IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 742 del 1991
proposto dal Sindacato italiano chimici dipendenti unita' sanitarie
locali, in persona del segretario generale pro-tempore, dott.
Giampaolo Fiorio, che agisce nella qualita' e in proprio, nonche' dei
dottori Giovanni Imperato, Luigi Romano, Sergio Zofra, Alberto
Accardo, Aniello De Vita, Francesco Infante, Claudio Bufi, Giuseppa
Mobilia, Silvestro Bonanno, Salvatore Sambataro, Francesco Muccilli,
Antonino Signorelli, Raimondo Germanotta, Signorino Barbaria, Alfredo
Finocchiaro, Angelo Varelli, Vincenzo Zagami, Giuseppe Vernuccio,
Francesca Longo, Maria Luisa Fichera, Guido Sippelli, Andrea Nastasi,
Santo Pipito', Giovanni Giunta, Antonino Abate, Antonino Marchese,
Maria Anna Fedele, Francesco Paolo Valentino, Margherita Sergi,
Domenico Moscato, Antonino Dascola, Giuseppa Liliana Messineo,
Beniamino Mazza, Anna Maria Bille', Francesco Costantino, Onofrio
Lattarulo, Vito Michele Perrino, Giuseppe Montella, Giorgio Cavallo,
Andrea Ottaviano, Emanuele Spadola, Giuseppe Vitale, Giuseppe Amico,
Antonio Amico, Roberto Giua, Maria Spartera, Mario Mossone, Leonardo
Merlini, Fausto Morini, Pietro Ruco, Omero Zampa, Piero Secondo
Paolemili, Manola Castellani, Vanio Viola, Luigi Standoli, Raffaele
Iodice, Michele Scotto Lavina, Elio Calabrese, Nicola De Giorgi,
Cosimo Colonna, Antonio Inguscio, Vincenzo Colonna, Silvio Martina,
Giacomo Greco, Pantaleo Azzollini, Gustavo D'elia, Daniela Ignazi,
Domenico Tancre', Maurizio Antonio Giardino, Giacinto Muraca,
Domenico Colosimo, Vincenzo Cristiano, Leonardo Lecce, Francesco
D'Ambrosio, rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Merlo e con lui
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Bruno Aguglia in
Roma, via Cicerone, 44 contro:
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
Presidente pro-tempore;
il Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore;
il Ministero per la funzione pubblica, in persona del Ministro
pro-tempore;
il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore;
il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in
persona del Ministro pro-tempore;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona
del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato; per l'annullamento del d.P.R. 20 novembre 1990,
n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295
del 19 dicembre 1990 - Suppl. ord., recante il "Regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto
del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale
dello Stato e la memoria da questa prodotta;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 7 dicembre 1992 il relatore cons.
Marzio Branca, l'avv. Arturo Merlo per i ricorrenti e l'Avvocato
dello Stato Gian Paolo Polizzi per l'amministrazione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, un gruppo di
chimici dipendenti di unita' sanitarie locali e il Sindacato chimici
dipendenti unita' sanitarie locali (SICUS) hanno impugnato il d.P.R.
28 novembre 1990, n. 384, recante "Regolamento per il recepimento
delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6
aprile 1990 concernente il personale dal comparto del servizio
sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del d.P.R. 5 marzo 1986, n.
68. Il provvedimento viene censurato sotto diversi profili.
Con il primo mezzo di gravame si deduce un vizio di illegittimita'
derivata, sostenendosi che il provvedimento impugnato e' il frutto
della negoziazione avvenuta nella "apposita area" "per la
professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e
veterinari", area individuata dall'art. 6 del d.P.R. 5 marzo 1986, n.
68. Quest'ultima disposizione, peraltro, risulterebbe adottata in
violazione dell'art. 5, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n.
93, ad anzi, per tale motivo annullata dal t.a.r. Lazio, sezione
prima, con sentenza 26 gennaio 1991, n. 95.
