ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del  decreto
 legge  20  gennaio  1992,  n.  11 (Disposizioni urgenti in materia di
 finanza locale per il 1992), promosso  con  ordinanza  emessa  il  28
 febbraio  1992 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli,
 nel  procedimento  esecutivo  promosso  da  Del  Giudice  Teresa  nei
 confronti del comune di Pozzuoli ed altra, iscritta  al  n.  198  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24 marzo 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo  promosso  da
 Teresa  Del  Giudice nei confronti del Comune di Pozzuoli, il Pretore
 di Napoli, Sezione distaccata  di  Pozzuoli,  con  ordinanza  del  28
 febbraio  1992,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e
 113 della Costituzione e "in correlazione con gli artt. 826, 828, 830
 e 2740 del codice civile, 514 e 545 del codice procedura civile  e  4
 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E", questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11
 "nella parte in cui prevede che non sono ammesse  esecuzioni  forzate
 presso  soggetti  diversi dal tesoriere del Comune, della Provincia o
 delle  comunita'  montane  e  diversi  dalle  sezioni  di   tesoreria
 provinciale dello Stato";
      che,  ad  avviso  del  Pretore,  questa  norma,  stabilendo  una
 limitazione della responsabilita' patrimoniale generale del  debitore
 con  riferimento  non  gia'  a  determinati beni bensi' a determinati
 soggetti (nella specie l'esecuzione era  stata  promossa  presso  una
 societa'  concessionaria  di  un servizio di esattoria), sottrarrebbe
 irragionevolmente la pubblica amministrazione alla tutela esecutiva e
 contrasterebbe con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n.
 138 del 1981, non prevedendo  neppure,  sul  piano  processuale,  una
 forma  di  contestazione,  da  parte  del creditore procedente, della
 specifica impignorabilita';
      che dette caratteristiche  della  norma  censurata  sembrano  al
 giudice rimettente contrastare con i principi di ragionevolezza e con
 quelli  in  tema  di  responsabilita' della pubblica amministrazione,
 nonche' con il diritto di difesa in giudizio;
      che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'  intervenuto
 chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile, essendo il
 decreto legge n. 11 del 1992 decaduto per mancata conversione;
    Considerato che la norma impugnata e' parte di  un  decreto  legge
 decaduto per mancata conversione entro il termine di sessanta giorni,
 di  cui  all'art.  77,  terzo  comma,  della  Costituzione  (vedi  il
 comunicato  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 68, del 21 marzo 1992);
      che pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte
 (vedi,  da  ultimo, le ordinanze nn. 116 e 51 del 1993), la questione
 dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,  secondo
 comma,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.