ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, con ricorso depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1993, sorto a seguito: a) della sottrazione dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti; b) del mancato riconoscimento, da parte del Governo, del preesistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in societa' per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come dichiarato dalla Corte dei conti, sezione del controllo, con determinazione n. 29/92 del 22 settembre-3 ottobre 1992, ed iscritto al n. 44 del registro ammissibilita' conflitti; Udito nella Camera di Consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 febbraio 1993, la Corte dei conti, in persona del suo Presidente pro-tempore - a seguito della determinazione n. 45/92 del 15 dicembre 1992, adottata della Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica nonche' del Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali in relazione "alla sottrazione dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi di amministrazione e revisione, sia mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali enti", nonche' in relazione "al mancato riconoscimento, da parte del Governo, del preesistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti trasformati in societa' per azioni e, comunque, alla mancata ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo"; che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di voler: "1) dichiarare che spetta alla Corte dei conti - nella composizione della Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - l'esercizio del controllo, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni con partecipazione totalitaria o comunque prevalente dello Stato; 2) dichiarare il conseguente obbligo del Governo di adottare i necessari provvedimenti, con riferimento agli enti indicati in premessa, per il mantenimento od il ripristino del controllo della Corte dei conti; 3) disporre l'annullamento degli atti governativi eventualmente contrari". Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata a delibare, senza contraddittorio, se sussista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, in relazione all'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso articolo; che, con riferimento ai presupposti soggettivi, va riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la legittimazione a sollevare il conflitto di cui all'art. 134 della Costituzione, dal momento che tale funzione, se pur ausiliare, risulta caratterizzata dalla posizione di piena autonomia dell'organo chiamato a esercitarla (v. sent. n. 406 del 1989); che il conflitto puo' essere proposto nei confronti del Governo e non dei singoli Ministri, in quanto attinente ad atti e comportamenti connessi all'interpretazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359) e imputabili alla responsabilita' collegiale del Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri; che, con riferimento ai presupposti oggettivi, la lesione lamentata con il ricorso attiene ad una sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in quanto si riferisce ai poteri conferiti alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, cosi' come attuato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, in tema di "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria"; che, conseguentemente, il ricorso, in questa fase, va dichiarato ammissibile, salva e impregiudicata la facolta' delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.