Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente  pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.   Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2211 del
 26  aprile  1994  (all.  1), rappresentata e difesa, tanto unitamente
 quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 2  maggio  1994,
 rogata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti  Drioli, vice segretario della
 giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 17122; all. 2),  dagli  avvocati
 professori  Roland  Riz  e  Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e'
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3,  ricorrente,
 contro  la  presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di  competenza
 in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
 programmazione  economica  21  dicembre  1993  recante  il "programma
 triennale 1994-96 per la tutela  ambientale"  ed  in  particolare  in
 relazione all'art. 5.1.1. di tale deliberazione.
                               F A T T O
    1.  -  La  provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo
 statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle  relative
 norme  d'attuazione,  di  competenze legislative ed amministrative di
 tipo esclusivo in materia di urbanistica e piani  regolatori,  tutela
 del  paesaggio, usi civici, porti lacuali, miniere (comprese le acque
 minerali e termali, cave e torbiere) caccia e  pesca,  alpicoltura  e
 parchi  per  la  protezione  della  flora  e della fauna, viabilita',
 acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale,  comunicazioni
 e  trasporti  di  interesse provinciale (compresi la regolamentazione
 tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia), assunzione  diretta
 di  servizi  pubblici  e  loro  gestione a mezzo di aziende speciali,
 agricoltura, foreste e  corpo  forestale,  patrimonio  zootecnico  ed
 ittico,  istituiti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie
 sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche  della
 terza,   quarta   e  quinta  categoria;  addestramento  e  formazione
 professionale; rispettivamente nn. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16,  17,  18,
 19, 21, 24 e 29 dell'art. 8 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; nonche' di
 competenza  di  tipo  concorrente  in  materia  di  incremento  della
 produzione industriale; utilizzazione delle acque pubbliche,  escluse
 le  grandi  derivazioni  a  scopo idroelettrico; igiene e sanita' ivi
 comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera; art. 9, nn. 8, 9 e 10
 ed art. 10 dello statuto di autonomia.
    Lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  (d.P.R.  31
 agosto  1972,  n. 670) attribuisce, altresi', alla provincia autonoma
 di Bolzano l'autonomia  finanziaria  disciplinata  dal  titolo  sesto
 (finanze della regione e delle province) e in particolare dagli artt.
 69 e segg. e 79. Il bilancio della provincia e' alimentato, oltre che
 dalle  entrate  finanziarie  proprie,  anche  dalla finanza derivata,
 consistente nei  trasferimenti  di  risorse  da  parte  dello  Stato,
 necessari  anch'essi  alla provincia per provvedere agli interventi -
 ordinari e speciali - nelle materie di propria competenza.
    Al riguardo, la legge rinforzata 30 novembre 1989, n.  386  (Norme
 per  il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige
 e delle province autonome di trento  e  di  Bolzano  con  la  riforma
 tributaria),  che  a  sensi  dell'art.  104 dello statuto speciale e'
 stata varata su "concorde richiesta  del  Governo,  della  regione  e
 delle due province di Trento e Bolzano", ha stabilito ed integrato la
 disciplina statutaria relativa alla finanza provinciale.
    In  particolare  l'art.  5  della  legge  n.  386/1989, dopo avere
 stabilito al primo comma che "le province autonome  partecipano  alla
 ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi
 di  prestazioni  in  modo  uniforme su tutto il territorio nazionale,
 secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti", al secondo
 comma espressamente aggiunge che "i finanziamenti recati da qualunque
 altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto  o
 l'utilizzo  a  favore  delle  regioni,  sono  assegnati alle province
 autonome  ed  affluiscono  al  bilancio  delle  stesse   per   essere
 utilizzati,    secondo   normative   provinciali,   nell'ambito   del
 corrispondente settore, con  riscontro  nei  conti  consuntivi  delle
 rispettive province".
    Non  solo: il successivo terzo comma dell'art. 5 aggiunge pure che
 "per l'assegnazione  e  l'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  al
 secondo  comma,  si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle
 stesse leggi ad eccezione di quelli relativi  all'individuazione  dei
 parametri o delle quote di riparto".
    Giova  anche  ricordare,  al riguardo, che la disciplina stabilita
 dall'art. 5 della legge  n.  386/1989  e'  stata  pure  richiamata  e
 confermata  dalle  ultime  norme di attuazione dello statuto speciale
 per il Trentino-Alto Adige  (emanate  a  conclusione  della  vertenza
 sull'attuazione del c.d. "Pacchetto").
