Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2211 del 26 aprile 1994 (all. 1), rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 2 maggio 1994, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta ed ufficiale rogante (rep. n. 17122; all. 2), dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente, contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 recante il "programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale" ed in particolare in relazione all'art. 5.1.1. di tale deliberazione. F A T T O 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme d'attuazione, di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, usi civici, porti lacuali, miniere (comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere) caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia), assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituiti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; addestramento e formazione professionale; rispettivamente nn. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 29 dell'art. 8 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; nonche' di competenza di tipo concorrente in materia di incremento della produzione industriale; utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; igiene e sanita' ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera; art. 9, nn. 8, 9 e 10 ed art. 10 dello statuto di autonomia. Lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce, altresi', alla provincia autonoma di Bolzano l'autonomia finanziaria disciplinata dal titolo sesto (finanze della regione e delle province) e in particolare dagli artt. 69 e segg. e 79. Il bilancio della provincia e' alimentato, oltre che dalle entrate finanziarie proprie, anche dalla finanza derivata, consistente nei trasferimenti di risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi alla provincia per provvedere agli interventi - ordinari e speciali - nelle materie di propria competenza. Al riguardo, la legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di trento e di Bolzano con la riforma tributaria), che a sensi dell'art. 104 dello statuto speciale e' stata varata su "concorde richiesta del Governo, della regione e delle due province di Trento e Bolzano", ha stabilito ed integrato la disciplina statutaria relativa alla finanza provinciale. In particolare l'art. 5 della legge n. 386/1989, dopo avere stabilito al primo comma che "le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti", al secondo comma espressamente aggiunge che "i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province". Non solo: il successivo terzo comma dell'art. 5 aggiunge pure che "per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". Giova anche ricordare, al riguardo, che la disciplina stabilita dall'art. 5 della legge n. 386/1989 e' stata pure richiamata e confermata dalle ultime norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (emanate a conclusione della vertenza sull'attuazione del c.d. "Pacchetto"). Infatti, l'art. 12 primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recita testualmente che "le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate". 2. - Con la deliberazione 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 marzo 1994, concernente il programma triennale 1994-96 per la tutela dell'ambiente il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce il programma triennale per la tutela ambientale, individuando le aree programmate e i settori di intervento (con relative priorita') nonche' le risorse e la ripartizione e i relativi interventi. Al capo V di tale programma il Cipe dichiara che "le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal diritto di beneficiare le risorse finanziarie, dei finanziamenti e dei contributi previsti da tale programma". Per l'esattezza il punto 5.1.1. della deliberazione prevede quanto segue: "5.1. Procedura per le azioni regionali - 5.1.1. Ambito di applicazione. I riferimenti alle Regioni contenuti nella presente sezione si intendono applicabili, in quanto compatibili, alle autorita' di bacino di rilievo nazionale ed agli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per gli interventi di competenza degli stessi. I riferimenti stessi non trovano viceversa applicazione nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale ha stabilito che, nelle materie di competenza delle predette province, le amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere direttamente o indirettamente finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio provinciale". Tale deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, recante il "programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale" e' lesiva delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, la quale solleva conflitto di attribuzione impugnando la deliberazione per il seguente motivo di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, primo comma cifre 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 29; 9, primo comma cifre 8, 9 e 10, 16, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78 e 79 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme di attuazione; violazione dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione; violazione dei principi relativi all'autonomia finanziaria della provincia autonoma di Bolzano di cui al titolo sesto dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, nonche' all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. 