ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel    giudizio   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,
 quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1991 (recte 1990),  n.
 407  (Disposizionidiverse  per  l'attuazione della manovra di finanza
 pubblica 1991-93), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1992 dal
 Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Flaiani Paolo e
 l'INPS, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  26,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  31  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto che, nel giudizio promosso contro l'INPS da Flaiani Paolo
 -  volto  alla  restituzione  del  contributo, relativo al primo anno
 della sua attivita' di libero  professionista,  versato  al  Servizio
 Sanitario  Nazionale,  ai sensi dell'art. 5, comma 14, della legge 29
 dicembre 1990, n. 407 -,  il  Pretore  di  Fermo  ha  sollevato,  con
 ordinanza   emessa  il  29  marzo  1992,  questione  di  legittimita'
 costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3  della
 Costituzione,   nella   parte   in   cui   non   consente  al  libero
 professionista la prova di aver  percepito  un  reddito  inferiore  a
 quello  minimo  presunto per la determinazione del contributo sociale
 di malattia;
    Considerato che, nel risolvere identica questione di  legittimita'
 costituzionale,  sollevata  dal  Pretore  di  Lecce  con ordinanza 30
 novembre 1991 (richiamata dallo  stesso  Pretore  di  Fermo),  questa
 Corte,  con  sentenza  n.  256/1992,  ha  dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo  comma,  della  legge  29
 dicembre  1990,  n.  407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della
 manovra di finanza pubblica  1991-93),  nella  parte  in  cui,  nella
 determinazione  del  contributo  dovuto dai soggetti ivi contemplati,
 non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile;
    Considerato   che,   per  effetto  della  predetta  pronuncia,  la
 questione di legittimita' costituzionale  sollevata  dal  Pretore  di
 Fermo si appalesa manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;