IL GIUDICE ISTRUTTORE
    A scioglimento riserva e letti gli atti;
    Rilevato  che  e'  stata  richiesta l'emissione da parte di questo
 g.i. (art. 648 del c.p.c.)  di  provvisoria  esecuzione  del  decreto
 ingiuntivo opposto, a suo tempo emesso per "prestazioni";
      che  in questa fase il g.i. deve essere certo della possibilita'
 di azione monitoria per detto credito;
    Ritenuto,  invece,  che   ai   sensi   della   giurisprudenza   di
 legittimita'  ed  anche  della  Corte costituzionale, detta azione e'
 negata al creditore che non abbia fornito merci;
    Poiche' questo stesso g.i. ha  piu'  volte  domandato  alla  Corte
 costituzionale una pronuncia in merito, finalmente chiarificatrice;
      che, pero', la Corte ha finora evitato questo chiarimento, sulla
 considerazione   che   la   questione  incidentale  predetta  era  di
 competenza non gia' del  g.i.  ma  del  collegio  (cfr.,  per  tutte,
 l'ordinanza n. 147/1992 del 30 marzo u.s.);
      che,  invece,  non e' chi non veda come concedere la provvisoria
 esecuzione non sia possibile circa  un  decreto  ingiuntivo  di  cui,
 finora, resti dubbia l'emissione;
      che,  quindi,  sotto  questo  solo  profilo,  e' indubitabile la
 legittimazione come giudice a quo di questo g.i.;
    Onde la questione e' ora rilevante;