da  parte  della
 Provincia.
   Il potere della Giunta provinciale di esercitare il controllo sugli
 atti dei comuni e'  fondato  anch'esso  sull'art.  54,  n.  5,  dello
 Statuto. Si e' visto come in base all'art. 57, lett. l), del d.P.R.G.
 n.  6/1984 siano soggetti a tale controllo provinciale tutti gli atti
 di  "convalida  e  di  nomina  degli  organi  delle   amministrazioni
 comunali",  come  pure  quelli  di  "presa d'atto delle dimissioni" e
 quelli che dispongono "la decadenza,  la  revoca  e  la  surrogazione
 degli organi medesimi".
    E'  chiaro  che  si  tratta  di  tutti gli atti di questo tipo che
 riguardino il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco, come  pure
 (nel  caso  di  organi collegiali: consiglio e giunta) degli atti che
 riguardino i componenti dei medesimi.
    Che sia cosi' e' dimostrato  dal  fatto  stesso  che  la  suddetta
 disposizione fa riferimento anche alla ipotesi di "surrogazione degli
 organi medesimi": infatti la surrogazione puo' aversi, evidentemente,
 soltanto  per i singoli consiglieri comunali; come pure e' comprovato
 dal fatto che la suddetta disciplina diventerebbe palesemente assurda
 se si dovesse interpretare nel senso che, in base ad essa, l'atto che
 pronuncia la decadenza o la revoca del Sindaco (o dell'intera Giunta)
 debba essere sottoposta al controllo  di  legittimita'  della  Giunta
 provinciale,  e non cosi', invece, l'atto, di identico contenuto, che
 riguardi invece un assessore.
    Le argomentazioni che, in senso  contrario,  vengono  addotte  dal
 Commissario  del  Governo sono del tutto infondate. Esse si riducono,
 infatti, ad un  richiamo  della  norma  contenuta  nell'art.  49  del
 regolamento  di  esecuzione  (d.P.R.G.  12  luglio  1984,  n. 12) del
 suddetto Testo unico sull'ordinamento  dei  comuni.  La  quale  norma
 stabilisce  che, ai fini della lett. l) dell'art. 57 del Testo unico,
 sono  organi   dell'Amministrazione   comunale   quelli   individuati
 dall'art.  1  del  citato  Testo  unico  delle  leggi regionali sulla
 composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni  comunali
 (d.P.R.G.  n.  3/1987):  cioe' il consiglio comunale, la giunta ed il
 sindaco. Ma l'argomento risulta essere del  tutto  inconsistente  sol
 che  si  consideri:  a) che trattandosi di una norma regolamentare di
 esecuzione essa non puo' che avere valore ricognitivo e specificativo
 di  quanto  gia'   stabilito   dal   Testo   unico   (pena   la   sua
 illegittimita');  b) che anche ai sensi dell'art. 49 del regolamento,
 gli atti di cui all'art. 57, lett. l),  sottoposti  al  controllo  di
 legittimita'  sono  quelli  che  riguardano il sindaco, la giunta, il
 consiglio comunale, ed anche - evidentemente - i  singoli  componenti
 di questi ultimi organi collegiali.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, il quale, riservandosi di illustrare le proprie ragioni  in
 una   successiva  memoria,  conclude  per  il  rigetto  del  ricorso,
 richiamando comunque la sentenza di questa Corte n. 407/1992.
    3. - Con memoria depositata nei termini, l'Avvocatura dello  Stato
 osserva quanto segue.
    In  ordine  alla  inapplicabilita' alla Provincia ricorrente della
 disciplina posta dall'art. 15, primo e quarto comma della legge n. 55
 del 1990, come modificato dalla legge n. 16/1992, il motivo e'  privo
 di  fondamento:  basta,  in  proposito,  richiamare  la  recentissima
 sentenza n. 407/1992 pronunziata da questa  Corte  su  ricorso  della
 Provincia autonoma di Trento.
    Quanto,  poi,  al  preteso  esercizio  di un inesistente potere di
 vigilanza e tutela sul Comune di  Selva  Val  Gardena  da  parte  del
 Commissario   del   Governo   e   correlativa  pretesa  invasione  di
 attribuzioni della Provincia, anche questa censura e' infondata.
    Come ha affermato questa Corte con la citata sentenza n.  407  del
 1992,  infatti,  le  attivita'  in  esame  esulano  dalla materia del
 controllo sugli organi. Inoltre, il Commissario non  intese,  con  la
 lettera  1›  ottobre  1992,  attribuirsi  alcun potere di vigilanza o
 tutela:   l'espressione    "dandone    immediata    informazione    a
 quest'ufficio", contenuta nella lettera di invito, era esclusivamente
 rivolta   ad   acquisire   notizie  sull'esito  del  procedimento  di
 competenza del Comune. E cio'  al  fine  di  promuovere  l'azione  di
 decadenza  dinanzi  all'A.G.O.  (art.  9/ bis d.P.R. n. 570/1960) nel
 caso di eventuale inerzia del Consiglio comunale.
