ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma,
 del  codice  di  procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6
 luglio 1992 dal Tribunale di  Verbania,  il  17  settembre  1992  dal
 Tribunale  di Roma, il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Varese ed il 26
 ottobre 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn.
 555, 717 e 763 del registro ordinanze 1992 e al  n.  8  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn.  41,  48 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24 marzo 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 6  luglio
 1992,  e  il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1992,
 hanno  sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3,  24  e   25   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23,
 primo comma, codice di procedura penale, nella parte in  cui  prevede
 che   il   giudice  del  dibattimento,  quando  dichiara  la  propria
 incompetenza,  ordini  la  trasmissione   degli   atti   al   giudice
 competente;
      che la stessa norma processuale e' stata impugnata dal Tribunale
 di  Varese,  in  riferimento  al  solo art. 3 della Costituzione, con
 ordinanza del 6 luglio 1992 e, con ordinanza  del  26  ottobre  1992,
 anche  dal  Tribunale  di  Savona,  per l'ipotizzata violazione degli
 artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Considerato   che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  76/1993,  ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma,
 codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, quando il
 giudice  del  dibattimento   dichiara   con   sentenza   la   propria
 incompetenza  per  materia,  ordina  la  trasmissione  degli  atti al
 giudice   competente   anziche'   al   pubblico   ministero    presso
 quest'ultimo";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;