ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Sicilia approvata il 23 dicembre 1992  dall'Assemblea  regionale  dal
 titolo "Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32
 concernente  nuove  norme in materia di personale e di organizzazione
 dei servizi delle unita' sanitarie  locali  e  norme  in  materia  di
 personale    dell'istituto    materno   infantile   del   policlinico
 dell'Universita' di Palermo", promosso con  ricorso  del  Commissario
 dello  Stato  per  la Regione Sicilia notificato il 31 dicembre 1992,
 depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993 ed iscritto al n.  2  del
 registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente,
 e l'Avvocato Francesco Torre per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana  sospetta
 che  la  legge  regionale,  approvata  il  23  dicembre  1992  (Norme
 integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32,  concernente
 nuove  norme  in materia di personale e di organizzazione dei servizi
 delle Unita'  sanitarie  locali  e  norme  in  materia  di  personale
 dell'Istituto  materno  infantile del Policlinico dell'Universita' di
 Palermo), si ponga in contrasto con  gli  artt.  3,  51,  81,  quarto
 comma,  97,  primo  e  terzo  comma,  della Costituzione, nonche' con
 l'art. 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale,  come  attuato
 dall'art.  39  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
 servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del  d.P.R.  20  dicembre
 1979,  n.  761  (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie
 locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56  (Norme
 sull'organizzazione del mercato del lavoro).
    Il  ricorrente  -  dopo  aver  ricordato  che  l'atto impugnato e'
 diretto a modificare la gia' citata legge regionale n. 32  del  1987,
 la  quale prevedeva l'istituzione di un contingente aggiuntivo di 250
 unita' (244 medici e 6 biologi) nell'ambito del ruolo unico regionale
 del servizio sanitario regionale, da assegnare  all'unita'  sanitaria
 locale  n.  58  con  utilizzazione  esclusiva  presso  il policlinico
 dell'universita' di Palermo - prospetta, innanzitutto, la  violazione
 del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art.
 97 della Costituzione) da parte dell'art. 1, primo comma, della legge
 impugnata,  il  quale  aumenta  il predetto contingente di 206 unita'
 appartenenti alla quarta qualifica funzionale del personale sanitario
 (agenti socio-sanitari).Secondo  il  Commissario  dello  Stato,  tale
 aumento  sarebbe  ingiustificato, in quanto sarebbe dettato, non gia'
 da esigenze di funzionamento delle strutture universitarie, bensi' da
 ragioni  di  carattere  meramente  occupazionale.  Inoltre,  esso  si
 porrebbe  in  contrasto  con  la  situazione economico-finanziaria in
 atto, che richiederebbe, al contrario, un drastico contenimento della
 spesa  pubblica  relativa  al  personale dipendente, specialmente nel
 settore sanitario.
    L'art. 2 della legge impugnata - il quale prevede che in  sede  di
 prima  applicazione  i  posti siano coperti mediante l'utilizzo della
 graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a  posti  di
 agente   socio-sanitario  indetto  dall'universita'  di  Palermo  con
 decreto  rettoriale  del  22  ottobre  1986,  n.  90,  e   successive
 modificazioni - esorbiterebbe dai limiti previsti all'esercizio della
 potesta'  legislativa  regionale  relativa alla sanita' e conterrebbe
 una disparita' di trattamento. Sotto il primo  profilo,  infatti,  il
 ricorrente  sottolinea  che  la  graduatoria  indicata  dall'articolo
 impugnato, peraltro relativa a un concorso ormai remoto, e' da  tempo
 scaduta.  In  ogni caso, vertendosi nella sub-materia del trattamento
 giuridico del personale del servizio sanitario e riferendosi pertanto
 a un settore affidato a una competenza di mera attuazione,  l'art.  2
 si  porrebbe in contrasto con l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 e
 con l'art. 12 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonche' con l'art. 16 della
 legge n. 56  del  1987,  che  impongono  il  ricorso  alle  liste  di
 collocamento  per  la  copertura  di  posti come quelli in questione.
 Sotto quest'ultimo  profilo,  sussisterebbe  anche  un'ingiustificata
 disparita'  di  trattamento fra gli idonei al concorso del 1986 e gli
 iscritti alle liste di collocamento, a danno di questi ultimi.
