LA CORTE DI APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento civile
 iscritto al n. 553 r.g. 1989, promosso da Morixe Renza e Pollo Silvio
 elettivamente domiciliati in Genova, via Cesarea, 2/5,  nello  studio
 dell'avv.  Aldo  Bottino che li rappresenta e difende come mandato in
 atti, attori in opposizione, nei confronti del comune di Vado Ligure,
 in persona  del  sindaco  in  carica,  elettivamente  domiciliato  in
 Genova,  via  Assarotti,  16/4,  nello  studio  dell'avv. Piergiorgio
 Raschio che lo rappresenta e difende come mandato in atti,  convenuto
 in opposizione;
    Letti gli atti;
    Udito il relatore;
    Premesso  che  con  atto  di citazione notificato in data 8 maggio
 1989 Morixe Renza e Pollo Silvio hanno convenuto in giudizio  davanti
 a  questa  corte  di  appello  il  comune  di Vado Ligure, proponendo
 opposizione, a norma dell'art. 19 della legge  22  ottobre  1971,  n.
 865,   avverso   la   determinazione,   effettuata  dalla  competente
 commissione provinciale in L. 87.850.000, dell'indennita' dovuta agli
 attori per l'espropriazione degli immobili di loro  proprieta',  siti
 in  territorio  del  comune  di  Vado  Ligure  e  rappresentati dalle
 particelle catastali di cui  al  catasto  urbano  alla  partita  503,
 foglio  12,  mapp. 71 sub. 1 e 2, disposta con decreto del presidente
 della giunta provinciale di Savona 21 giugno 1989, n. 21534;
      che il comune di  Vado  Ligure  si  e'  costituito  in  giudizio
 resistendo alla domanda di Morixe Renza e Pollo Silvio chiedendone la
 reiezione;
      che  nel corso del giudizio e' stata disposta consulenza tecnica
 estimativa, volta  ad  accertare,  ove  risulti  la  destinazione  ad
 edificazione  dei beni espropriati, "il giusto prezzo dell'intero im-
 mobile  al  libero  mercato  alla  data  del  decreto  di  esproprio"
 nell'ipotesi   di  espropriazione  totale,  ovvero,  nell'ipotesi  di
 espropriazione  parziale,  "la  differenza  fra  il   giusto   prezzo
 dell'intero  immobile prima dell'occupazione e il giusto prezzo della
 parte residua dopo l'occupazione", secondo  i  criteri  di  cui  agli
 artt.  39  e  40  della  legge  25  giugno  1865,  n.  2359, ritenuti
 applicabili (secondo costante giurisprudenza) per le aree a vocazione
 edificatoria, in virtu' del loro carattere generale in  seguito  alla
 caducazione  dei  criteri  derogatori  fissati dalle successive norme
 dichiarate costituzionalmente illegittime con le sentenze della Corte
 costituzionale nn. 5/1980 e 223/1983;
      che in esito alle indagini esperite il c.t.u.  ha  accertato  la
 destinazione   edificatoria   delle   entita'   immobiliari   oggetto
 dell'espropriazione e ne ha determinato il valore in L. 192.226.000;
      che nell'intervallo di tempo intercorrente tra  la  precisazione
 delle  conclusioni e l'udienza collegiale e' entrato in vigore l'art.
 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, il cui contenuto  normativo
 assume  la  rilevanza  dello jus superveniens ai fini della decisione
 della causa, e  in  ordine  al  quale  peraltro  appaiono  seriamente
 prospettabili alcune questioni di legittimita' costituzionale;