Con il secondo motivo si sostiene l'illegittimita' degli artt. 58
e 124 dell'impugnato d.P.R. n. 384 del 1990, nella parte in cui
ammettono i medici a condividere le competenze per l'attivita'
prestata nei laboratori di analisi delle uu.ss.ll. in plus orario. Le
disposizioni anzidette, pur risultando conformi agli artt. 16 e 23
del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, verrebbero a cadere per
illegittimita' derivata ove venisse dichiarata l'incostituzionalita'
delle norme teste' richiamate. A tal fine si propone formale
eccezione per contrasto delle medesime con gli artt. 33, quinto
comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Il terzo mezzo investe quelle disposizioni del d.P.R. n. 384 del
1990 che determinano un trattamento giuridico ed economico deteriore
per il chimico rispetto al medico, in conformita', peraltro, a
disposizioni di rango legislativo delle quali si eccepisce la
illegittimita' costituzionale. In particolare si denunciano l'art.
47, terzo comma, nn. 4 e 5, che garantiscono solo ai medici il
diritto all'esercizio della libera attivita' professionale, nonche'
l'esercizio di attivita' didattiche e scientifiche, e gli artt. 35 e
36 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che attribuiscono ai medici
il diritto di scelta tra tempo pieno e tempo definito e
conseguentemente di svolgere attivita' libero-professionale fuori
delle strutture della unita' sanitaria locale. Queste disposizioni
contrasterebbero con gli artt. 3, 33, quinto comma, 51 e 97 della
Costituzione, perche' determinerebbero irrazionalmente una
aprioristica discriminazione nel trattamento giuridico ed economico
di talune categorie rispetto ad altre, benche' tutte si pongano su un
piano di pari dignita' e rilevanza.
Con il quarto motivo si censura l'art. 42 del d.P.R. n. 384 del
1990, che per il triennio di competenza ha riconosciuto al personale
non medico una indennita' sostitutiva in luogo del sistema di
progressione per classi stipendiali e scatti biennali, che viene
invece conservato per il personale medico. La norma contrasterebbe
con i principi enunciati dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983, in
materia di omogeneizzazione delle retribuzioni, e sarebbe affetta da
eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparita' di
trattamento.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato, e,
con successiva memoria hanno illustrato le ragioni dell'irrilevanza e
della manifesta infondatezza delle proposte eccezioni di
illegittimita' costituzionale.
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 1992, con dichiarazione
inserita nel verbale, i ricorrenti hanno rinunciato al primo motivo
di ricorso ed hanno poi insistito per l'accoglimento delle altre
censure. Anche l'Avvocatura generale dello Stato insisteva nelle
proprie conclusioni e la causa passava in decisione.
D I R I T T O
Con sentenza in pari data il tribunale, dato atto della rinuncia
al primo motivo di ricorso, ha esaminato il terzo ed il quarto motivo
ritenendoli infondati.
Con il secondo e residuo mezzo di gravame si sostiene
l'illegittimita' degli artt. 58, decimo comma, e 124, secondo comma,
del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, di recepimento dell'accordo 6
aprile 1990 concernente il comparto del servizio sanitario nazionale,
i quali stabiliscono la partecipazione dei medici addetti ai servizi
di analisi delle unita' sanitarie locali alla ripartizione degli
introiti per le prestazioni di laboratorio svolte in plus orario. Le
disposizioni anzidette sarebbero affette da illegittimita' derivata
in quanto costituiscono applicazione degi artt. 16 e 23 del d.P.R. 27
marzo 1969, n. 128, dei quali si denuncia il contrasto con gli artt.
33, quinto comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Le norme
impugante, disponendo la preposizione al servizio di analisi (art.
16) ed al servizio di virologia (art. 23) di personale medico, ossia
di personale privo della idoneita' professionale necessaria allo
svolgimento delle attivita' di competenza dei predetti servizi,
contrasterebbero:
a) con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, in base al
quale nessuna attivita' professionale puo' essere esercitata senza la
previa abilitazione conseguita mediante esame di Stato, previa
acquisizione di uno specifico diploma di laurea;
b) con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto
l'utilizzazione di personale non abilitato ad esercitare prestazioni
erogate da strutture pubbliche non e' conforme al principio del buon
andamento.
La proposta questione appare rilevante e non manifestamente
infondata, nei termini piu' oltre precisati. In ordine alla rilevanza
si osserva che la censura tendente all'annullamento delle norme
regolamentari da cui consegue la attribuzione ai medici di quote
incrementali del fondo di incentivazione derivanti da prestazioni di
laboratorio, non puo' essere giudicata senza risolvere il dubbio
sulla legittimita' costituzionale delle norme legislative che
dispongono la presenza dei medici nei servizi di analisi e di
virologia delle unita' sanitarie locali (artt. 16 e 23 del d.P.R. n.
