ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  183,  ultimo
 comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
 disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con
 ordinanza  emessa  il  15  maggio  1992  dalla  Corte di cassazione -
 Sezioni unite civili - sul ricorso proposto dal Comune di Guardavalle
 contro Giovan Francesco Pugliese e Maria Teresa Pugliese, iscritta al
 n. 769 del  registro  ordinanze  1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  52, prima serie speciale, dell'anno
 1992.
    Visti l'atto di costituzione del  Comune  di  Guardavalle  nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi l'avvocato Raffaele Mirigliani per il Comune di  Guardavalle
 e  l'avvocato  dello  Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel giudicare sul ricorso del Comune  di  Guardavalle  contro
 Giovan   Francesco   Pugliese   e   Maria   Teresa   Pugliese  -  per
 l'annullamento della sentenza del  Tribunale  superiore  delle  acque
 pubbliche  con  la  quale era stato dichiarato inammissibile (perche'
 proposto entro l'anno dal deposito, ma oltre  il  termine  di  trenta
 giorni  dalla  notificazione  della  sentenza)  l'appello  del Comune
 avverso   la  sentenza  resa  dal  Tribunale  regionale  delle  acque
 pubbliche  presso  la  Corte  d'appello  di  Napoli  -  la  Corte  di
 cassazione,  con ordinanza emessa il 15 maggio 1992, ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  183, ultimo comma, del regio
 decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni  di
 legge  sulle  acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede
 che la notificazione delle sentenze al contumace  va  fatta  mediante
 inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
    Il  giudice  rimettente  ricorda  che,  secondo  l'orientamento di
 questa  Corte,  per  l'efficace  esercizio  del  diritto  di  difesa,
 garantito  dall'art.  24  della  Costituzione, i soggetti ai quali e'
 consentita   l'impugnazione   di   un    determinato    provvedimento
 giurisdizionale devono essere posti in condizione di avere conoscenza
 tempestiva  dello  stesso  per  potere utilizzare l'intero termine di
 decadenza fissato per il gravame. La Corte di cassazione ritiene  che
 le  modalita'  di  notificazione della sentenza alla parte contumace,
 previste  per  il  procedimento  dinanzi  al  Tribunale  delle  acque
 pubbliche,  non  siano idonee a determinare la conoscenza reale della
 pronuncia giurisdizionale. Mancherebbe ogni giustificazione  per  non
 applicare  al  contumace le disposizioni ordinarie vigenti in materia
 di notificazione e si configurerebbe, inoltre, un contrasto anche con
 l'art. 3  della  Costituzione,  giacche'  l'identica  situazione  del
 contumace  nel procedimento speciale dinanzi al Tribunale delle acque
 e nel giudizio ordinario sarebbe disciplinata, senza giustificazione,
 in modo diverso.
    2. - Si e' costituito  il  Comune  di  Guardavalle  aderendo  alle
 argomentazioni  dell'ordinanza  di rimessione. Osserva in particolare
 il Comune che la notificazione  della  sentenza  mediante  inserzione
 nella  Gazzetta  Ufficiale  comprime irragionevolmente le facolta' di
 difesa e  determina  una  disparita'  di  trattamento  rispetto  alle
 garanzie  offerte  al  contumace  in  tutti  gli  altri  procedimenti
 giurisdizionali.
    3. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  generale dello Stato, che ha concluso
 per l'infondatezza della questione.
    L'Avvocatura osserva che nel giudizio ordinario il cancelliere non
 da' notizia del deposito della sentenza alla parte contumace, per  la
 quale  decorre  egualmente il termine per l'impugnazione, allo stesso
 modo di quanto avviene per la parte costituita, cui invece viene data
 comunicazione  del  dispositivo.  Sarebbe  pertanto  assicurata,   in
 ragione dell'obbligo di dare comunicazione del dispositivo anche alla
 parte  contumace,  una  maggiore  tutela  di  essa  nel  procedimento
 speciale dinanzi ai  Tribunali  delle  acque  pubbliche  rispetto  al
 giudizio disciplinato dal codice di rito.
    Secondo   l'Avvocatura  la  diversita'  delle  situazioni  in  cui
 rispettivamente versano la parte  costituita  e  la  parte  contumace
 giustifica  le  differenti modalita' di notificazione della sentenza,
 che per la prima avviene  "al  domicilio  o  residenza  dichiarati  o
 eletti"   e   per  la  seconda  mediante  inserzione  nella  Gazzetta
 Ufficiale, giacche' non si puo' fare  carico  all'ufficio  dell'onere
 della  ricerca  del  domicilio  o  della  residenza attuali di chi ha
 ritenuto di rimanere inerte malgrado la ritualita' della chiamata  in
 giudizio.