1. - Con l'impugnata deliberazione 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-96 per la tutela dell'ambiente, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della repubblica dell'11 marzo 1994, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha stabilito il programma triennale per la tutela ambientale, individuando le aree programmate e i settori di intervento (con relative priorita') nonche' le risorse e la ripartizione e i relativi interventi. Al capo V di tale programma il Cipe dichiara che "le province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal diritto di beneficiare le risorse finanziarie, dei finanziamenti e dei contributi" previsti dal programma. Per l'esattezza il punto 5.1.1. della deliberazione prevede, come detto sopra, che: "I riferimenti alle regioni contenuti nella presente sezione si intendono applicabili, in quanto compatibili, alle autorita' di bacino di rilievo nazionale ed agli enti od organismi di gestione delle aree protette di rilievo nazionale, per gli interventi di competenza degli stessi. I riferimenti stessi non trovano viceversa applicazione nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale ha stabilito che, nelle materie di competenza delle predette province, le amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere direttamente o indirettamente finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio provinciale". 2. - L'impugnata deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e' gravemente lesiva delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, la cui autonomia finanziaria (titolo sesto dello statuto) ed il cui bilancio (art. 84 dello statuto) sono alimentati, oltre che dalle entrate finanziarie proprie, anche dalla finanza derivata, consistente nei trasferimenti di risorse da parte dello Stato, necessari anch'essi alla provincia per provvedere agli interventi - ordinari e speciali - nella materia di propria competenza. L'esclusione dal diritto di beneficiare delle risorse finanziarie operato dalla impugnata deliberazione del Cipe tocca competenze leg- islative ed amministrative di tipo esclusivo che le province autonome di Trento e Bolzano possiedono in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, usi civici, porti lacuali, miniere (comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere) caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia), assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; addestramento e formazione professionale (art. 8, nn. 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 e 29 dello statuto di auonomia) nonche' varie competenze di tipo concorrente assegnate alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di incremento della produzione industriale; utilizzazione delle acque pubbliche; igiene e sanita' ivi comprese l'assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 9, nn. 8, 9 e 10 ed art. 10 dello statuto di autonomia). 3. - E' noto altresi', che lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce, alla provincia autonoma di Bolzano l'autonomia finanziaria disciplinata dal titolo sesto (finanze della regione e delle province artt. 69 e segg.) e che l'art. 79 dello statuto prevede espressamente che "l'artt. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e Bolzano" per cui il diritto di ottenere dallo Stato "contributi speciali per provvedere a scopi determinati" (art. 119 della Costituzione) e' costituzionalmente garantito. 4. - Oltre che nello statuto speciale di autonomia e nella Costituzione, la garanzia che, al di la' delle entrate finanziarie proprie, la provincia partecipera' anche alla finanza derivata (cioe' a trasferimenti di risorse da parte dello Stato, necessari alla provincia per provvedere agli interventi - ordinari e speciali - nelle materie di propria competenza) e' stato ribadito dalla legge rinforzata 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), che a sensi dell'art. 104 dello statuto speciale e' stata varata su "concorde richiesta del Governo, della regione e delle due province di Trento e Bolzano". Quersta legge rinforzata che ha stabilito ed integrato la disciplina statutaria relativa alla finanza provinciale prevede espressamente che "le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti", al secondo comma espressamente aggiunge che "i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province". Non solo: il successivo terzo comma dell'art. 5 aggiunge che "per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al secondo comma, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". 5. - Giova aggiungere che la disciplina stabilita dall'art. 5 della legge n. 386/1989 e' stata richiamata e confermata anche dalle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige varate a conclusione ed in attuazione del c.d. "Pacchetto". Infatti, l'art. 12, primo comma, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recita testualmente che "le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate". 