128 del 1969). L'eliminazione delle anzidette disposizioni, infatti,
verrebbe a privare dell'attuale fondamento giuridico le disposizioni
regolamentari impugnate, aprendo la via all'accoglimento della
censura formulata nel motivo in esame. Va dunque disattesa la tesi
avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui i
ricorrenti diferrerebbero di un interesse concreto e quindi di
legittimazione a sollevare l'eccezione di illegittimita'
costituzionale.
Ove la proposta questione risultasse fondata, il personale medico
non potrebbe piu' far parte della "equipe che ha reso le prestazioni
aggiutive" di laboratorio, con evidenti riflessi sulla legittimita'
delle norme regolamentari impugnate.
Circa la non manifesta infondatezza della questione, il collegio
osserva che il problema della competenza dei medici alla esecuzione
delle analisi "chimico-cliniche e microbiologiche" rimane al centro
di un vivace contrasto di opinioni. La sentenza 4 giugno 1990, n.
1341, con la quale le sezioni unite penali della Corte di cassazione
hanno stabilito che non e' configurabile a carico dei medici che
eseguono le analisi in questione il reato di cui all'art. 348 del
c.p., non ha esaurito la complessa tematica in discussione.
Le sezioni unite, infatti, hanno dimostrato che l'ampio quadro
normativo, che, a partire dal t.u. delle leggi sanitarie (c.d. 27
luglio 1934, n. 1256) fino al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, consente
ai medici di operare nei laboratori ospedalieri di analisi non puo'
ritenersi abrogato dal d.m. 9 settembre 1957, n. 274, e successive
modificazioni, che sopprime la prova pratica di laboratorio
nell'esame di Stato per i laureati in medicina e chirurgia, e neppure
dalla legge 27 maggio 1967, n. 398, istitutiva dell'albo
professionale dei biologi, dalla quale non puo' desumersi (art. 3,
u.c.) che le analisi microbiologiche siano state riservate a questi
ultimi.
Ma la valutazione circa la liceita' di una determinata condotta
alla stregua della legislazione vigente non tocca e non pregiudica il
diverso problema della compatibilita' dell'accennato assetto
normativo con i principi costituzionali ed in particolare con l'art.
33, quinto comma, che subordina l'esercizio della professione al
superamento dell'esame di Stato: problema che alle sezioni unite non
e' stato proposto e che non risulta esaminato nella decisione
ricordata.
La Corte costituzionale, d'altra parte, e' stata recentemente
investita di una questione, che, pur ricollegandosi alla tematica che
si intende focalizzare, ha riguardato gli artt. 16 e 23 del d.P.R. n.
128 del 1969 "nella parte in cui prevedono che a posti di primario,
aiuto e assistente previsti in organico nei servizi di analisi e
virologia possano aspirare esclusivamente i medici con esclusione di
biologi e chimici" (reg. ord. n. 398 del 1980 t.a.r. Sicilia -
sezione Catania).
La sentenza che ha deciso la questione (n. 29 del 1990) ha
disposto un intervento additivo, dichiarando illegittimo l'art. 23
cit., nella parte in cui non prevede nell'organico del servizio di
virologia le posizioni funzionali di biologo coadiutore e
collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore. Le altre
questioni sono state dichiarate inammissibili in base al rilievo che
"l'inserimento dei biologi e dei chimici negli organici dei predetti
servizi nei sensi invocati nell'ordinanza di rimessione .. deve
ritenersi riservato all'intervento del legislatore".
Puo' dunque concludersi che l'eccezione sollevata nel giudizio
pendente dinanzi a questo giudice, pur riferendosi a disposizioni
gia' esaminate dalla Corte, pone un problema sul quale la
giurisprudenza costituzionale non si e' ancora pronunciata.
Sul principio enunciato dall'art. 33, quinto comma, della
Costituzione, la giurisprudenza costituzionale, sia con affermazioni
di massima, sia con la soluzione adottata su singole fattispecie, ha
elaborato un orientamento ampiamente consolidato, che occorre
brevemente richiamare, per stabilire entro quali limiti la questione
sia di ritenere non manifestamente infondata.