    Infatti,  l'art. 12 primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,
 recita testualmente che "le disposizioni in ordine alle  procedure  e
 alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, secondo e terzo comma,
 della  legge  30  novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento
 alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non
 sono espressamente richiamate".
    2. -  Con  la  deliberazione  21  dicembre  1993,  pubblicata  nel
 supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 dell'11 marzo 1994, concernente il programma triennale 1994-96 per la
 tutela   dell'ambiente   il   Comitato   interministeriale   per   la
 programmazione  economica  stabilisce  il  programma triennale per la
 tutela ambientale, individuando le aree programmate e  i  settori  di
 intervento   (con   relative  priorita')  nonche'  le  risorse  e  la
 ripartizione e i relativi interventi. Al capo V di tale programma  il
 Cipe  dichiara  che  "le  province  autonome di Trento e Bolzano sono
 escluse dal  diritto  di  beneficiare  le  risorse  finanziarie,  dei
 finanziamenti  e  dei  contributi  previsti  da  tale programma". Per
 l'esattezza il punto 5.1.1. della deliberazione prevede quanto segue:
 "5.1.  Procedura  per  le  azioni  regionali  -  5.1.1.   Ambito   di
 applicazione.  I  riferimenti  alle  Regioni contenuti nella presente
 sezione  si  intendono  applicabili,  in  quanto  compatibili,   alle
 autorita' di bacino di rilievo nazionale ed agli enti od organismi di
 gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per gli interventi
 di   competenza  degli  stessi.  I  riferimenti  stessi  non  trovano
 viceversa applicazione  nei  confronti  delle  province  autonome  di
 Trento  e  Bolzano,  in  ottemperanza  a quanto previsto dall'art. 4,
 terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale ha  stabilito
 che,   nelle  materie  di  competenza  delle  predette  province,  le
 amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato non possono
 disporre  spese   ne'   concedere   direttamente   o   indirettamente
 finanziamenti  o  contributi per attivita' nell'ambito del territorio
 provinciale".
    Tale  deliberazione  del   Comitato   interministeriale   per   la
 programmazione  economica  21  dicembre  1993,  recante il "programma
 triennale  1994-96  per  la  tutela  ambientale"  e'   lesiva   delle
 attribuzioni  della  provincia  autonoma di Bolzano, la quale solleva
 conflitto di attribuzione impugnando la deliberazione per il seguente
 motivo di
                             D I R I T T O
    Violazione  delle  attribuzioni  costituzionali  della   provincia
 autonoma  di  Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma cifre 5, 6, 7,
 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 29; 9, primo comma cifre 8, 9  e
 10,  16,  69,  70,  71,  75,  76,  77, 78 e 79 dello statuto speciale
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme
 di  attuazione;  violazione  dell'art.  119,   terzo   comma,   della
 Costituzione;   violazione   dei   principi   relativi  all'autonomia
 finanziaria della provincia autonoma di  Bolzano  di  cui  al  titolo
 sesto   dello   statuto   speciale  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  n.
 670/1972), all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386,  all'art.
 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, nonche' all'art. 4 del d.lgs. 16
 marzo 1992, n. 266.
    1.  -  Con l'impugnata deliberazione 21 dicembre 1993, concernente
 il  programma  triennale  1994-96  per   la   tutela   dell'ambiente,
 pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
 repubblica dell'11 marzo 1994, il Comitato interministeriale  per  la
 programmazione  economica  ha stabilito il programma triennale per la
 tutela ambientale, individuando le aree programmate e  i  settori  di
 intervento   (con   relative  priorita')  nonche'  le  risorse  e  la
 ripartizione e i relativi interventi.
    Al capo V di tale programma il  Cipe  dichiara  che  "le  province
 autonome  di Trento e Bolzano sono escluse dal diritto di beneficiare
 le risorse finanziarie, dei finanziamenti e dei contributi"  previsti
 dal  programma.  Per  l'esattezza il punto 5.1.1. della deliberazione
 prevede, come detto sopra, che: "I riferimenti alle regioni contenuti
 nella  presente  sezione  si   intendono   applicabili,   in   quanto
 compatibili,  alle  autorita'  di bacino di rilievo nazionale ed agli
 enti  od  organismi  di  gestione  delle  aree  protette  di  rilievo
 nazionale,   per   gli  interventi  di  competenza  degli  stessi.  I
 riferimenti stessi non trovano viceversa applicazione  nei  confronti
 delle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza a quanto
 previsto  dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
 il quale ha stabilito che, nelle materie di competenza delle predette
 province, le amministrazioni statali  e  gli  enti  dipendenti  dallo
 Stato  non  possono  disporre  spese  ne'  concedere  direttamente  o
 indirettamente finanziamenti o contributi per  attivita'  nell'ambito
 del territorio provinciale".
