IL PRETORE
    Visto  l'art.  4  della  legge  14  novembre  1992,  n.  432,   di
 conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384;
    Visto l'art. 6 del d.l. n. 103/1991;
    Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;
    Visti  gli  artt.  10  ed  11  delle  disposizioni  sulla legge in
 generale;
    Visto l'art. 3 della Costituzione;
    Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa  il  3  giugno
 1992 e reg. al n. 246;
    Rilevato  che  nel giudizio promosso da Roversi Maria Luisa contro
 l'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 24 novembre  1992,  per  il
 riconoscimento  della  cristallizzazione del trattamento minimo della
 pensione indiretta dal 30 settembre 1983  va  applicato  il  disposto
 dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto:
      1)  la  ricorrente ha esaurito il procedimento amministrativo in
 data antecedente il 1989 e pertanto non puo' trovare applicazione  il
 terzo comma del richiamato articolo;
      2)  l'istituto  convenuto  ha formalmente eccepito l'intervenuta
 decadenza della  possibilita'  di  proporre  azione  giudiziaria  per
 essere  ormai  decorso  il  termine  di  tre  anni  dal provvedimento
 amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in
 tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970;
    Atteso che la  disposizione  cosi'  sostituita  e'  identica,  per
 formulazione  e contenuto, a quella che l'ha sostituita salvo che per
 la riduzione del termine di decadenza da decennale a triennale;
    Constatato che la disposizione in esame riproduce una  norma  gia'
 pesantemente  colpita  dalle  univoche  interpretazioni  della  Corte
 costituzionale, della Corte di cassazione,  nonche'  dei  giudici  di
 merito della Repubblica italiana;
    E'  appena  il  caso  di  ricordare,  infatti, che constantemente,
 unanimemente, tutti i giudici dello  Stato  hanno  affermato  che  e'
 incostituzionale  l'imposizione  di termini di decadenza che incidano
 sul diritto alle prestazioni pensionistiche, potendo  il  legislatore
 intervenire  solo sui ratei di pensione: "il diritto a pensione .. e'
 imprescrittibile  (ne'  sottoponibile  a   decadenza)   secondo   una
 giurisprudenza  non  controversa,  in  conformita'  di  un  principio
 costituzionalmente garantito che non puo' comportare deroghe legisla-
 tive" (cifr. sentenza Corte costituzionale n. 246/1992).
    Il breve ossequio a tale principio da  parte  del  legislatore  e'
 durato lo spazio della emanazione dell'art. 6, primo comma, del d.l.
 n.  103/1991,  ove  si  e'  fornita l'interpretazione autentica della
 norma  originaria  (il  noto  art.  47  del  d.P.R.   n.   639/1970),
 evidenziando  che  la decadenza ivi statuita determinava l'estinzione
 del diritto ai ratei pregressi.
    A parere di questo pretore la disposizione introdotta con il d.l.
 n.  384/1992  convertito  con  legge  n.  432/1992  ha  completamente
 travolto la disposizione di interpretazione autentica della norma non
 piu'  in  vigore  salvandola,  sul  piano  applicativo, solo per quei
 soggetti che avessero gia' radicato il procedimento amministrativo ma
 non ancora ottenuto la risposta da parte dell'istituto.
    Ne' vi e' spazio per interpretare in senso costituzionale la nuova
 disposizione poiche' la norma in  discorso  non  accenna  minimamente
 alla  operativita'  della  decadenza  sui  singoli  ratei  e cio', in
 relazione con la precedente normativa in tema di decadenza,  preclude
 all'interprete di ritenere implicitamente contenuto il riferimento ai
 singoli  ratei  e  gli impone, come gia' detto, di leggere nell'unico
 modo corrispondente al significato testuale dei termini  la  medesima
 disposizione  con  l'unica conseguenza possibile: la disposizione non
 e' costituzionale.
    Altro profilo di incostituzionalita' si rileva  nella  circostanza
 che  l'interprete  non puo' negare la vigente sussistenza, nel nostro
 ordinamento, delle disposizioni degli artt. 10 ed 11 sulla  legge  in
 generale  cosicche'  in assenza di disposizioni transitorie la citata
 disposizione dovra' essere applicata a tutti i processi iniziati dopo
 la sua entrata in vigore per i quali il  procedimento  amministrativo
 si  sia  esaurito  o per espresso rigetto dell'istituto o per decorso
 del termine previsto (cfr. terzo comma dell'art.  4  della  legge  n.
 432/1992).
    Ne  consegue  che per quei pensionati i quali avessero iniziato il
 procedimento amministrativo che non si fosse esaurito resta salvo  il
 disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 103/1991 e quindi la residua parte
 del  termine decadenziale decennale con una evidente ed irragionevole
 disparita' di  trattamento  in  danno  dei  soggetti  vincolati  alla
 attuale normativa.