La sentenza n. 26 del 1990, riassuntivamente, puntualizza
l'indirizzo della Corte affermando che l'esame di Stato, al cui
superamento e' subordinato l'eservizio delle professioni, deve
soddisfare "l'esigenza di un serio ed oggettivo accertamento del
grado di maturita' del discente e del concreto possesso da parte
dello stesso della preparazione, attitudine e capacita' tecnica
necessarie perche' dell'esercizio pubblico dell'attivita'
professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia. La
determinazione dei criteri e del contenuto dell'esame di Stato resta
quindi demandata al legislatore ordinario col solo vincolo di
soddisfare ragionevolmente l'esigenza suindicata. Trattasi di materia
nella quale non puo' non riconoscersi, anche in relazione ai diversi
tipi di corsi di studio, e di professioni cui danno accesso - e cio'
vale specialmente per studi e professioni ad accentuata
caratterizzazione tecnico pratica - una discrezionalita' del
legislatore notevolmente ampia". In linea con tali affermazioni, con
la sentenza n. 29, gia' citata, come si e' visto, la Corte ha
ritenuto di non potersi pronunciare in merito alla esclusione dei
chimici e dei biologi dalle posizioni apicali nei laboratori
ospedalieri di analisi, rientrando la scelta nella discrezionalita'
del legislatore.
L'ampiezza di tale discrezionalita' ha consentito alla Corte di
ritenere legittima l'acquisizione della abilitazione alla professione
anche nei casi in cui gli interessati non sostengono uno specifico
esame di Stato.
Tale e' il caso dei periti industriali, che conseguono
l'abilitazione con il superamento del solo esame conclusivo del corso
di studi (sentenza n. 26 del 1990); degli ufficiali superiori di
artiglieria e del genio militare, che ottengono l'abilitazione alla
professione di ingegnere senza essere in possesso della laurea e
senza aver sostenuto l'esame di Stato (ordinanza n. 197 del 1988);
dei magistrati, che possono iscriversi all'albo degli avvocati senza
aver superato l'apposito esame, perche' la legge poteva ritenere la
congruita' - ai fini dell'accertamento della capacita' professionale
- del concorso sostenuto per l'ingresso in magistratura (sentenza n.
174 del 1980).
Coerentemente, si e' considerato violato l'art. 33, quinto comma,
della Costituzione, quando l'abilitazione all'esercizio di una
professione veniva accordata indipendentemente da qualunque forma di
accertamento dalla capacita' e preparazione (sentenza n. 175 del
1980, n. 127 del 1985; n. 202 del 1987).
Il richiamato assetto della giurisprudenza costituzionale sul
puntuale argomento, da cui emerge che il nucleo strettamente
precettivo della disposizione invocata va individuato nella
necessita' non derogabile che la capacita' professionale nel settore
specifico sia - pur nella varieta' dei meccanismi - seriamente
accertata, va integrato con il rilievo che, ancora secondo
l'insegnamento della Corte (sentenza n. 100 del 1989), il legislatore
non puo' limitare ai soli iscritti ad un albo professionale
l'esercizio di una determinata professoine se la stessa attivita' era
consentita a seguito di una diversa abilitazione. La Corte ha infatti
annullato le disposizioni (artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio
1985, n. 409) non consentiva ai medici che si fossero iscritti al neo
istituito albo degli odontoiatri di continuare a svolgere la
professione di medico, con la conseguenza sostanziale che l'esercizio
dell'odontoiatria continua ad essere consentito in base alla sola
abilitazione medica.
Cosi' delineato il quadro costituzionale di riferimento, il
quesito proposto con l'eccezione in esame consiste nello stabilire se
possa ritenersi che l'ordinamento non preveda adeguati sistemi di
accertamento della specifica capacita' dei medici, che operano nel
servizio sanitario nazionale, ad eseguire analisi chimico-cliniche e
microbiologiche, sicche' le norme che prevedono la loro applicazone
ai laboratori ospedalieri si potrebbero, in contrasto con il
principio costituzionale in precedenza illustrato.
La soluzione del quesito non puo' essere unitaria.