    2.  - L'impugnata deliberazione del Comitato interministeriale per
 la programmazione economica e' gravemente lesiva  delle  attribuzioni
 della  provincia  autonoma  di  Bolzano, la cui autonomia finanziaria
 (titolo sesto dello statuto)  ed  il  cui  bilancio  (art.  84  dello
 statuto)   sono  alimentati,  oltre  che  dalle  entrate  finanziarie
 proprie, anche dalla finanza derivata, consistente nei  trasferimenti
 di  risorse  da parte dello Stato, necessari anch'essi alla provincia
 per provvedere agli interventi - ordinari e speciali - nella  materia
 di propria competenza.
    L'esclusione  dal diritto di beneficiare delle risorse finanziarie
 operato dalla impugnata deliberazione del Cipe tocca competenze  leg-
 islative ed amministrative di tipo esclusivo che le province autonome
 di  Trento  e  Bolzano  possiedono  in materia di urbanistica e piani
 regolatori, tutela del paesaggio, usi civici, porti lacuali,  miniere
 (comprese  le  acque  minerali  e  termali, cave e torbiere) caccia e
 pesca, alpicoltura e parchi per la protezione  della  flora  e  della
 fauna,   viabilita',   acquedotti  e  lavori  pubblici  di  interesse
 provinciale,  comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale
 (compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di
 funivia),  assunzione  diretta  di servizi pubblici e loro gestione a
 mezzo di aziende speciali, agricoltura, foreste  e  corpo  forestale,
 patrimonio  zootecnico  ed  ittico, istituti fitopatologici, consorzi
 agrari  e  stazioni  agrarie  sperimentali,   servizi   antigrandine,
 bonifica,  opere  idrauliche  della terza, quarta e quinta categoria;
 addestramento e formazione professionale (art. 8, nn. 5,  6,  7,  11,
 14,  15,  16,  17,  18,  19,  21,  24 e 29 dello statuto di auonomia)
 nonche' varie competenze di tipo concorrente assegnate alle  province
 autonome   di  Trento  e  Bolzano  in  materia  di  incremento  della
 produzione industriale; utilizzazione delle acque pubbliche; igiene e
 sanita' ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera  (art.  9,
 nn. 8, 9 e 10 ed art. 10 dello statuto di autonomia).
    3.  -  E'  noto  altresi',  che  lo statuto speciale della regione
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce, alla
 provincia autonoma di Bolzano  l'autonomia  finanziaria  disciplinata
 dal  titolo  sesto (finanze della regione e delle province artt. 69 e
 segg.) e che  l'art.  79  dello  statuto  prevede  espressamente  che
 "l'artt.  119,  terzo comma, della Costituzione si applica anche alle
 province autonome di Trento e Bolzano" per cui il diritto di ottenere
 dallo Stato "contributi speciali per provvedere a scopi  determinati"
 (art. 119 della Costituzione) e' costituzionalmente garantito.
    4.  -  Oltre  che  nello  statuto  speciale  di  autonomia e nella
 Costituzione, la garanzia che, al di la'  delle  entrate  finanziarie
 proprie, la provincia partecipera' anche alla finanza derivata (cioe'
 a  trasferimenti  di  risorse  da  parte  dello Stato, necessari alla
 provincia per provvedere agli interventi  -  ordinari  e  speciali  -
 nelle  materie  di  propria competenza) e' stato ribadito dalla legge
 rinforzata 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della
 finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle  province  autonome
 di  Trento  e  di  Bolzano  con  la  riforma tributaria), che a sensi
 dell'art. 104 dello statuto speciale e'  stata  varata  su  "concorde
 richiesta del Governo, della regione e delle due province di Trento e
 Bolzano".