    Anche l'art. 3 - il quale prevede, al primo  comma,  un  ulteriore
 aumento  del  contingente  indicato  all'art. 1, pari a 39 unita' (16
 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici amministrativi), "al fine
 di garantire la continuazione della  gestione  sanitaria,  tecnica  e
 amministrativa   dell'Istituto   materno  infantile  del  Policlinico
 dell'Universita' degli studi di Palermo" - si porrebbe  in  contrasto
 con  i  principi ispiratori stabiliti dall'art. 39 della legge n. 833
 del 1978, dal  momento  che  l'aumento  del  personale  ivi  previsto
 sarebbe  finalizzato  ad esigenze diverse da quelle assistenziali, le
 quali sono le sole assegnate alla cura della regione.
    Al secondo comma, il medesimo  art.  3  stabilisce  per  la  prima
 copertura  dei  posti  istituiti  nel  comma precedente una deroga al
 principio del concorso pubblico, autorizzando la unita' sanitaria lo-
 cale n. 58 a bandire  un  concorso  riservato  al  personale  che  ha
 prestato  servizio presso il suddetto istituto in forza dei contratti
 triennali previsti dall'art. 26 del d.P.R. n. 382 del  1980.  Secondo
 il  Commissario dello Stato, tale deroga sarebbe illegittima, poiche'
 privilegerebbe soggetti che avevano iniziato un rapporto contrattuale
 con l'universita' con modalita' procedurali prive  di  pubblicita'  e
 non comportanti l'imparziale selezione propria del concorso pubblico.
 Inoltre,  la  stessa  disposizione  impugnata  eluderebbe il divieto,
 previsto dall'art. 26 del  d.P.R.  n.  382  del  1980,  di  stipulare
 contratti  con  tecnici  per  un  periodo  superiore  a tre anni e di
 rinnovarli con le stesse persone.
    Infine, il  ricorrente  contesta  la  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  1,  secondo  comma,  e  3, u.c., sotto il profilo della
 violazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  dal
 momento   che   la  legge  impugnata  non  indica  l'ammontare  degli
 emolumenti relativi al nuovo  personale,  di  modo  che  si  potrebbe
 andare  oltre  il limite del debito della Regione verso l'Universita'
 fissato in forza della convenzione prevista dall'art. 39  del  d.P.R.
 n. 382 del 1980.
    2.  -  Si  e'  regolarmente  costituita  in  giudizio  la  Regione
 siciliana per chiedere che il ricorso sia rigettato ovvero dichiarato
 inammissibile in relazione  alle  censure  mosse  all'art.  1.  Sotto
 quest'ultimo   profilo,   la   Regione  fonda  la  sua  richiesta  di
 inammissibilita', sostenendo che il riferimento a presunte  finalita'
 occupazionali  e  alle  esigenze  di contenimento delle spese attiene
 esclusivamente  a  osservazioni  relative  al  merito  della   scelta
 legislativa, non gia' alla sua legittimita'.
    In  relazione  alla  pretesa  violazione  del  principio  del buon
 andamento (art. 97  della  Costituzione),  la  difesa  della  Regione
 osserva  che  la  legge impugnata completa il disegno iniziato con la
 legge n. 32 del 1987, la quale, aumentando la dotazione del personale
 medico, aveva determinato una mancanza di inservienti e di ausiliari.
 Inoltre, la resistente sottolinea che  le  regioni,  ai  sensi  degli
 artt. 11 e 47 della legge n. 833 del 1978, sono competenti in materia
 di  organico delle unita' sanitarie locali. Piu' in particolare, poi,
 la stessa Regione precisa che l'entita'  dei  nuovi  posti  e'  stata
 determinata   dall'universita'   e  che  tale  valutazione  e'  stata
 condivisa dal Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica,
 il   quale,  nel  privilegiare  l'utilizzo  dei  c.d.  trimestralisti
 rispetto alle nuove assunzioni, ha implicitamente riconosciuto che il
 policlinico ha bisogno di 206 unita' di personale in piu'.
    Riguardo alle censure mosse all'art. 2, la resistente,  dopo  aver
 osservato  che  il d.P.R. n. 761 del 1979 e' ormai superato dall'art.
