ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  23  della  legge  17  maggio  1985, n. 210 (Istituzione
 dell'Ente Ferrovie dello  Stato),  e  413  del  codice  di  procedura
 civile,  promossi  con  n.  21  ordinanze  emesse il 3 giugno e il 13
 luglio  1992  dal  Pretore di Roma, iscritte ai nn. da 719 a 726 e da
 747 a 759 del registro ordinanze 1992  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  48  e  50,  prima  serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  24 marzo 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di identico tenore,
 depositate il 3  giugno  e  il  13  luglio  1992,  ha  sollevato,  in
 riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art. 23 della legge 17
 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura  civile,
 nella   parte   in   cui   consente  di  adire  il  Pretore  di  Roma
 (territorialmente   competente   in   quanto   giudice   nella    cui
 circoscrizione  ha  sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai
 lavoratori i quali prestano servizio presso  le  dipendenze  di  tale
 Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;
      che  secondo  il  giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del
 1985, quale risulta dopo la sentenza n.  117  del  1990  della  Corte
 costituzionale,   nel  far  rinvio  alla  disciplina  generale  delle
 controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di  procedura
 civile,  porta  al  sovraccarico  di  un  solo  ufficio giudiziario e
 all'irrazionale distribuzione dei processi, con  sospetta  violazione
 del  principio  di  buon  andamento  introdotto  dall'art.  97  della
 Costituzione, riferibile anche all'amministrazione  della  giustizia,
 secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
 86 del 1982;
      che  in  tutti  i  giudizi  si  e'  costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  i  giudizi,  in  quanto  prospettano  la  stessa
 questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
      che   identica  questione  e'  stata  dichiarata  manifestamente
 infondata, con l'ordinanza n. 492 del 1992;
      che non sono addotti profili nuovi;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;