    Quersta   legge  rinforzata  che  ha  stabilito  ed  integrato  la
 disciplina  statutaria  relativa  alla  finanza  provinciale  prevede
 espressamente che "le province autonome partecipano alla ripartizione
 di   fondi   speciali  istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di
 prestazioni in  modo  uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale,
 secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti", al secondo
 comma espressamente aggiunge che "i finanziamenti recati da qualunque
 altra  disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o
 l'utilizzo a favore  delle  regioni,  sono  assegnati  alle  province
 autonome   ed   affluiscono  al  bilancio  delle  stesse  per  essere
 utilizzati,   secondo   normative   provinciali,   nell'ambito    del
 corrispondente  settore,  con  riscontro  nei  conti consuntivi delle
 rispettive province".
    Non solo: il successivo terzo comma dell'art. 5 aggiunge che  "per
 l'assegnazione  e  l'erogazione  dei  finanziamenti di cui al secondo
 comma, si prescinde da qualunque adempimento  previsto  dalle  stesse
 leggi   ad   eccezione  di  quelli  relativi  all'individuazione  dei
 parametri o delle quote di riparto".
    5. - Giova aggiungere che  la  disciplina  stabilita  dall'art.  5
 della  legge n. 386/1989 e' stata richiamata e confermata anche dalle
 norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
 varate a conclusione ed in attuazione del c.d. "Pacchetto".
    Infatti, l'art. 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268,
 recita testualmente che "le disposizioni in ordine alle  procedure  e
 alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, secondo e terzo comma,
 della  legge  30  novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento
 alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non
 sono espressamente richiamate".
    6.  -  La  deliberazione  del  Cipe 21 dicembre 1993 qui impugnata
 dichiara nell'art. 5.1.1. di escludere le due  province  autonome  di
 Trento  e Bolzano dall'ambito di applicazione del programma triennale
 1994-96 per la tutela ambientale "in ottemperanza a  quanto  previsto
 dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs 266/1992.
    Questa  interpretazione  data  dalla  deliberazione  impugnata  e'
 palesemente errata  e  lisiva  delle  attribuzioni  costituzionali  e
 dell'autonomia finanziaria della provincia ricorrente.
    A  prescidendere dal fatto che la norma dell'art. 4, ultimo comma,
 del d.lgs. n. 266/1992 non  puo'  essere  (e  tantomeno  puo'  essere
 interpretato)  in  contrasto  con i principi che regolano l'autonomia
 finanziaria delle due province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  il
 significato  della  norma  legislativa in questione - la quale non e'
 contenuta  nell'apposito  decreto  legislativo  contenente  le  norme
 d'attuazione in materia finanziaria (che come vedremo e' invece il n.
 268  del  16 marzo 1992 - non e' gia' quello di escludere le province
 autonome dai finanziamenti disposti  a  favore  delle  regioni  dalle
 leggi "di settore", nelle materie di competenza provinciale.
    La  ragione  d'essere della disciplina contenuta nell'art. 4 (come
 si ricava agevolmente anche dai lavori preparatori), ed anche nel suo
 ultimo comma,  e'  piuttosto  quella  di  impedire  allo  Stato  ogni
 intervento  nelle materie di competenza propria delle Province, anche
 attraverso l'esercizio attivo di poteri  di  intervento  finanziario.
 Con  essa,  in  particolare,  si  e'  inteso anche escludere che, nel
 territorio provinciale, lo Stato potesse  concedere  finanziamenti  a
 soggetti   terzi,   nei  cui  confronti  la  competenza  a  concedere
 finanziamenti e' invece delle province autonome; ma non si  e'  certo
 inteso escludere che i finanziamenti potessero affluire alle province
 in  base  a  leggi  di  settore,  perche'  poi  le province stesse li
 utilizzassero per finanziare ed effettuare gli interventi di  propria
 competenza.
    7.  -  Che  sia  questa  la  (sola) interpretazione corretta della
 disposizione legislativa in questione, oltre che  dalla  ratio  della
 complessiva   disciplina  in  cui  essa  si  iscrive,  e'  del  resto
 confermato dal fatto stesso -  gia'  ricordato  -  che  essa  non  e'
 contenuta  nel  d.lgs.  n.  268/1992 (in pari data) recante le ultime
 norme  di  attuazione   dello   statuto   del   Trentino-Alto   Adige
 specificamente  dedicate  alla finanza regionale e provinciale (ed ai
 rapporti finanziari con lo Stato): come, invece, sicuramente  sarebbe
 accaduto  se realmente quella disposizione, avendo il significato che
 la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
 economica  oggi  vorrebbe  attribuirsi,  fosse   stata   diretta   ad
 introdurre  una  innovazione  cosi'  rilevante  alla  disciplina  dei
 rapporti finanziari fra Stato e province autonome (e cosi' gravemente
 incisiva per le finanze di queste ultime).