6. - La deliberazione del Cipe 21 dicembre 1993 qui impugnata dichiara nell'art. 5.1.1. di escludere le due province autonome di Trento e Bolzano dall'ambito di applicazione del programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale "in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs 266/1992. Questa interpretazione data dalla deliberazione impugnata e' palesemente errata e lisiva delle attribuzioni costituzionali e dell'autonomia finanziaria della provincia ricorrente. A prescidendere dal fatto che la norma dell'art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992 non puo' essere (e tantomeno puo' essere interpretato) in contrasto con i principi che regolano l'autonomia finanziaria delle due province autonome di Trento e Bolzano, il significato della norma legislativa in questione - la quale non e' contenuta nell'apposito decreto legislativo contenente le norme d'attuazione in materia finanziaria (che come vedremo e' invece il n. 268 del 16 marzo 1992 - non e' gia' quello di escludere le province autonome dai finanziamenti disposti a favore delle regioni dalle leggi "di settore", nelle materie di competenza provinciale. La ragione d'essere della disciplina contenuta nell'art. 4 (come si ricava agevolmente anche dai lavori preparatori), ed anche nel suo ultimo comma, e' piuttosto quella di impedire allo Stato ogni intervento nelle materie di competenza propria delle Province, anche attraverso l'esercizio attivo di poteri di intervento finanziario. Con essa, in particolare, si e' inteso anche escludere che, nel territorio provinciale, lo Stato potesse concedere finanziamenti a soggetti terzi, nei cui confronti la competenza a concedere finanziamenti e' invece delle province autonome; ma non si e' certo inteso escludere che i finanziamenti potessero affluire alle province in base a leggi di settore, perche' poi le province stesse li utilizzassero per finanziare ed effettuare gli interventi di propria competenza. 7. - Che sia questa la (sola) interpretazione corretta della disposizione legislativa in questione, oltre che dalla ratio della complessiva disciplina in cui essa si iscrive, e' del resto confermato dal fatto stesso - gia' ricordato - che essa non e' contenuta nel d.lgs. n. 268/1992 (in pari data) recante le ultime norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige specificamente dedicate alla finanza regionale e provinciale (ed ai rapporti finanziari con lo Stato): come, invece, sicuramente sarebbe accaduto se realmente quella disposizione, avendo il significato che la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica oggi vorrebbe attribuirsi, fosse stata diretta ad introdurre una innovazione cosi' rilevante alla disciplina dei rapporti finanziari fra Stato e province autonome (e cosi' gravemente incisiva per le finanze di queste ultime). 8. - Non solo, vi e' poi anche un argomento testuale, che impedisce l'accoglimento della tesi interpretativa del Governo in ordine all'art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992 e, ad un tempo, conferma l'esattezza della diversa interpretazione dinanzi formulata. L'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992, infatti, nello stabilire il divieto di interventi dello Stato nelle materie di competenza regionale o provinciale, recita preliminarmente: "Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme d'attuazione, nelle materie ..". Cio' significa, dunque, che resta fermo anche quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989 in ordine alle assegnazioni alle province autonome dei finanziamenti recati da leggi di settore. Ma appunto cio' e' del tutto incompatibile con la tesi interpretativa che il Cipe pretenderebbe di imporre, la quale - escludendo quelle assegnazioni - postula l'abrogazione dello stesso art. 5, secondo comma, della legge n. 386/1989. Infine, l'esattezza di quanto sin qui sostenuto - ed in particolare del fatto che l'art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992 non ha inteso affatto escludere la provincia dall'assegnazione dei finanziamenti disposti a favore delle regioni da leggi statali di settore nelle materie di propria competenza - trova ulteriore e definitiva conferma nel gia' citato art. 12, primo comma, del d.lgs. n. 268/1992, secondo cui "le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stessse non sono espressamente richiamate". Dunque, l'assegnazione alla provincia ricorrente dei finanziamenti disposti a favore delle regioni da leggi di settore, ed il persistente vigore del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989, non solo risultano confermati dalla testuale formulazione dello stesso art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992, ma sono addirittura espressamente sanciti dall'art. 12 del d.lgs. n. 268/1992. Quest'ultimo decreto (entrato in vigore lo stesso giorno del coevo decreto n. 266/1992, ma successivo come numerazione), che e' proprio quello dedicato alla disciplina dei rapporti finanziari fra lo Stato e le procince autonome, ribadendo (e semmai ampliando) l'applicabilita' dei commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge n. 386/1989, al tempo stesso ribadisce la necessita' che alla provincia vengano assegnati i finanziamenti disposti da leggi statali di settore, e quindi impedisce qualsivoglia diversa interpretazione che si volesse trarre (come appunto vorrebbe il Cipe) dall'art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992. 9. - Una volta accolta la premessa che l'art. 4 in esame e' indubbiamente volta a tutelare l'ambito di autonomia delle province autonome preservandola da interferenze statali, e' agevole concludere che se questa e' la funzione della norma, essa non puo' certamente essere interpretata nel senso della deliberazione impugnata. Non si puo' non riconoscere, infatti, che se la disposizione in esame avesse lo scopo di precludere - come afferma il Cipe - il trasferimento di fondi alle province autonome, ed anzi di interrompere definitivamente, a partire dalla sua entrata in vigore, il trasferimento di risorse prima assegnate, essa, lungi dall'assolvere alla funzione di preservare l'autonomia provinciale (che pure pacificamente le si riconosce), produrrebbe l'effetto di ridurla (nel suo aspetto finanziario), fino a pregiudicarla gravemente. Ove l'art. 4 avesse realmente la finalita' di precludere allo Stato il trasferimento di risorse alle provincie autonome, tale preclusione dovrebbe operare in via generale, con l'assurda conclusione di una repentina e totale cessazione di erogazioni in tutte le materie di competenza provinciale, con gli effetti negativi, in termini di limitazione dell'autonomia finanziaria della provincia, facilmente intuibili. E' agevole ripetere, peraltro, che una simile interpretazione si pone in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 386/1989. 