ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  fra
 poteri  dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del
 Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del  tesoro,  del
 Ministro  del bilancio e della programmazione economica, del Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle
 partecipazioni statali, con ricorso depositato in Cancelleria  il  15
 febbraio  1993,  sorto  a  seguito:  a)  della sottrazione dell'ENEL,
 dell'ENI, dell'IRI e dell'INA al  controllo  della  Corte  dei  conti
 previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata
 sia  mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle
 sedute dei  relativi  organi  di  amministrazione  e  revisione,  sia
 mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali
 enti;  b)  del  mancato  riconoscimento,  da  parte  del Governo, del
 preesistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei  conti
 gli enti trasformati in societa' per azioni e, comunque, alla mancata
 ottemperanza,   da   parte   di  esso,  dell'obbligo  di  adottare  i
 provvedimenti  necessari  al  ripristino  di  tale  controllo,   come
 dichiarato   dalla  Corte  dei  conti,  sezione  del  controllo,  con
 determinazione n. 29/92 del 22 settembre-3 ottobre 1992, ed  iscritto
 al n. 44 del registro ammissibilita' conflitti;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 febbraio 1993, la Corte
 dei conti, in persona del suo  Presidente  pro-tempore  -  a  seguito
 della  determinazione  n.  45/92 del 15 dicembre 1992, adottata della
 Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui  lo
 Stato  contribuisce  in  via  ordinaria  -  ha sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica  nonche'  del
 Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione
 economica,    del    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato e  del  Ministro  delle  partecipazioni  statali  in
 relazione  "alla sottrazione dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA
 al controllo della Corte dei conti previsto  dall'art.  100,  secondo
 comma,  della  Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei
 magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi  di
 amministrazione   e   revisione,  sia  mediante  l'omesso  invio  dei
 documenti concernenti la gestione di tali enti", nonche' in relazione
 "al mancato riconoscimento, da parte del  Governo,  del  preesistente
 obbligo  di  sottoporre  a  controllo  della Corte dei conti gli enti
 trasformati  in  societa'  per  azioni  e,  comunque,  alla   mancata
 ottemperanza,   da   parte   di  esso,  dell'obbligo  di  adottare  i
 provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo";
      che  con  il  ricorso  in  questione si chiede a questa Corte di
 voler: "1) dichiarare  che  spetta  alla  Corte  dei  conti  -  nella
 composizione  della  Sezione  di  controllo sugli enti a cui lo Stato
 contribuisce in via ordinaria - l'esercizio del  controllo,  previsto
 dalla  legge  21  marzo  1958,  n. 259, sugli enti pubblici economici
 trasformati in societa' per azioni con partecipazione  totalitaria  o
 comunque prevalente dello Stato; 2) dichiarare il conseguente obbligo
 del  Governo  di  adottare i necessari provvedimenti, con riferimento
 agli enti indicati in premessa, per il mantenimento od il  ripristino
 del controllo della Corte dei conti; 3) disporre l'annullamento degli
 atti governativi eventualmente contrari".
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  37, terzo e quarto comma,
 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  questa  Corte  e'  chiamata  a
 delibare,  senza  contraddittorio,  se  sussista  la  materia  di  un
 conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza,  in  relazione
 all'esistenza  dei  presupposti  soggettivi  e oggettivi indicati nel
 primo comma dello stesso articolo;
      che, con riferimento ai presupposti soggettivi, va  riconosciuta
 alla  Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo
 sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce  in
 via  ordinaria,  la  legittimazione  a  sollevare il conflitto di cui
 all'art. 134 della Costituzione, dal momento che  tale  funzione,  se
 pur  ausiliare,  risulta  caratterizzata  dalla  posizione  di  piena
 autonomia dell'organo chiamato a esercitarla (v.  sent.  n.  406  del
 1989);
      che  il conflitto puo' essere proposto nei confronti del Governo
 e  non  dei  singoli  Ministri,  in  quanto  attinente  ad   atti   e
 comportamenti   connessi  all'interpretazione  del  decreto-legge  11
 luglio 1992, n. 333 (convertito, con  modificazioni,  nella  legge  8
 agosto 1992, n. 359) e imputabili alla responsabilita' collegiale del
 Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
      che,  con  riferimento  ai  presupposti  oggettivi,  la  lesione
 lamentata con  il  ricorso  attiene  ad  una  sfera  di  attribuzione
 costituzionalmente  garantita,  in  quanto  si  riferisce  ai  poteri
 conferiti alla Corte dei conti dall'art. 100,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  cosi'  come attuato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259,
 in tema di "Partecipazione della Corte dei conti al  controllo  sulla
 gestione  finanziaria  degli  enti a cui lo Stato contribuisce in via
 ordinaria";
      che, conseguentemente, il ricorso, in questa fase, va dichiarato
 ammissibile, salva  e  impregiudicata  la  facolta'  delle  parti  di
 proporre,  nell'ulteriore  corso del giudizio, anche su questo punto,
 istanze ed eccezioni.