IL TRIBUNALE
    Pronunciandosi  sull'istanza  della difesa dell'imputato Giancarlo
 Di Muro, che solleva questione di illegittimita' costituzionale degli
 artt. 34 del c.p.p., e 444 del c.p.p. in relazione all'art.  248  del
 d.-lgs.  28  luglio 1989, n. 271, e che rileva l'incompatibilita' del
 giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione  della  pena
 in seguito ad una valutazione di merito, a procedere al dibattimento.
                             O S S E R V A
    La Corte costituzionale gia' si e' pronunciata sulla questione con
 riguardo ai processi interamente disciplinati dal rito attualmente in
 vigore.  Nel  caso  di  specie  trattasi di processo disciplinato dal
 codice di procedura penale abrogato, cui peraltro e' applicabile  per
 il   disposto  dell'art.  248  norme  di  attuazione  l'attuale  rito
 speciale, di cui all'art. 444 del c.p.p.
    La motivazione dell'istanza e' peraltro identica a quella  che  ha
 determinato  la  Corte costituzionale alla pronuncia d'illegittimita'
 sopra menzionata, sentenza n. 186 del 22 aprile 1992.
    Pertanto cio' impedisce di ritenere  la  questione  manifestamente
 infondata,  in  relazione  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione con
 riguardo, oltre  che  agli  articoli  enunciati  nell'istanza,  anche
 all'art. 61 del c.p.p. abrogato.
    La  questione  e'  palesemente  rilevante,  identificandosi questo
 collegio in quello  che,  per  ragioni  di  merito,  ha  respinto  la
 richiesta  di  applicazione  pena.  E'  da  rilevare,  tuttavia, che,
 qualora ne risultasse l'incompatibilita' del giudice nel senso di cui
 alla  questione  sollevata,  si  incorrerebbe   nella   irragionevole
 conseguenza  che  la  richiesta  di applicazione pena potrebbe essere
 nuovamente formulata avanti al diverso  giudice,  che  a  sua  volta,
 potrebbe di nuovo respingerla e cosi' di seguito, senza limiti.
    Ne  deriverebbe cosi' una irragionevole limitazione dell'esercizio
 della giurisdizione, se non l'impossibilita' dello stesso, specie con
 riguardo agli uffici giudiziari di ridotto organico.