IL PRETORE Esaminati gli atti del proc. n. 27548/92 r.g. pretura a carico di Angrisano Francesco, nato a San Severo il 7 luglio 1957, residente in Torino, via Tempio Pausania, 33, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 81/1987 e conseguentemente dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12/1941 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, in relazione all'art. 76 della Costituzione. La questione e' rilevante in quanto per l'udienza dibattimentale dell'11 gennaio 1993 il sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino (in sede di avocazione ex art. 412 del c.p.p.) ha delegato nominativamente il dott. Benso Alberto (uditore giudiziario) ed e' di tutta evidenza che la possibilita' di svolgimento dell'udienza stessa dipende dalla legittimita' o meno dell'istituto preso in considerazione (delega a uditori giudiziari delle funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile), che incide sulla regolarita' della costituzione del p.m. (artt. 51, secondo comma del c.p.p., 74, secondo comma, 70, secondo e quarto comma, 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12/1941, 484, primo comma, del c.p.p.). La questione poi pare non manifestamente infondata. Infatti l'art. 5 della legge n. 81/1987 stabilisce che: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.". Sulla base di detta delega si e' giunti all'emanazione del d.P.R. n. 449/1988, il cui art. 22 ha sostituito l'art. 72 del r.d. n. 12/1941. Non e' chi non veda come nell'enunciato dell'art. 5 della legge n. 81/1987 non vi sia traccia di quei principi e criteri direttivi che l'art. 76 della Costituzione pone come condizione fondamentale (insieme ad altre) di una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa. Tale problema e' stato ben presente al legislatore delegato il quale, nella "Relazione al progetto preliminare delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni", ha osservato che: "All'art. 5 della legge n. 81/1987 viene prevista la delega per le modifiche all'ordinamento giudiziario, ma non sono espressi principi e criteri "direttivi", mentre nella "Relazione al testo definitivo" delle medesime norme ha espresso lo stesso concetto, seppur in modo meno esplicito, osservando che: "La legge-delega del 1974 non prevedeva .. alcuna direttiva per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Ma anche la legge-delega n. 81/1987 e' stata assai parca nel fornire direttive esplicite, essendosi limitata, nell'art. 5, a concedere delega relativamente alle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni.". Il legislatore delegato, tuttavia, ha ritenuto di poter superare il problema ricavando indicazioni dai principi e criteri enunciati negli artt. 2 e 3 della legge n. 81/1987, concernenti le deleghe aventi ad oggetto il codice di procedura penale e la normativa per il processo a carico di imputati minorenni. Ritiene il pretore che tale soluzione non sia corretta. La legge n. 81/1987 (nonostante la sua epigrafe) contiene in realta' varie deleghe, aventi oggetti diversi (nuovo codice di procedura penale, processo a carico di imputati minorenni, norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie). Ora, stante la formulazione dell'art. 76 della Costituzione, in ogni delega oltre all'oggetto devono essere determinati i principi e criteri direttivi. E' da ritenersi che detta determinazione possa avvenire sia mediante espressa elencazione (come e' avvenuto nell'art. 2 e, quanto ai criteri, anche nell'art. 3 della legge n. 81/1987) sia mediante l'espresso richiamo a principi e criteri rinvenibili altrove e relativi ad oggetto diverso ma attinente e compatibile (e, infatti, nell'art. 3 della legge n. 81/1987 da un lato vengono espressamente elencati i criteri e dall'altro vengono, ma ancora espressamente, richiamati i principi generali del nuovo processo penale). Non sembra invece conforme all'art. 76 della Costituzione che il richiamo, non esplicitato dal legislatore delegante, sia dedotto in via interpretativa dal legislatore delegato, sia perche' dall'art. 76 della Costituzione si desume che principi e criteri direttivi, pur introducibili anche solo per relationem, devono formare il contenuto di una espressa manifestazione di volonta' del legislatore delegante, sia perche', in assenza di tale espressa manifestazione di volonta', il ricorso allo strumento interpretativo (per la intrinseca ed insuperabile discrezionalita' di ogni atto si interpretazione)non assicura il carattere di determinatezza che i principi e i criteri devono rivestire alla luce dell'art. 76 della Costituzione. Nel caso specifico se il legislatore delegante avesse voluto richiamare, per le parti in qualche modo incidenti sull'ordinamento giudiziario, i principi e criteri di cui all'art. 2 della legge n. 81/1/987 lo avrebbe fatto espressamente come in realta' ha fatto nell'art. 3 della medesima legge). Cio' premesso, ritiene questo pretore che l'art. 5 della legge n. 81/1987 non contegna ne' l'espressa elencazione dei principi e criteri direttivi in materia di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ne' l'espresso richiamo ai principi e criteri direttivi, rilevanti in detta materia, eventualmente rinvenibili nella delega alla emanazione del nuovo codice di procedura penale, e che quindi la norma considerata sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Da cio' non puo' che discendere l'illegittimita' cotituzionale, sempre per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, anche dell'art. 72, primo e secondo comma, del r.d. n. 12/1941 come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari. Cio' in quanto il d.P.R. n. 449/1988, essendo stato emanato sulla base della delega costituzionalmente illegittima (per i motivi sopra indicati) contenuta nell'art. 5 della legge n. 81/1987, risulta priva del necessario presupposto di validita'. E' infatti pacifico che la legittimita' della legge delegata e' subordinata a quella della legge di delegazione.