 16 della legge n. 56 del 1987, che prevede l'utilizzo delle liste  di
 collocamento,  ritiene che quest'ultimo articolo, nel privilegiare un
 criterio di selezione di natura assistenziale rispetto  al  principio
 del pubblico concorso, non puo' comunque essere anteposto all'art. 97
 della  Costituzione,  che  privilegia, invece, la regola del pubblico
 concorso per le assunzioni nella pubblica amministrazione.
    Per quel che concerne i dubbi di costituzionalita'  sollevati  nei
 confronti  dell'art.  3, la Regione sostiene che le convenzioni indi-
 cate nell'art. 39 della legge  n.  833  del  1978  hanno  come  scopo
 primario  la  disciplina  dell'apporto  delle facolta' di medicina al
 settore assistenziale. Sicche' non puo' lamentarsi  che  il  predetto
 art.  39  sia  violato da una legge regionale, come quella impugnata,
 che mira a garantire, fra l'altro, la continuazione di una  rilevante
 e  qualitativamente  elevata attivita' di assistenza sanitaria, quale
 quella svolta dall'istituto  materno  infantile  dell'universita'  di
 Palermo.    Ne',    continua    la    Regione,    puo'   individuarsi
 un'illegittimita' costituzionale  nella  previsione  di  un  concorso
 riservato ai c.d. contrattisti, poiche' questi ultimi, essendo coloro
 che  hanno  finora  permesso lo svolgimento della rilevante attivita'
 assistenziale erogata dall'istituto, sono  sicuramente  dotati  della
 professionalita'  propria  dei  vincitori  di  concorso. Ne' andrebbe
 sottovalutato, sempre  secondo  la  Regione,  il  fatto  che,  se  il
 predetto  istituto  dovesse cessare dall'utilizzare i "contrattisti",
 risulterebbe  gravemente  pregiudicata  l'erogazione  dell'assistenza
 sanitaria, con lesione, questa volta effettiva, di quelle "condizioni
 particolari"  e degli "interessi propri della Regione", che l'art. 17
 dello Statuto speciale affida alla potesta' legislativa concorrente.
    Infine, sull'asserita violazione dell'art. 81, quarto comma, della
 Costituzione,  la  resistente  osserva  che  nel bilancio del 1992, a
 fronte di una spesa di 350 miliardi per le convenzioni previste dalla
 legge n. 833 del 1978, la spesa per il policlinico di Palermo ammonta
 soltanto a 117 miliardi di lire.
    3. - In  prossimita'  dell'udienza  il  ricorrente  ha  presentato
 un'ulteriore  memoria,  con la quale, oltre a ribadire argomenti gia'
 svolti nel ricorso, ha sottolineato, in particolare, che l'esclusione
 del concorso pubblico per la prima copertura  dei  posti  rivelerebbe
 una finalita' clientelare e che la legge impugnata, al pari di quella
 precedente  del  1987,  interverrebbe  nel campo della ricerca medica
 applicata anziche' in  quello  dell'assistenza  svolta  dalle  unita'
 sanitarie  locali.  Infine,  per  quel  che concerne la previsione di
 nuovi posti, il Commissario dello Stato rileva che la violazione  del
 principio  del  buon andamento risulterebbe anche dal mancato ricorso
 alla  mobilita'  e  alla  verifica  di  corrispondenza  tra  i  posti
 ricoperti  dai  dipendenti collocati a riposto e quelli relativi alle
 nuove unita' da assumere.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e   depositato   il
 Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  ha  sollevato
 distinte questioni di legittimita' costituzionale nei confronti della
 legge regionale, approvata dall'Assemblea siciliana  il  23  dicembre
 1992,  dal  titolo "Norme integrative della legge regionale 27 maggio
 1987,  concernente  nuove  norme  in  materia  di  personale   e   di
 organizzazione  dei  servizi delle Unita' sanitarie locali e norme in
 materia di personale dell'Istituto materno infantile del  policlinico
 dell'Universita'  di Palermo". Secondo il ricorrente, tale legge, nei
 suoi singoli articoli, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3,  51,
 81,  quarto  comma,  97,  primo  e  terzo  comma, della Costituzione,
 nonche'  con  l'art.  17  dello  Statuto  speciale  per  la   Regione
 siciliana,   che   conferisce   a  quest'ultima  competenze  di  tipo
 concorrente in materia di "igiene e sanita' pubblica" (lettera b), di
 "assistenza  sanitaria"  (lettera  c)  e  di  "istruzione   media   e
 universitaria"   (lettera  d)  e,  in  particolare,  con  i  principi
 fondamentali stabiliti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978,  n.
