ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto  di  attribuzione  fra
 poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
 Tribunale  di  Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati,
 con ricorso depositato in Cancelleria il 30 aprile 1993  ed  iscritto
 al n. 45 del registro di ammissibilita' conflitti;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 maggio 1993 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che con ricorso depositato il 30 aprile 1993  (Reg.  Amm.
 Confl.  n.  45  del  1993)  la  Procura  della  Repubblica  presso il
 Tribunale di Caltanissetta ha sollevato conflitto di attribuzione fra
 poteri dello Stato - pubblico ministero e Camera dei  deputati  -  in
 ordine  alla  restituzione  da  parte  della Camera dei deputati, per
 mancata osservanza del termine di cui all'art. 344, primo comma,  del
 codice  di  procedura  penale,  degli atti relativi alla richiesta di
 autorizzazione  a  procedere  avanzata  dalla  stessa   Procura   nei
 confronti  del  deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato
 di cui agli artt. 353 del codice penale  e  7  del  decreto-legge  13
 maggio  1991,  n.  152,  convertito  con modificazioni dalla legge 12
 luglio 1991, n. 203 (turbata liberta' degli incanti, pluriaggravata),
 nonche' per concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice
 penale e 7 del citato decreto-legge n. 152 del 1991  (corruzione  per
 un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata);
      che  si chiede a questa Corte di voler dichiarare che non spetta
 alla Camera dei  deputati  restituire  -  per  mancato  rispetto  del
 termine  di  cui  all'art.  344, primo comma, del codice di procedura
 penale -  gli  atti  relativi  alla  richiesta  di  autorizzazione  a
 procedere  nei confronti di un deputato "senza adottare una decisione
 di  merito,  ancorche'  negativa   o,   quantomeno,   una   decisione
 interlocutoria";
      che,   secondo   la  procura  ricorrente,  il  provvedimento  di
 restituzione degli atti adottato dalla Camera dei  deputati  ha  leso
 l'attribuzione  del  pubblico  ministero  consistente nell'obbligo di
 esercitare l'azione penale;
      che, ai fini della ammissibilita' del conflitto, con riferimento
 al profilo soggettivo  della  legittimazione  dell'organo,  l'ufficio
 ricorrente  -  nella sua veste di pubblico ministero territorialmente
 competente per le indagini - afferma di essere il titolare  esclusivo
 dell'azione   penale  e  percio'  l'organo  competente  a  dichiarare
 definitivamente la volonta' del potere cui appartiene;
      che,  sempre  ai  fini  dell'ammissibilita'  del  conflitto,  il
 pubblico  ministero  ricorrente  osserva  anche,  con  riferimento al
 profilo  oggettivo,  che  sussiste  la  natura   costituzionale   del
 conflitto,  dal momento che la Camera dei deputati avrebbe superato i
 confini delle sue attribuzioni e paralizzato l'esercizio  dell'azione
 penale,  in  violazione  della  "delimitazione  delle  ...  sfere  di
 attribuzione" del pubblico ministero e del Parlamento  dettate  dagli
 artt. 68, secondo comma, 107, quarto comma, 108, secondo comma, e 112
 della Costituzione;
      che,   in   subordine,   il   ricorrente   -   nell'ipotesi   di
 inammissibilita' del proposto conflitto - ha sollecitato la  Corte  a
 sollevare  dinanzi  a se' la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 344,  primo  comma,  del  codice  di  procedura  penale  in
 riferimento  agli artt. 3, primo comma, 25, 68, secondo comma, 112, e
 119 (recte 109) della Costituzione "nella parte in cui si prevede che
 il  termine  entro  cui  il  pubblico   ministero   deve   richiedere
 l'autorizzazione  a  procedere  contro  un  parlamentare indagato sia
 stabilito a pena di decadenza dall'esercizio dell'azione penale".
    Considerato che ricorrono i requisiti di  cui  all'art.  37  della
 legge  11  marzo  1953,  n.  87, ai fini della configurabilita' di un
 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui  risoluzione
 spetta a questa Corte;
      che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
 insorto  il  conflitto  e'  abilitato  ad  esercitare, nella materia,
 attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e
 112 della Costituzione);
      che,  inoltre,  e'  lamentata  in   concreto   la   lesione   di
 un'attribuzione   costituzionalmente   garantita,   quale  e'  quella
 conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico  ministero  in
 tema   di   iniziativa   ed   esercizio  dell'azione  penale  e  che,
 nell'assolvimento  di  tale  funzione, il pubblico ministero dichiara
 definitivamente la volonta' del potere cui appartiene;
      che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa  sede
 ammissibile,  mentre,  atteso il carattere di mera delibazione, senza
 contraddittorio,  della  presente  pronuncia,  resta  impregiudicata,
 secondo  la  costante  giurisprudenza di questa Corte, ogni ulteriore
 decisione anche in punto di ammissibilita'.