10. - Se quanto abbiamo osservato e' esatto (come riteniamo) deve concludersi che l'unica interpretazione possibile dell'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992 e' nel senso che la norma, nell'intento di tutelare l'ambito di autonomia e le attribuzioni della provincia, abbia inteso precludere allo Stato l'erogazione di spese e la concessione di finanziamenti - nelle materie di competenza provinciale - in favore di soggetti terzi (pubblici o privati), che operino nel territorio provinciale. E' questa l'unica interpretazione compatibile con la finalita' di preservare l'autonomia della provincia da interferenze statali. Ed, infatti, nelle materie di sua competenza, la provincia e' titolare della potesta' legislativa e delle funzioni amministrative. In quelle materie, dunque, solo la provincia puo' legiferare (sia pure nei limiti stabiliti dagli artt. 4 e 5 dello statuto) e amministrare. In tali competenze rientra evidentemente anche il potere di disciplinare e di adottare le scelte amministrative in ordine alla ridistribuzione e all'impiego all'interno del territorio provinciale, delle spese e dei finanziamenti erogati dallo Stato. Se in quelle materie, allo Stato fosse riconosciuta la facolta' di disporre ed erogare finanziamenti o di disporre interventi di spesa in favore di soggetti che operano nell'ambito provinciale, si realizzerebbe senz'altro una lesione delle competenze provinciali sotto un duplice profilo: da una parte, infatti, lo Stato svolgerebbe in concreto funzioni costituzionalmente assegnate alla provincia (che, come si e' visto, e' l'unico soggetto competente a disciplinare ed a operare scelte sull'impiego dei fondi); dall'altra esso di ingerirebbe inevitabilmente nello svolgimento, nel territorio della provincia, di attivita' (pubbliche o private) attinenti alle materie di competenza provinciale, con cio' realizzando un'interferenza nell'esercizio delle stesse. Dunque la finalita' perseguita dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992 e' non gia' quella di precludere allo Stato il trasferimento di risorse alle province autonome, ma quella di preservare l'ambito della loro autonomia da ogni interferenza, vincolando lo Stato ad astenersi dall'operare interventi di spesa diretta nella provincia e dal destinare risorse in favore di altri soggetti se non della provincia stessa, cui spettano poi le scelte relative al loro impiego e alla loro ridistribuzione all'interno del territorio provinciale. In altri termini, la norma in questione deve essere interpretata nel senso, coerente con i principi dell'autonomia finanziaria, che le risorse debbano essere destinate dallo Stato in via esclusiva alle province, le quali sono competenti a decidere la loro gestione e il loro impiego nei relativi settori. 11. - Tale interpretazione e' altresi' confortata da un ulteriore elemento testuale. A ben vedere, la circostanza che l'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992, rechi le espressioni "spese" "finanziamenti" e "contributi", costituisce un ulteriore indice revelatore dell'effettiva portata della norma. Se la norma avesse inteso precludere i trasferimenti di risorse alla province autonome, non avrebbe certamente adottato le espressioni "disporre spese" e "concedere finanziamenti e contributi", che non possono riferirsi alle province autonome di Trento e Bolzano (rispetto alle quali il finanziamento statale si esplica appunto attraverso lo strumento dei trasferimenti), ma implicano un'erogazione in favore di specifici soggetti terzi. E' dunque, questa tipologia di erogazioni finanziarie, e non certo gli ordinari trasferimenti alle province, che la norma intende precludere. 12. - L'interpretazione ora fornita, trova sicura conferma anche nell'esame dei lavori preparatori al d.lgs n. 266/1992, e precisamente nei verbali dei lavori della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto di autonomia. Sembra utile, in primo luogo, rilevare che della norma in questione (originariamente prevista come art. 7 del decreto) erano state predisposte tre diverse formulazioni, proposte, rispettivamente, dai rappresentanti dello Stato e delle province autonome di Bolzano e Trento. Mentre le formulazioni originarie proposte da questi ultimi risultano sostanzialmente coincidenti, quella proposta dal rappresentante dello Stato in seno alla commissione se ne discosta notevolmente. Essa reca l'epigrafe "aiuti alle imprese" e dispone l'inapplicabilita' nel territorio regionale delle norme statali che prevedono la concessione, da parte dello Stato, di sovvenzioni, agevolazioni creditizie e aiuti di qualsiasi specie in favore di imprese (agricole e di altro genere). La formulazione normativa ora illustrata, ancorche' molto diversa sul piano testuale, dalla versione definitiva della norma, rappresenta un'indicazione particolarmente eloquente del fondamento con cui la disposizione in parola e' stata concepita, anche da parte dei rappresentanti statali in seno alla commissione paritetica. L'intento, cioe', non era quello di porre fine alla destinazione di risorse statali alle province autonome (che lungi dal preservarne l'autonomia, l'avrebbe gravemente minata) ma quello di evitare che lo Stato potesse fare diretto impiego di risorse finanziarie sul territorio provinciale, senza la "intermediazione" costituita dall'esercizio delle proprie competenze da parte della provincia. 