    8. - Non  solo,  vi  e'  poi  anche  un  argomento  testuale,  che
 impedisce  l'accoglimento  della  tesi  interpretativa del Governo in
 ordine all'art. 4, ultimo comma, del d.lgs.  n.  266/1992  e,  ad  un
 tempo,  conferma  l'esattezza  della  diversa interpretazione dinanzi
 formulata.
    L'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992, infatti,  nello
 stabilire  il  divieto  di  interventi  dello  Stato nelle materie di
 competenza regionale o provinciale,  recita  preliminarmente:  "Fermo
 restando  quanto  disposto  dallo  statuto  speciale e dalle relative
 norme  d'attuazione,  nelle  materie ..". Cio' significa, dunque, che
 resta fermo anche quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art.
 5 della legge n. 386/1989 in ordine alle assegnazioni  alle  province
 autonome  dei  finanziamenti  recati  da leggi di settore. Ma appunto
 cio' e' del tutto incompatibile con la  tesi  interpretativa  che  il
 Cipe   pretenderebbe   di  imporre,  la  quale  -  escludendo  quelle
 assegnazioni - postula l'abrogazione dello  stesso  art.  5,  secondo
 comma, della legge n. 386/1989.
    Infine,   l'esattezza   di  quanto  sin  qui  sostenuto  -  ed  in
 particolare del fatto che l'art.  4,  ultimo  comma,  del  d.lgs.  n.
 266/1992    non    ha   inteso   affatto   escludere   la   provincia
 dall'assegnazione dei finanziamenti disposti a favore  delle  regioni
 da  leggi  statali  di  settore nelle materie di propria competenza -
 trova ulteriore e definitiva conferma nel gia' citato art. 12,  primo
 comma, del d.lgs. n. 268/1992, secondo cui "le disposizioni in ordine
 alle  procedure  e  alla  destinazione  dei  fondi di cui all'art. 5,
 secondo e terzo comma, della legge  30  novembre  1989,  n.  386,  si
 applicano  con  riferimento  alle  leggi  statali  di  intervento ivi
 previste, anche se le stessse non sono espressamente richiamate".
    Dunque, l'assegnazione alla provincia ricorrente dei finanziamenti
 disposti  a  favore  delle  regioni  da  leggi  di  settore,  ed   il
 persistente  vigore  del  secondo  comma  dell'art.  5 della legge n.
 386/1989, non solo risultano confermati dalla  testuale  formulazione
 dello  stesso  art.  4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992, ma sono
 addirittura  espressamente  sanciti  dall'art.  12  del   d.lgs.   n.
 268/1992.  Quest'ultimo  decreto  (entrato in vigore lo stesso giorno
 del coevo decreto n. 266/1992, ma successivo come  numerazione),  che
 e'  proprio  quello  dedicato alla disciplina dei rapporti finanziari
 fra lo Stato e le procince autonome, ribadendo (e  semmai  ampliando)
 l'applicabilita' dei commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge n.
 386/1989,  al tempo stesso ribadisce la necessita' che alla provincia
 vengano assegnati  i  finanziamenti  disposti  da  leggi  statali  di
 settore,  e quindi impedisce qualsivoglia diversa interpretazione che
 si volesse trarre (come appunto vorrebbe il Cipe) dall'art. 4, ultimo
 comma, del d.lgs. n. 266/1992.
    9. - Una volta accolta la  premessa  che  l'art.  4  in  esame  e'
 indubbiamente  volta  a tutelare l'ambito di autonomia delle province
 autonome preservandola da interferenze statali, e' agevole concludere
 che se questa e' la funzione della norma, essa  non  puo'  certamente
 essere interpretata nel senso della deliberazione impugnata.
    Non  si  puo'  non riconoscere, infatti, che se la disposizione in
 esame avesse lo scopo di precludere -  come  afferma  il  Cipe  -  il
 trasferimento   di   fondi   alle   province  autonome,  ed  anzi  di
 interrompere definitivamente, a partire dalla sua entrata in  vigore,
 il   trasferimento   di   risorse   prima   assegnate,   essa,  lungi
 dall'assolvere alla funzione di  preservare  l'autonomia  provinciale
 (che  pure  pacificamente  le si riconosce), produrrebbe l'effetto di
 ridurla  (nel  suo  aspetto  finanziario),   fino   a   pregiudicarla
 gravemente.