   Inoltre non puo' essere posta in dubbio, ad avviso dell'Avvocatura,
 l'idoneita'  della  Gazzetta  Ufficiale  a costituire mezzo legale di
 conoscibilita' delle comunicazioni ivi inserite,  in  quanto  la  sua
 funzione istituzionale e' proprio quella di assicurare la conoscenza,
 nei  confronti della generalita', degli atti provenienti dagli organi
 dello Stato.
                        Considerato in diritto
    1. - La questione sottoposta all'esame  della  Corte  concerne  la
 notificazione delle sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche alla
 parte   rimasta   contumace.   L'art.   183  del  testo  unico  delle
 disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con
 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevede che il  cancelliere,
 dopo  la  registrazione  della  sentenza ed entro cinque giorni dalla
 restituzione degli atti da parte dell'ufficio del registro, notifichi
 alle parti la sentenza stessa mediante consegna  di  copia  integrale
 del  dispositivo,  nella  forma  stabilita per la notificazione degli
 atti  di  citazione.  La  notificazione  e'  fatta,  per   le   parti
 costituite,  al  domicilio o residenza dichiarati o eletti nel Comune
 ove  ha  sede  il  Tribunale.  Per  la  parte  rimasta  contumace  la
 notificazione "va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale"
 (art.  183,  ultimo  comma).  La  Corte  di  cassazione,  chiamata  a
 giudicare in ordine  all'impugnazione  tardiva  rispetto  al  termine
 decorrente  dalla data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta
 Ufficiale, dubita che quest'ultima disposizione sia in contrasto  con
 gli  artt.  3 e 24 della Costituzione. Difatti le parti devono essere
 poste in condizione di avere tempestiva conoscenza dei  provvedimenti
 giurisdizionali   che   hanno   facolta'   di  impugnare,  conoscenza
 assicurata dalla notificazione nei modi ordinari, previsti dal codice
 di procedura civile, che possono essere sostituiti con forme  diverse
 solo  in  presenza  di particolari situazioni, se i destinatari siano
 numerosi e di difficile identificazione.
    Il giudice rimettente, assumendo come identica  la  posizione  del
 contumace  nello  speciale  procedimento  dinanzi  ai Tribunali delle
 acque pubbliche e nel giudizio  ordinario,  ritiene  inoltre  che  si
 sarebbe  in presenza di una ingiustificata disparita' nel trattamento
 giuridico delle due situazioni.
    2. - Il sistema di notificazione delle  sentenze  pronunciate  dai
 Tribunali  delle  acque  pubbliche  diverge,  per  alcuni aspetti, da
 quello comune, delineato dal codice di rito per il  processo  civile,
 ed  assume caratteri di specialita' analoghi a quelli previsti per la
 notificazione delle decisioni di altri giudici, dinanzi ai  quali  si
 svolge un processo connotato dall'interesse pubblico ad una decisione
 e ad una sollecita formazione del giudicato.
    La  notificazione  della sentenza, dalla quale decorrono i termini
 per proporre impugnazione (trenta giorni per l'appello e la meta' dei
 termini previsti dal codice di rito per il  ricorso  per  Cassazione,
 rispettivamente  in  base  agli  artt. 189 e 202 del regio decreto n.
 1775 del  1933),  e'  effettuata  ad  iniziativa  dell'ufficio,  come
 adempimento attribuito alla cura del cancelliere, che deve provvedere
 entro  un  termine prefissato. Non e' quindi rimessa alla valutazione
 ed all'interesse della parte in giudizio, che intenda  far  decorrere
 il  termine  breve per l'impugnazione, anziche' il termine di un anno
 dal deposito della sentenza, altrimenti necessario per  il  passaggio
 in   giudicato  della  stessa.  La  notificazione  avviene,  inoltre,
 mediante  consegna  di  copia  integrale  del  solo dispositivo e non
 dell'intero testo della sentenza, comprendente la motivazione.
    Una   disciplina   analoga,   egualmente   caratterizzata    dalla
 officiosita'   dell'iniziativa   e   dalla   comunicazione  del  solo
 dispositivo, regola la notificazione delle decisioni  dei  Commissari
 regionali per la liquidazione degli usi civici (art. 2 della legge 1›
 luglio  1930,  n.  1078)  ed  era prevista dall'art. 38 del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 636  per  la  comunicazione  delle  decisioni  delle
 Commissioni   tributarie.  Ma  nell'ambito  del  sottosistema,  cosi'
 caratterizzato, ne' in questo ne'  in  altri  casi  la  notificazione
 della  sentenza avviene mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale,
 senza  che  ricorrano   speciali   ragioni   che   la   giustifichino
 adeguatamente.
