LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 553 r.g. 1989, promosso da Morixe Renza e Pollo Silvio elettivamente domiciliati in Genova, via Cesarea, 2/5, nello studio dell'avv. Aldo Bottino che li rappresenta e difende come mandato in atti, attori in opposizione, nei confronti del comune di Vado Ligure, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti, 16/4, nello studio dell'avv. Piergiorgio Raschio che lo rappresenta e difende come mandato in atti, convenuto in opposizione; Letti gli atti; Udito il relatore; Premesso che con atto di citazione notificato in data 8 maggio 1989 Morixe Renza e Pollo Silvio hanno convenuto in giudizio davanti a questa corte di appello il comune di Vado Ligure, proponendo opposizione, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, avverso la determinazione, effettuata dalla competente commissione provinciale in L. 87.850.000, dell'indennita' dovuta agli attori per l'espropriazione degli immobili di loro proprieta', siti in territorio del comune di Vado Ligure e rappresentati dalle particelle catastali di cui al catasto urbano alla partita 503, foglio 12, mapp. 71 sub. 1 e 2, disposta con decreto del presidente della giunta provinciale di Savona 21 giugno 1989, n. 21534; che il comune di Vado Ligure si e' costituito in giudizio resistendo alla domanda di Morixe Renza e Pollo Silvio chiedendone la reiezione; che nel corso del giudizio e' stata disposta consulenza tecnica estimativa, volta ad accertare, ove risulti la destinazione ad edificazione dei beni espropriati, "il giusto prezzo dell'intero im- mobile al libero mercato alla data del decreto di esproprio" nell'ipotesi di espropriazione totale, ovvero, nell'ipotesi di espropriazione parziale, "la differenza fra il giusto prezzo dell'intero immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione", secondo i criteri di cui agli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ritenuti applicabili (secondo costante giurisprudenza) per le aree a vocazione edificatoria, in virtu' del loro carattere generale in seguito alla caducazione dei criteri derogatori fissati dalle successive norme dichiarate costituzionalmente illegittime con le sentenze della Corte costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983; che in esito alle indagini esperite il c.t.u. ha accertato la destinazione edificatoria delle entita' immobiliari oggetto dell'espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 192.226.000; che nell'intervallo di tempo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale e' entrato in vigore l'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il cui contenuto normativo assume la rilevanza dello jus superveniens ai fini della decisione della causa, e in ordine al quale peraltro appaiono seriamente prospettabili alcune questioni di legittimita' costituzionale;