    Ove  l'art.  4  avesse  realmente  la finalita' di precludere allo
 Stato il trasferimento  di  risorse  alle  provincie  autonome,  tale
 preclusione   dovrebbe   operare   in  via  generale,  con  l'assurda
 conclusione di una repentina e totale  cessazione  di  erogazioni  in
 tutte le materie di competenza provinciale, con gli effetti negativi,
 in termini di limitazione dell'autonomia finanziaria della provincia,
 facilmente intuibili.
    E'  agevole  ripetere, peraltro, che una simile interpretazione si
 pone in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 5 della  legge
 n. 386/1989.
    10.  - Se quanto abbiamo osservato e' esatto (come riteniamo) deve
 concludersi che l'unica interpretazione possibile dell'art. 4,  terzo
 comma, del d.lgs. n. 266/1992 e' nel senso che la norma, nell'intento
 di  tutelare l'ambito di autonomia e le attribuzioni della provincia,
 abbia inteso  precludere  allo  Stato  l'erogazione  di  spese  e  la
 concessione   di   finanziamenti   -   nelle  materie  di  competenza
 provinciale - in favore di soggetti terzi (pubblici o  privati),  che
 operino nel territorio provinciale.
    E'  questa l'unica interpretazione compatibile con la finalita' di
 preservare l'autonomia della provincia da interferenze statali.
    Ed, infatti, nelle materie di  sua  competenza,  la  provincia  e'
 titolare  della potesta' legislativa e delle funzioni amministrative.
 In quelle materie, dunque, solo la  provincia  puo'  legiferare  (sia
 pure  nei  limiti  stabiliti  dagli  artt.  4  e  5  dello statuto) e
 amministrare. In  tali  competenze  rientra  evidentemente  anche  il
 potere  di  disciplinare  e  di  adottare le scelte amministrative in
 ordine alla ridistribuzione e all'impiego all'interno del  territorio
 provinciale,  delle spese e dei finanziamenti erogati dallo Stato. Se
 in quelle materie, allo  Stato  fosse  riconosciuta  la  facolta'  di
 disporre  ed  erogare finanziamenti o di disporre interventi di spesa
 in  favore  di  soggetti  che  operano  nell'ambito  provinciale,  si
 realizzerebbe  senz'altro  una  lesione  delle competenze provinciali
 sotto un duplice profilo: da una parte, infatti, lo Stato svolgerebbe
 in concreto  funzioni  costituzionalmente  assegnate  alla  provincia
 (che, come si e' visto, e' l'unico soggetto competente a disciplinare
 ed  a  operare  scelte  sull'impiego  dei  fondi); dall'altra esso di
 ingerirebbe inevitabilmente nello svolgimento, nel  territorio  della
 provincia,  di attivita' (pubbliche o private) attinenti alle materie
 di  competenza  provinciale,  con  cio'  realizzando  un'interferenza
 nell'esercizio delle stesse.
    Dunque  la  finalita'  perseguita  dall'art.  4,  terzo comma, del
 d.lgs. n. 266/1992 e' non gia' quella di  precludere  allo  Stato  il
 trasferimento  di  risorse  alle  province  autonome,  ma  quella  di
 preservare  l'ambito  della  loro  autonomia  da  ogni  interferenza,
 vincolando  lo  Stato  ad  astenersi dall'operare interventi di spesa
 diretta nella provincia e dal destinare risorse in  favore  di  altri
 soggetti  se  non  della provincia stessa, cui spettano poi le scelte
 relative al loro impiego e alla loro ridistribuzione all'interno  del
 territorio  provinciale. In altri termini, la norma in questione deve
 essere interpretata nel senso, coerente con i principi dell'autonomia
 finanziaria, che le risorse debbano essere destinate dallo  Stato  in
 via  esclusiva  alle province, le quali sono competenti a decidere la
 loro gestione e il loro impiego nei relativi settori.
    11. - Tale interpretazione e' altresi' confortata da un  ulteriore
 elemento testuale.
    A ben vedere, la circostanza che l'art. 4, terzo comma, del d.lgs.
 n.   266/1992,   rechi   le  espressioni  "spese"  "finanziamenti"  e
 "contributi",   costituisce   un    ulteriore    indice    revelatore
 dell'effettiva portata della norma.