    3.  - La notificazione della sentenza suscettibile di impugnazione
 e' preordinata alla formazione del giudicato, se non  viene  proposto
 gravame  entro  il  termine  breve di decadenza decorrente dalla data
 della notificazione stessa. Per l'esercizio del diritto di difesa as-
 sume quindi particolare rilievo l'adozione di forme di  notificazione
 che  portino, in quanto cio' sia concretamente attuabile, l'esistenza
 ed il contenuto decisorio della sentenza nell'ambito della  possibile
 conoscenza del convenuto rimasto legittimamente contumace.
    La  Corte  ha  costantemente affermato che il diritto di difesa in
 ogni stato e grado del  giudizio,  garantito  dall'art.  24,  secondo
 comma,  della  Costituzione,  puo' variamente atteggiarsi in funzione
 delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi  di  procedimento  e
 delle esigenze di giustizia, ma deve essere sempre assicurato in modo
 effettivo  ed  adeguato  alle  circostanze. Si e' anche costantemente
 ritenuto che fa parte  integrante  del  diritto  di  difesa  porre  i
 soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di aver
 tempestiva  conoscenza  di  tali  atti,  in modo da potere utilizzare
 nella loro interezza i termini legali di  decadenza  stabiliti  dalla
 legge per l'esperimento del gravame (sentenze n. 303 del 1985, n. 155
 del 1980 e n. 255 del 1974).
    La notificazione della sentenza assolve la medesima funzione senza
 che  sia  possibile distinguere, per questo aspetto, i casi nei quali
 avviene ad iniziativa della parte interessata da quelli nei quali  il
 legislatore  ha  preferito disporre che la notificazione sia promossa
 dall'ufficio.
    In entrambe le ipotesi la funzione  dell'istituto  e'  la  stessa:
 rendere  possibile  la  conoscenza della decisione e far decorrere in
 modo certo i termini per l'eventuale gravame, consentendo quindi alla
 parte  che  intenda  esperire  tale  rimedio   di   avere   effettiva
 conoscibilita'   dell'esistenza   e  del  contenuto  decisorio  della
 sentenza pronunciata nei suoi confronti e di  utilizzare  il  termine
 previsto  per  impugnarla.  Questa esigenza e' assicurata dalle forme
 comuni di  comunicazione  e  notificazione,  che  permettono  di  far
 pervenire   l'atto  da  notificare  direttamente  all'interessato  o,
 comunque, nella sua sfera di possibile effettiva  conoscenza,  mentre
 e'  solo  eccezionale  il  ricorso  a  forme  di  pubblicita',  quale
 l'inserzione  nella   Gazzetta   Ufficiale,   che   determinano   una
 presunzione  di  conoscenza  e che possono essere attuate soltanto in
 casi particolari, quando sia impossibile  o  sommamente  difficoltoso
 provvedere nelle forme ordinarie.
    L'esigenza  di  effettiva conoscibilita' dell'atto suscettibile di
 gravame, coessenziale al diritto di difesa, e' tenuta in conto  dalla
 stessa  disposizione denunziata, nella parte in cui la stessa prevede
 che  la  notificazione  delle  sentenze  dei  Tribunali  delle  acque
 pubbliche  sia  fatta  al  domicilio  o residenza dichiarati o eletti
 dalle parti costituite.
    La disciplina e' diversa solo per la parte ritualmente chiamata in
 giudizio e rimasta contumace, per la quale, pur  senza  una  speciale
 ragione   che   renda   impossibile   o  sommamente  difficoltosa  la
 notificazione nelle forme ordinarie del processo civile, e'  prevista
 l'inserzione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta Ufficiale,
 che  fa  presumere  la  conoscenza  dell'atto,  ma  che si palesa non
 adeguata all'effettivo esercizio del diritto di proporre impugnazione
 utilizzando  per  intero  i  ristretti   termini   decorrenti   dalla
 notificazione, fissati dallo stesso regio decreto n. 1775 del 1933.
    La  questione  sollevata  dalla  Corte  di  cassazione  e'  dunque
 fondata: l'art. 183, ultimo comma,  del  regio  decreto  11  dicembre
 1933,  n. 1775, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
 in riferimento all'art. 24 della Costituzione,  nella  parte  in  cui
 prevede  che  la  notificazione  del  dispositivo  della  sentenza al
 contumace va fatta "mediante inserzione  sulla  Gazzetta  Ufficiale",
 anziche'  secondo  la disciplina stabilita per le notificazioni degli
 atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice  di  procedura
 civile.  In  questo  modo,  venendo  meno  la disciplina speciale, le
 disposizioni del codice di rito trovano applicazione anche  in  forza
 del rinvio operato, in via generale, dall'art. 208 dello stesso regio
 decreto n. 1775 del 1933.
    Ogni  altro  profilo  dedotto  dall'ordinanza di rimessione rimane
 assorbito.