Il sistema costituzionale, come si e' visto, non accoglie una
concezione formalistica dell'esame di Stato ed ammette che la
capacita' professionale sia accertata in modi diversi ed alternativi
alla particolare procedura tipica di tale istituto. Ne consegue che
il binomio titolo di studio-esame di Stato, che, secondo i
ricorrenti, rappresenterebbe il riferimento insostituibile ai fini
della individuazione del contenuto di una determinata abilitazione
professionale, puo' assumere un rilievo preminente e forse esclusivo
con riguardo alle professioni che sono svolte in forma privata, ossia
al di fuori di qualsiasi altro controllo, ma non puo' ritenersi
esauriente e decisivo quando il riscontro abbia ad oggetto le
professioni esercitate presso le strutture pubbliche, alle quali, per
principio costituzionale si accede per concorso.
Il pubblico concorso infatti e l'istituto mediante il quale,
talvolta congiuntamente all'esame di Stato, talvolta in alternativa
ad esso (vedi Corte costituzionale n. 77 del 1964), l'ordinamento
accerta la capacita' professionale degli aspiranti all'esercizio di
pubbliche funzioni anche di tipo professionale. Puo' anzi ritenersi
che il concorso, mirando alla copertura di un numero limitato di
posti, e quindi implicando una selezione dei candidati
necessariamente piu' rigorosa rispetto ad una prova di semplice
idoneita', realizzi una verifica particolarmente accurata della
preparazione professionale.
Occorre pero' che il concorso sia disciplinato in modo da
garantire un controllo sufficientemente specifico, ossia che preveda
il superamento di prove strettamente attinenti ai compiti cui sara'
applicato il personale assunto.
L'idoneita' del concorso sostenuto dal personale medico per
l'accesso al Servizio sanitario nazionale al fine dell'accertamento
di una professionalita' specifica, deve essere valutata in base al
d.m. 30 gennaio 1982 (Normativa concorsuale del personale delle
unita' sanitarie locali, in Gazzetta Ufficiale suppl. ord. n. 51 del
22 febbraio 1982). Il decreto e' stato pazialmente modificato
dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, ma non nelle parti
che qui interessano.
Per quanto concerne le posizioni funzionali di primario
ospedaliero e di aiuto corresponsabile ospedaliero (artt. 27 e 30 del
d.m. citato) e' previsto che il concorso venga bandito per specifiche
discipline, prescrivendosi, oltre una prova scritta una prova pratica
"su tecniche e manualita' peculiari della disciplina oggetto del
concorso".
Il successivo art. 165 individua le discipline per le quali
debbono essere banditi i concorsi, e, per l'area funzionale di
medicina, indica al n. 12 "laboratorio analisi chimico-cliniche e
microbiologia".
Puo' dunque affermarsi che nel concorso sostenuto dai primari e
dagli aiuti le prove risultano strettamente finalizzate ai compiti
tipici dei servizi ospedalieri di analisi e di virologia, e,
pertanto, puo' escludersi che l'ordinamento consenta l'esercizio di
attivita' professionale non subordinata ad adeguato accertamento
della necessaria capacita' e preparazione. In conclusione, con
riguardo alle ricordate categorie di personale medico la questione va
dichiarata manifestamente infondata.
La disciplina, invece, dei concorsi per il personale che accede al
profilo professionale di assistente, a differenza dai due
precedentemente considerati, non reca alcun riferimento a discipline
specifiche dell'area funzionale, potendo svolgersi indistintamente su
tutte le materie ricomprese nell'area medesima (art. 35 del d.m.
cit.). E poiche' gli assistenti, a norma dell'art. 17 del d.P.R. n.
761 del 1979, possono essere assegnati a prestare servizio presso i
laboratori di analisi e di virologia senza un apposito accertamento
in sede concorsuale della relativa preparazione, il dubbio sollevato
dai ricorrenti circa la conformita' della normativa impugnata agli
artt. 33, comma 5, e 97 della Costituzione, e' da ritenere non
manifestamente infondato, posto che l'esame di Stato sostenuto dai
laureati in medicina e chirurgia non offre al riguardo adeguata
garanzia.