    Secondo la giurisprudenza della  Corte,  del  resto,  la  semplice
 richiesta  di  informazioni  non puo' considerarsi invasiva (sent. n.
 465/91).
    In ordine, infine, alla pretesa sottrazione della deliberazione di
 revoca della convalida dell'elezione  al  controllo  di  legittimita'
 delle   province,   si   osserva   che  la  censura  e'  innanzitutto
 inammissibile, poiche' gli ultimi due commi della lettera in epigrafe
 contengono univocamente la mera espressione di  un  parere  giuridico
 circa   la   non   sottoposizione   a   controllo  dei  provvedimenti
 dichiarativi  in  esame;  parere  che  non  puo',  in  quanto   tale,
 considerarsi invasivo della competenza provinciale.
    Ad ogni modo il parere del Commissario appare ineccepibile nel suo
 contenuto.
    Ed invero le delibere comunali nella materia che qui interessa non
 sono  soggette  al controllo dell'organo tutorio. L'art. 58 del testo
 unico delle leggi regionali sull'ordinamento  dei  comuni  limita  il
 potere   di   annullamento   della   giunta   provinciale  alle  sole
 "deliberazioni di cui all'articolo precedente", il quale stabilisce -
 alla lett. l) - che il controllo di legittimita' sia esercitato  solo
 sugli   "atti   di   convalida   e   di  nomina  degli  organi  delle
 amministrazioni  comunali,  nonche'  quelli  di  presa  d'atto  delle
 dimissioni o che dispongono la decadenza, la revoca o la surrogazione
 degli organi medesimi".
    Non  solo,  ma  l'art.  49  del  Regolamento  chiarisce in maniera
 inequivocabile che "sono organi dell'amministrazione comunale ai fini
 della lett. l) dell'art.  57  del  testo  unico,  quelli  individuati
 dall'art.  1 del testo unico delle leggi regionali sulla composizione
 ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali".
    La  richiamata  norma  -  cui  corrisponde  attualmente  l'art.  1
 d.P.G.R.    21    gennaio    1987    n.   3/l,   intitolato   "Organi
 dell'Amministrazione comunale" - stabilisce che "ogni  Comune  ha  un
 Consiglio, una Giunta ed un Sindaco".
    La   situazione   normativa,   per   espressa   precisazione   del
 legislatore, e' oltremodo chiara: solamente il Consiglio,  la  Giunta
 ed    il    Sindaco    debbono   e   possono   considerarsi   "organi
 dell'amministrazione comunale" ai fini del controllo di  legittimita'
 previsto dal citato art. 57, lett. l).
    Trattasi,  evidentemente,  di una definizione tassativa cui sono e
 rimangono assolutamente estranei sia  i  singoli  consiglieri  sia  i
 singoli assessori.
    4.  -  Anche  la  Provincia  di  Bolzano  ha  depositato  memoria,
 sviluppando le argomentazioni contenute nel ricorso ed insistendo per
 il suo accoglimento.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia  di  Bolzano  ha   sollevato   conflitto   di
 attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in  ordine  alla nota del
 Commissario del Governo del 1› ottobre 1992, indirizzata  al  Sindaco
 del  Comune  di  Selva  Val Gardena, avente ad oggetto: "Applicazione
 della legge 18 gennaio 1992, n. 16".
    La ricorrente contesta, innanzitutto,  che  la  normativa  dettata
 dalla  citata  legge  n.  16  del  1992 (recante "Norme in materia di
 elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali") sia  ad  essa
 direttamente  applicabile,  in  quanto la disciplina dell'ordinamento
 dei comuni - ivi compreso quindi tutto cio' che attiene alle cause di
 ineleggibilita' e decadenza dei consiglieri od assessori  comunali  -
 appartiene   alla  potesta'  legislativa  concorrente  della  Regione
 Trentino-Alto Adige (art. 5 dello Statuto speciale), gia'  del  resto
 ampiamente esercitata.