 833  (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dall'art. 12 del
 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale  delle
 unita' sanitarie locali) e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
    2.  -  Non  fondata e' la questione di legittimita' costituzionale
 che il Commissario dello Stato ha sollevato nei  confronti  dell'art.
 1,  primo  comma,  della legge impugnata per violazione del principio
 del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art.
 97 della Costituzione.
    L'art. 1, primo comma, della legge regionale contestata stabilisce
 che, al fine di "soddisfare le esigenze delle strutture e unita'  op-
 erative  del policlinico dell'Universita' degli studi di Palermo", il
 contingente aggiuntivo di medici e di biologi, istituito  nell'ambito
 del  ruolo  unico  del servizio sanitario regionale dalla legge della
 Regione siciliana n. 32 del 1987, va  integrato  con  206  unita'  di
 personale  appartenente all'area funzionale socio-sanitaria.  Secondo
 il ricorrente Commissario dello Stato, tale incremento si porrebbe in
 contrasto con le esigenze  del  buon  andamento  dell'amministrazione
 pubblica,   sia  perche'  sarebbe  dettato  da  motivi  di  carattere
 meramente    occupazionale   anziche'   da   ragioni   attinenti   al
 funzionamento   delle   strutture    universitarie,    sia    perche'
 comporterebbe  un  aumento  di  spesa  pubblica  in  presenza  di una
 congiuntura   economico-finanziaria   che   richiede,   invece,    il
 contenimento delle erogazioni di denaro pubblico. Contro le ricordate
 censure    la    Regione   siciliana   ha,   innanzitutto,   eccepito
 l'inammissibilita' del ricorso, trattandosi di osservazioni attinenti
 al merito delle  scelte  politiche  proprie  del  legislatore  e,  in
 secondo  luogo,  ha  argomentato  per  l'infondatezza  delle  censure
 stesse, ritenendo che l'incremento di personale disposto sia coerente
 tanto con il programma di ristrutturazione iniziato con la precedente
 legge n. 32  del  1987,  quanto  con  le  esigenze  di  funzionalita'
 manifestate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
 con  specifico  riferimento  al numero dei dipendenti del policlinico
 dell'Universita' di Palermo.
    L'eccezione d'inammissibilita' formulata dalla  Regione  siciliana
 non  puo'  essere  condivisa,  poiche'  il  riferimento  operato  dal
 ricorrente alle finalita' sociali della legge contestata e al  quadro
 di  politica  economica  nel  quale  s'inserisce la legge medesima e'
 indubbiamente  funzionale  al  tentativo  di  dimostrare   l'asserita
 violazione  del  principio  del  buon andamento e, in particolare, la
 pretesa arbitrarieta' o irragionevolezza della scelta effettuata  dal
 legislatore  regionale  in  vista  del  perseguimento di obiettivi di
 efficienza e di razionalita' operativa. Quel  riferimento,  in  altri
 termini,  e'  necessario  al  fine  di mettere in luce l'esistenza di
 eventuali sintomi di irragionevolezza della disposizione  contestata.
 E,  in  effetti,  corrisponde  al  consolidato orientamento di questa
 Corte ritenere che, al fine di accertare  l'asserita  violazione  del
 principio  del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97
 della Costituzione), occorre dimostrare la palese arbitrarieta' o  la
 manifesta irragionevolezza della disposizione contestata in relazione
 al  rispetto  del  valore  dell'efficienza dell'azione amministrativa
 (v., da ultimo, la sent. n. 250 del 1993).
