IL GIUDICE ISTRUTTORE A scioglimento riserva e letti gli atti; Rilevato che e' stata richiesta l'emissione da parte di questo g.i. (art. 648 del c.p.c.) di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a suo tempo emesso per "prestazioni"; che in questa fase il g.i. deve essere certo della possibilita' di azione monitoria per detto credito; Ritenuto, invece, che ai sensi della giurisprudenza di legittimita' ed anche della Corte costituzionale, detta azione e' negata al creditore che non abbia fornito merci; Poiche' questo stesso g.i. ha piu' volte domandato alla Corte costituzionale una pronuncia in merito, finalmente chiarificatrice; che, pero', la Corte ha finora evitato questo chiarimento, sulla considerazione che la questione incidentale predetta era di competenza non gia' del g.i. ma del collegio (cfr., per tutte, l'ordinanza n. 147/1992 del 30 marzo u.s.); che, invece, non e' chi non veda come concedere la provvisoria esecuzione non sia possibile circa un decreto ingiuntivo di cui, finora, resti dubbia l'emissione; che, quindi, sotto questo solo profilo, e' indubitabile la legittimazione come giudice a quo di questo g.i.; Onde la questione e' ora rilevante;