    Nel caso, invece, in cui dovesse ritenersi che la menzionata legge
 n.  16  del  1992  sia  direttamente operante anche nei confronti dei
 comuni del Trentino-Alto Adige, la  Provincia  lamenta  che  la  nota
 impugnata  viola  le  competenze in materia di "vigilanza" e "tutela"
 sulle amministrazioni  comunali  riservate  alla  giunta  provinciale
 dall'art.  54,  n. 5 dello Statuto speciale (nonche', indirettamente,
 dall'art. 87 dello Statuto stesso, che  regola  le  attribuzioni  del
 Commissario del Governo), nelle parti in cui il Commissario medesimo:
       a)  invita  il Sindaco del Comune di Selva Val Gardena "a voler
 fare tempestivamente adottare dal competente organo il  provvedimento
 di  cui  al  comma  4  dell'art.  15  della legge n. 55 del 1990 come
 modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, dandone  immediata
 informazione a questo ufficio";
       b)  afferma  che  l'emanando  provvedimento  non e' soggetto al
 controllo  di  legittimita'  della  giunta  provinciale,   ai   sensi
 dell'art.  57  del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento
 dei comuni approvato con d.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6.
    2. - Seguendo l'ordine delle  censure,  va  innanzitutto  respinta
 quella,  radicale,  che  si fonda sull'assunto della inapplicabilita'
 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 nel territorio della ricorrente.
    Basta, al riguardo, ribadire quanto gia' questa Corte ha affermato
 nella sentenza n. 407/1992, e cioe'  che  le  finalita'  che  con  la
 citata   legge   si  sono  intese  perseguire  sono  la  salvaguardia
 dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica,  la  tutela  della  libera
 determinazione   degli  organi  elettivi,  il  buon  andamento  e  la
 trasparenza delle  amministrazioni  pubbliche:  cio'  allo  scopo  di
 fronteggiare   una  situazione  di  grave  emergenza,  che  coinvolge
 interessi ed esigenze dell'intera collettivita' nazionale connessi  a
 valori   costituzionali  di  primario  rilievo,  con  la  conseguenza
 dell'esistenza   nella   specie   dei   requisiti   che   legittimano
 l'intervento  legislativo  dello Stato anche quando incida su materie
 in linea di principio di competenza regionale o provinciale.
   3. - Passando alle censure piu'  specifiche,  in  ordine  a  quella
 sopra indicata sub a) il ricorso deve essere rigettato.
    Nella  menzionata  sentenza n. 407/1992, la Corte ha gia' rilevato
 che l'art. 1 della legge  n.  16  del  1992  ha  introdotto  un'ampia
 disciplina  in  tema  di  eleggibilita'  (e in genere di capacita' di
 assumere e mantenere cariche di varia  natura  nelle  regioni,  nelle
 province,  nei  comuni  o  in  altri  organismi di autonomia locale),
 configurando, in particolare, delle nuove cause di ineleggibilita' in
 relazione al fatto di aver subito condanne (o misure di  prevenzione)
 per  determinati delitti di particolare gravita'. Si e' poi osservato
 che la normativa in esame - che  ha  sostituito  quasi  integralmente
 quella  dell'art.  15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 - si inserisce
 nel  filone  della  cosiddetta  legislazione  antimafia  e   persegue
 essenzialmente,  come  si e' ricordato al punto precedente, finalita'
 ed interessi nazionali connessi a valori costituzionali di  rilevanza
 primaria,  in quanto strettamente collegati alla difesa dell'ordine e
 della sicurezza pubblica.
    Cio' posto, deve ritenersi che, con  la  nota  impugnata  -  nella
 parte  ora  in  esame  -, il Commissario del Governo ha esercitato un
 proprio potere di impulso e di vigilanza preventiva, che trova  piena
 giustificazione  nella  menzionata  esigenza di tutelare un interesse
 generale di sicura spettanza statale, qual'e', appunto, quello  della
 difesa dell'ordine pubblico.
    Ne  deriva,  in  conclusione, che non sussiste, nella fattispecie,
 alcuna lesione delle specifiche competenze provinciali in materia  di
 vigilanza  sulle  amministrazioni  comunali,  competenze che, d'altra
 parte, restano pienamente integre.
    4. - Rimane da esaminare la censura relativa alla parte della nota
 impugnata  in  cui  il  Commissario  del  Governo  afferma   che   il
 provvedimento  da  adottare  da  parte  dell'organo  comunale sarebbe
 sottratto al controllo di legittimita' della giunta provinciale (cfr.
 sopra al punto 1, lett. b).
    In  ordine  a  tale profilo di censura il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri   solleva   un'eccezione   di   inammissibilita',   per
 inidoneita'   dell'atto   impugnato   ad   invadere   le   competenze
 provinciali.
    L'eccezione va accolta.
    Invero, nella  parte  de  qua  la  nota  in  esame,  come  osserva
 l'Avvocatura  dello Stato, non va al di la' della mera espressione di
 un parere fondato sull'interpretazione della normativa regionale  che
 regola la materia: ne consegue che, per tale parte, la nota medesima,
 secondo  la  costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn.
 771 e 775 del 1988, 473 del 1992), non e' idonea a dar  luogo  ad  un
 conflitto di attribuzioni.