    Sotto  quest'ultimo  profilo,   non   puo'   essere   accolta   la
 prospettazione  del  Commissario  dello  Stato  relativa alla pretesa
 violazione dell'art. 97 della Costituzione, poiche'  la  disposizione
 contestata non risulta manifestamente irragionevole, una volta che si
 consideri  che,  avendo istituito la precedente legge regionale n. 32
 del 1987 un contingente aggiuntivo di 250  unita',  composto  da  244
 medici  e  da 6 biologi, non puo' ritenersi arbitrario un ampliamento
 della  pianta  organica  con  ulteriori  206  unita',   composto   da
 dipendenti   destinati   a  fungere  da  collaboratori  del  predetto
 personale medico presso il medesimo policlinico.
    Ne' puo' validamente argomentarsi in contrario sulla base  di  una
 pretesa  effettiva finalita' della legge vo'lta a soddisfare esigenze
 diverse da quelle  dell'efficienza  del  servizio  pubblico  erogato,
 poiche',  considerato  che lo stesso art. 1, primo comma, della legge
 impugnata pone espressamente a base della legge  medesima  l'esigenza
 di   assicurare   un   miglior   funzionamento  delle  strutture  del
 policlinico dell'Universita' di Palermo e considerato che  lo  stesso
 Ministro  responsabile  per  il  buon  andamento degli uffici e degli
 istituti universitari ammette  implicitamente  l'insufficienza  della
 pianta  organica  del predetto policlinico, l'eventuale contrasto con
 le finalita' esplicitamente addotte dal legislatore e, in  tal  caso,
 l'eventuale   illegittimita'  di  quelle  effettivamente  perseguite,
 debbono avere a proprio fondamento dati certi e  inequivocabili,  che
 in ipotesi non e' dato riscontrare.
    3.  -  Del  pari  non fondata e' la questione che il ricorrente ha
 sollevato  nei  confronti  dell'art.  3,  primo  comma,  della  legge
 regionale   contestata,  per  violazione  dei  principi  fondamentali
 previsti dall'art. 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana
 come  limite  all'esercizio  della  competenza  legislativa  di  tipo
 concorrente.
    L'articolo  impugnato  stabilisce  che  "al  fine  di garantire la
 continuazione della  gestione  sanitaria,  tecnica  e  amministrativa
 dell'istituto  materno  infantile  del  policlinico  dell'universita'
 degli studi di Palermo, il contingente di cui all'art. 1 e'  altresi'
 incrementato  di  n.  39  unita',  di  cui  16 medici specialisti, 13
 biologi e 10 tecnici-amministrativi". Secondo  il  Commissario  dello
 Stato,  tale  disposizione  risulterebbe  contrastante con i principi
 informatori deducibili dall'art. 39 della legge n. 833  del  1978,  i
 quali  presuppongono  che  alle  regioni  e'  affidata  la disciplina
 dell'assistenza  sanitaria,  e  non  gia'   della   ricerca,   mentre
 l'istituto   beneficiario  dell'incremento  di  personale  contestato
 opererebbe nel campo della ricerca scientifica.
    I rilievi di legittimita' costituzionale sollevati dal Commissario
 dello  Stato  non   possono   essere   condivisi,   considerato   che
 l'ampliamento della pianta organica in contestazione e' espressamente
 finalizzato   dalla   disposizione   impugnata  alla  garanzia  della
 "continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa" di
 un istituto che, proprio al fine anzidetto, risulta convenzionato con
 la Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 della  legge  regionale  27
 luglio  1988,  n.  12,  articolo  adottato in attuazione dell'art. 39
 della legge n. 833 del 1978.  A  parte  i  dubbi  che  si  potrebbero
 nutrire sull'attuale vigenza dell'art. 39, appena citato, in presenza
 dell'art.  6  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e'
 certo che tanto l'uno quanto l'altro  sistema  legislativo  mirano  a
 stabilire  strumenti  di  raccordo  fra  le  universita' statali e le
 regioni al fine di coordinare le  rispettive  funzioni  istituzionali
 (ricerca scientifica - assistenza sanitaria). E se, in virtu' di tali
 mezzi  di  raccordo,  si  deve render possibile l'utilizzazione delle
 strutture delle unita'  sanitarie  locali  da  parte  degli  istituti
 universitari  per  esigenze di ricerca e di insegnamento, allo stesso
 modo dev'esser garantito l'apporto alle attivita'  assistenziali  dei
 predetti  istituti in vista della realizzazione degli obiettivi della
 programmazione sanitaria regionale.
