ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), e 413 del codice di procedura civile, promossi con n. 21 ordinanze emesse il 3 giugno e il 13 luglio 1992 dal Pretore di Roma, iscritte ai nn. da 719 a 726 e da 747 a 759 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanze di identico tenore, depositate il 3 giugno e il 13 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione; che secondo il giudice a quo l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, porta al sovraccarico di un solo ufficio giudiziario e all'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982; che in tutti i giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che i giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento; che identica questione e' stata dichiarata manifestamente infondata, con l'ordinanza n. 492 del 1992; che non sono addotti profili nuovi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;