13. - Nella seduta del 13 febbraio 1991, la commissione paritetica ha valutato le varie formulazioni proposte per l'art. 7 (oggi art. 4) del decreto. All'esito della discussione e' stato accolto il testo predisposto dal rappresentante della provincia autonoma di Bolzano (prof. Riz), integrato con quello proposto dal rappresentante della provincia di Trento (prof. Onida). Il terzo comma del testo normativa cosi' approvato recitava: "Salvo quanto previsto dallo statuto e dalle norme di attuazione, (lo Stato) e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese dirette, ne' concedere - direttamente o indirettamente - finanziamenti o contributi nella materie proprie della regione o della provincia autonoma, per attivita' svolte nell'ambito del territorio regionale e provinciale" (cosi' verbale n. 706 del 13 febbraio 1991). Come e' agevole constatare, anche in questa formulazione della norma, piu' articolata e piu' ampia di quella proposta dal rappresentante statale, emerge, anche qui inequivocabilmente, come la ratio della norma stessa fosse quella di inibire allo Stato l'impiego di risorse sul territorio provinciale e di ribadire che l'unico destinatario immediato delle risorse statali potesse essere solo la provincia, cui spettava di definire l'impiego effettivo dei fondi. E' chiarissima, in questo senso, l'espressione secondo cui "gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese dirette, ne' concedere (direttamente o indirettamente) finanziamenti e contributi nelle materie di competenze proprie della regione o delle province autonome". 14. - Nella successiva seduta del 27 febbraio 1991, il testo normativo subiva una modificazione alquanto evidente sul piano testuale, che tuttavia non modificava la sostanza e la ratio della disposizione. La nuova formulazione recitava: "lo Stato, la regione e le prov- ince possono disporre spese e concedere finanziamenti o contributi nei limiti conseguenti dall'applicazione del primo comma", il quale, a sua volta, enunciava che gli enti predetti esercitavano le funzioni amministrative ad essi attribuite dallo statuto, dalle norme di attuazione e dalla legge (coi' verbale n. 707 del 27 febbraio 1991). Anche tale formulazione rispecchiava la ratio normativa dianzi illustrata, in quanto essa non precludeva affatto i trasferimenti di risorse alla provincia, ma si limitava a ribadire che essi dovevano avvenire nei limiti e in modo compatibile con le attribuzioni assegnate dallo statuto e dalla legge. Il testo definitivo della norma in questione (nel frattempo divenuta art. 4 del decreto) e' stato approvato dalla commissione paritetica nella seduta del 13 marzo 1991 (v. relativo verbale). Esso e' molto vicino a quello approvato originariamente, dal quale si differenzia per alcune variazioni letterali che non alterano, tuttavia, il significato e la portata della norma. Il testo originario, come si e' visto, e' chiarissimo nel senso di non voler precludere il trasferimento di risorse alle province autonome. Esso costituisce un rilevante ausilio nella interpretazione della norma definitiva, in quanto evidenzia la ratio originaria della disposizione, che la norma definitiva non puo' certamente aver inteso contraddire e tanto meno stravolgere totalmente, come implicherebbe l'interpretazione data dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. A questo riguardo, e' appena il caso di osservare che se realmente si fosse inteso far luogo a tale radicale modificazione del significato normativo, cio' non sarabbe realmente avvenuto senza alcun dibattito in seno alla commissione, dai cui verbali, invece, non emerge alcuna discussione sul punto. 15. - L'esposizione che precede consente dunque di concludere che la norma in esame e' stata concepita sin dall'origine (e dagli stessi rappresentanti statali in seno alla commissione paritetica) come un limite agli interventi diretti dello Stato e non certo come una preclusione al trasferimento di risorse finanziarie alle province autonome. Essa e' dunque - giova ripeterlo - volta a preservare l'autonomia provinciale dalle ingerenze statali che si verificherebbero se allo Stato fossero consentiti interventi diretti (ovvero non mediati dal trasferimento alla provincia) di spesa in favore di soggetti operanti nell'ambito provinciale, ma non reca alcuna preclusione al trasferimento di risorse alla provincia. 16. - Da quanto precede, emerge che la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993 si fonda su un equivoco interpretativo che cade sulla portata dell'art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 266/1992. Una volta chiarito il reale significato di tale norma, deve necessariamente concludersi che la deliberazione in esame, escludendo la provincia ricorrente dalla concessione delle risorse finanziarie previste da tale programma, lede gravemente l'autonomia finanziaria alla provincia stessa e l'ambito delle sue competenze costituzionali. 17. - In conclusione, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, impugnata con il presente atto, si fonda su di una errata interpretazione dell'art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 266/1992, e - disponendo l'esclusione delle province autonome dai finanziamenti previsti dal programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale all'art. 20 della legge n. 67/1988 - viola le attribuzioni costituzionali e l'autonomia finanziaria della provincia ricorrente, di cui alle norme gia' indicate.