ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1992 dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento esecutivo promosso da Del Giudice Teresa nei confronti del comune di Pozzuoli ed altra, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un procedimento esecutivo promosso da Teresa Del Giudice nei confronti del Comune di Pozzuoli, il Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza del 28 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 della Costituzione e "in correlazione con gli artt. 826, 828, 830 e 2740 del codice civile, 514 e 545 del codice procedura civile e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E", questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto legge 20 gennaio 1992, n. 11 "nella parte in cui prevede che non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del Comune, della Provincia o delle comunita' montane e diversi dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato"; che, ad avviso del Pretore, questa norma, stabilendo una limitazione della responsabilita' patrimoniale generale del debitore con riferimento non gia' a determinati beni bensi' a determinati soggetti (nella specie l'esecuzione era stata promossa presso una societa' concessionaria di un servizio di esattoria), sottrarrebbe irragionevolmente la pubblica amministrazione alla tutela esecutiva e contrasterebbe con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 138 del 1981, non prevedendo neppure, sul piano processuale, una forma di contestazione, da parte del creditore procedente, della specifica impignorabilita'; che dette caratteristiche della norma censurata sembrano al giudice rimettente contrastare con i principi di ragionevolezza e con quelli in tema di responsabilita' della pubblica amministrazione, nonche' con il diritto di difesa in giudizio; che il Presidente del Consiglio dei Ministri e' intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, essendo il decreto legge n. 11 del 1992 decaduto per mancata conversione; Considerato che la norma impugnata e' parte di un decreto legge decaduto per mancata conversione entro il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione (vedi il comunicato del Ministero di grazia e giustizia nella Gazzetta Ufficiale n. 68, del 21 marzo 1992); che pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 116 e 51 del 1993), la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.