    Se  la  norma  avesse inteso precludere i trasferimenti di risorse
 alla  province  autonome,  non   avrebbe   certamente   adottato   le
 espressioni   "disporre   spese"   e   "concedere   finanziamenti   e
 contributi", che non possono  riferirsi  alle  province  autonome  di
 Trento  e  Bolzano  (rispetto  alle quali il finanziamento statale si
 esplica  appunto  attraverso  lo  strumento  dei  trasferimenti),  ma
 implicano un'erogazione in favore di specifici soggetti terzi.
    E' dunque, questa tipologia di erogazioni finanziarie, e non certo
 gli  ordinari  trasferimenti  alle  province,  che  la  norma intende
 precludere.
    12. - L'interpretazione ora fornita, trova sicura  conferma  anche
 nell'esame   dei   lavori   preparatori   al  d.lgs  n.  266/1992,  e
 precisamente nei verbali dei lavori della commissione  paritetica  di
 cui all'art. 107 dello statuto di autonomia.
    Sembra  utile,  in  primo  luogo,  rilevare  che  della  norma  in
 questione (originariamente prevista come art. 7  del  decreto)  erano
 state     predisposte    tre    diverse    formulazioni,    proposte,
 rispettivamente, dai rappresentanti  dello  Stato  e  delle  province
 autonome di Bolzano e Trento.
    Mentre  le  formulazioni  originarie  proposte  da  questi  ultimi
 risultano   sostanzialmente   coincidenti,   quella   proposta    dal
 rappresentante  dello  Stato  in seno alla commissione se ne discosta
 notevolmente.
    Essa   reca   l'epigrafe   "aiuti   alle   imprese"   e    dispone
 l'inapplicabilita'  nel  territorio regionale delle norme statali che
 prevedono la concessione,  da  parte  dello  Stato,  di  sovvenzioni,
 agevolazioni  creditizie  e  aiuti  di  qualsiasi specie in favore di
 imprese (agricole e di altro genere).
    La formulazione normativa ora illustrata, ancorche' molto  diversa
 sul   piano   testuale,   dalla   versione  definitiva  della  norma,
 rappresenta un'indicazione particolarmente eloquente  del  fondamento
 con  cui la disposizione in parola e' stata concepita, anche da parte
 dei rappresentanti  statali  in  seno  alla  commissione  paritetica.
 L'intento,  cioe',  non era quello di porre fine alla destinazione di
 risorse statali alle province autonome  (che  lungi  dal  preservarne
 l'autonomia, l'avrebbe gravemente minata) ma quello di evitare che lo
 Stato  potesse  fare  diretto  impiego  di  risorse  finanziarie  sul
 territorio  provinciale,  senza   la   "intermediazione"   costituita
 dall'esercizio delle proprie competenze da parte della provincia.
    13. - Nella seduta del 13 febbraio 1991, la commissione paritetica
 ha valutato le varie formulazioni proposte per l'art. 7 (oggi art. 4)
 del  decreto.  All'esito  della discussione e' stato accolto il testo
 predisposto dal rappresentante della provincia  autonoma  di  Bolzano
 (prof.  Riz),  integrato con quello proposto dal rappresentante della
 provincia di Trento (prof. Onida).
    Il terzo comma  del  testo  normativa  cosi'  approvato  recitava:
 "Salvo quanto previsto dallo statuto e dalle norme di attuazione, (lo
 Stato)  e  gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese
 dirette,  ne'   concedere   -   direttamente   o   indirettamente   -
 finanziamenti  o  contributi  nella  materie  proprie della regione o
 della  provincia  autonoma,  per  attivita'  svolte  nell'ambito  del
 territorio  regionale  e  provinciale"  (cosi'  verbale n. 706 del 13
 febbraio 1991).
    Come e' agevole constatare, anche  in  questa  formulazione  della
 norma,   piu'   articolata  e  piu'  ampia  di  quella  proposta  dal
 rappresentante statale, emerge, anche qui inequivocabilmente, come la
 ratio della norma stessa fosse quella di inibire allo Stato l'impiego
 di risorse sul territorio  provinciale  e  di  ribadire  che  l'unico
 destinatario  immediato  delle risorse statali potesse essere solo la
 provincia, cui spettava di definire l'impiego effettivo dei fondi.
    E' chiarissima, in questo senso, l'espressione  secondo  cui  "gli
 enti  dipendenti  dallo Stato non possono disporre spese dirette, ne'
 concedere (direttamente o indirettamente) finanziamenti e  contributi
 nelle  materie  di  competenze proprie della regione o delle province
 autonome".