Come ha ritenuto anche la giurisprudenza costituzionale (sentenza
n. 43 del 1972), l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ha
recepito l'ordinamento dell'esame di Stato risultante dalla
legislazione anteriore al 1948, e precisamente dal r.d. 31 giugno
1933, n. 1592 (t.u. delle leggi sull'istruzione superiore).
Tale legislazione, per quello che qui interessa, esprime il
principio che ai laureati ed ai diplomati non e' consentito scegliere
liberamente l'esame di Stato cui sottoporsi (indipendentemene cioe'
dal titolo di studio posseduto) ma che puo' sostenersi soltanto
l'esame di Stato relativo alla laurea corrispondente, essendo anche
necessario che siano stati superati determinati esami di profitto
(art. 172 del t.u. cit.).
Il collegamento tra un determinato esame di Stato ed il titolo
accademico di ammissione e' sempre stato rigidamente codificato come
risulta dalle tabelle annesse al r.d. del 1933 e al r.d. 31 dicembre
1923, n. 2909. Tali tabelle hanno stabilito e stabiliscono che la
laurea in medicina e chirurgia e' requisito di ammissione
esclusivamente all'esame di Stao per l'abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo, mentre le lauree in chimica
consentono di partecipare soltanto all'abilitazione di chimico.
Si individua, quindi, una sequenza tra corso universitario, la
laurea che lo conclude e l'esame di Stato, nella quale quest'ultimo
e' preordinato a fornire una ulteriore verifica della capacita'
professionale, alla cui acquisizione tendono per legge (art. 1 del
t.u. 1933) gli studi universitari.
Ne consegue che l'abilitazione ricollegata all'esame in questione
ha ad oggetto un ambito di attivita' i cui confini sono segnati dalla
formazione impartita dal corso universitario concluso dalla laurea
corrispondente.
Orbene, ne' il curriculum universitario, ne' conseguentemente
l'esame di Stato assicurano ai medici la padronanza delle metodiche
necessarie alla esecuzione delle analisi di laboratorio, che sono
metodiche chimiche e biologiche in costante evoluzione tecnologica.
La laurea in medicina e chirurgia e' conseguita al termine di un
corso, nel quale la chimica e la biologica hanno un peso del tutto
marginale, secondo trattazioni di livello preminentemente
informativo, come emerge dal raffronto con il corso di laurea in
chimica e in scienze biologiche (v. Tabelle allegate al r.d. 30
settembre 1938, n. 1652).
La tesi che qui si accoglie, secondo cui i medici ospedalieri con
qualifica di assistente non possono considerarsi - in base al solo
esame di Stato - abilitati alle prestazioni proprie dei servizi di
analisi e virologia trova conferma nella circostanza che la normativa
per i concorsi di accesso a tali strutture ha costantemente previsto
lo svolgimento di prove su materie strettamente attinenti alle
prestazioni in questione.
Gia' il r.d. 11 marzo 1935, n. 281, all'art. 73, prevedeva che nei
concorsi per i posti di assistente "presso il reparto medico
micrografico nei laboratori provinciali di igiene e profilassi" si
sostenessero tre prove pratiche, riguardanti la microbiologia, la
microscopia e parassitologia e la clinica applicata all'igiene;
l'istologia normale e patologica la chimica clinica; oltre cio' una
prova scritta riguardante le malattie infettive di origine alimentare
e parassitaria.
Analogamente, il r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, all'art. 65,
lett. o): " ..per il concorso ai posti di assistente presso gli
istituti laboratori o gabinetti speciali, di una prova prativa della
materia relativa al posto messo a concorso".
Non diversamente il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, all'art. 91,
prevedeva, tra l'altro, "due prove pratiche relative alla disciplina
messa a concorso".
Il criterio dell'accertamento della professionalita' specifica
imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, non risulta
invece osservato, come si e' visto dal d.m. 30 gennaio 1982, emanato
in applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979, per quanto
concerne il concorso degli assistenti medici. Tale inosservanza si
riverbera sugli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969, che
prevedono l'impiego di assistenti nei laboratori ospedalieri di
analisi e virologia.
Tale normativa si pone anche in contrasto con l'art. 97 della
Costituzione, risultando non conforme al principio di buon andamento
dell'amministrazione la preposizione ad organismi pubblici di
personale non fornito della necessaria preparazione professionale.