    14. - Nella successiva seduta  del  27  febbraio  1991,  il  testo
 normativo  subiva  una  modificazione  alquanto  evidente  sul  piano
 testuale, che tuttavia non modificava la sostanza e  la  ratio  della
 disposizione.
    La  nuova  formulazione recitava: "lo Stato, la regione e le prov-
 ince possono disporre spese e concedere  finanziamenti  o  contributi
 nei  limiti conseguenti dall'applicazione del primo comma", il quale,
 a sua volta, enunciava che gli enti predetti esercitavano le funzioni
 amministrative ad essi  attribuite  dallo  statuto,  dalle  norme  di
 attuazione e dalla legge (coi' verbale n. 707 del 27 febbraio 1991).
    Anche  tale  formulazione  rispecchiava  la ratio normativa dianzi
 illustrata, in quanto essa non precludeva affatto i trasferimenti  di
 risorse  alla  provincia, ma si limitava a ribadire che essi dovevano
 avvenire nei  limiti  e  in  modo  compatibile  con  le  attribuzioni
 assegnate dallo statuto e dalla legge.
    Il  testo  definitivo  della  norma  in  questione  (nel frattempo
 divenuta art. 4 del decreto) e'  stato  approvato  dalla  commissione
 paritetica nella seduta del 13 marzo 1991 (v. relativo verbale). Esso
 e'  molto  vicino  a  quello  approvato originariamente, dal quale si
 differenzia  per  alcune  variazioni  letterali  che  non   alterano,
 tuttavia, il significato e la portata della norma.
    Il testo originario, come si e' visto, e' chiarissimo nel senso di
 non  voler  precludere  il  trasferimento  di  risorse  alle province
 autonome.
   Esso costituisce un rilevante ausilio nella  interpretazione  della
 norma  definitiva,  in  quanto  evidenzia  la  ratio originaria della
 disposizione, che la norma definitiva non puo' certamente aver inteso
 contraddire e tanto meno stravolgere totalmente,  come  implicherebbe
 l'interpretazione    data    dalla    deliberazione    del   Comitato
 interministeriale per la programmazione economica.
    A questo riguardo, e' appena il caso di osservare che se realmente
 si  fosse  inteso  far  luogo  a  tale  radicale  modificazione   del
 significato  normativo,  cio'  non  sarabbe  realmente avvenuto senza
 alcun dibattito in seno alla commissione, dai  cui  verbali,  invece,
 non emerge alcuna discussione sul punto.
    15.  - L'esposizione che precede consente dunque di concludere che
 la norma in esame e' stata concepita sin dall'origine (e dagli stessi
 rappresentanti statali in seno alla commissione paritetica)  come  un
 limite  agli  interventi  diretti  dello  Stato  e non certo come una
 preclusione al trasferimento di  risorse  finanziarie  alle  province
 autonome.
    Essa  e' dunque - giova ripeterlo - volta a preservare l'autonomia
 provinciale dalle ingerenze statali che si verificherebbero  se  allo
 Stato  fossero  consentiti interventi diretti (ovvero non mediati dal
 trasferimento alla provincia) di spesa in favore di soggetti operanti
 nell'ambito  provinciale,  ma  non   reca   alcuna   preclusione   al
 trasferimento di risorse alla provincia.
    16.  - Da quanto precede, emerge che la deliberazione del Comitato
 interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 si
 fonda su un equivoco interpretativo che cade sulla portata  dell'art.
 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992.
    Una  volta  chiarito  il  reale  significato  di  tale norma, deve
 necessariamente concludersi che la deliberazione in esame, escludendo
 la provincia ricorrente dalla concessione delle  risorse  finanziarie
 previste  da  tale programma, lede gravemente l'autonomia finanziaria
 alla provincia stessa e l'ambito delle sue competenze costituzionali.
    17.   -   In   conclusione,   la   deliberazione   del    Comitato
 interministeriale  per  la programmazione economica 21 dicembre 1993,
 impugnata  con  il  presente  atto,  si  fonda  su  di   una   errata
 interpretazione  dell'art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992, e
 - disponendo l'esclusione delle province autonome  dai  finanziamenti
 previsti  dal  programma  triennale  1994-96 per la tutela ambientale
 all'art.  20  della  legge  n.  67/1988  -  viola   le   attribuzioni
 costituzionali  e l'autonomia finanziaria della provincia ricorrente,
 di cui alle norme gia' indicate.