    E' nell'ambito di quest'ultimo principio  che  si  colloca,  senza
 contraddirlo, la disposizione contestata. Nel provvedere a un aumento
 di  personale  di  un'unita'  sanitaria  locale al fine di metterlo a
 disposizione   di   un   istituto   universitario    che    collabora
 all'erogazione delle attivita' assistenziali di competenza regionale,
 l'art.  3,  primo  comma,  della  legge impugnata non lede alcuno dei
 principi fondamentali posti dalle norme statali invocate, considerato
 che non puo' negarsi la competenza della Regione siciliana a porre in
 essere una disciplina sull'organico di personale che, benche' messo a
 disposizione di  istituti  universitari,  e'  adibito  a  compiti  di
 assistenza sanitaria.
    4.   -   Meritano,   invece,  l'accoglimento  le  censure  che  il
 Commissario dello Stato ha sollevato  nei  confronti  dell'art.  2  e
 dell'art. 3, secondo comma, della legge contestata.
    L'art. 2 prevede che "in sede di prima applicazione della presente
 legge, alla copertura dei posti di cui all'art. 1, l'unita' sanitaria
 locale   n.   58   di  Palermo  procedera'  mediante  utilizzo  della
 graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami a  posti  di
 agente   socio-sanitario  indetto  dall'Universita'  degli  studi  di
 Palermo con decreto rettoriale del 22 ottobre 1986, n. 90  e  succes-
 sive  modificazioni".  L'art.  3,  secondo  comma, della stessa legge
 stabilisce che "in sede di prima applicazione della  presente  legge,
 l'unita'  sanitaria  locale  n.  58  e'  autorizzata  a bandire ( ..)
 apposito concorso da  espletare  con  le  procedure  previste  per  i
 concorsi  pubblici  di  assunzione,  riservato  al  personale  che ha
 prestato servizio presso l'Istituto materno infantile del Policlinico
 dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo  assunto  con   contratto
 triennale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980
 e della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12".
    L'assunzione  del  personale  nel  campo sanitario e' disciplinata
 dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978,  che,  nell'assegnare  alla
 funzione  legislativa  delegata  lo  stato giuridico ed economico del
 predetto personale, ripartisce la materia fra lo Stato e  le  regioni
 demandando  a queste ultime soltanto una competenza di attuazione, ai
 sensi dell'art. 117, u.c., della  Costituzione.  Tale  vincolo  opera
 anche nei confronti della Regione siciliana, pur essendo quest'ultima
 priva  di  tale  potesta'  legislativa. Infatti, come questa Corte ha
 gia' affermato (v. sent. n. 484 del 1991), poiche' l'"art.  17  dello
 Statuto speciale attribuisce nella materia alla Regione siciliana una
 potesta'  legislativa  di  tipo  concorrente, la legge regionale deve
 rispettare i principi generali della legge dello Stato - e  fra  essi
 certamente  quello  posto dall'art. 47 della legge stessa - che si e'
 riservata la disciplina dello stato  giuridico  del  personale  delle
 unita'  sanitarie locali, onde la legislazione regionale, incontrando
 tale limite, puo' essere in detta disciplina solo attuativa (sent. n.
 122 del 1990), in conformita' alle previsioni  del  quarto  comma  di
 detto art. 47".
    Sulla  base  di  tali  principi, l'art. 2 della legge impugnata e'
 costituzionalmente illegittimo poiche' si pone in  diretto  contrasto
 con  l'art.  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56. Quest'ultimo,
 infatti, che si dichiara espressamente applicabile anche alle  unita'
 sanitarie  locali,  prevede,  al  primo  comma, l'utilizzazione delle
 liste di collocamento  ai  fini  della  selezione  del  personale  da
 assumere nei posti per la cui copertura non e' richiesto un titolo di
 studio  superiore  a  quello  della  scuola dell'obbligo (v., ancora,
 sent. n. 484 del 1991). Del resto, non e' inutile ricordare  che,  al
 di  la'  dello  specifico  motivo  d'illegittimita'  ora  illustrato,
 costituisce  un  principio  del  pubblico  impiego  il   divieto   di
 utilizzare  la  graduatoria  di  idonei  di un precedente concorso in
 relazione   a   posti   istituiti   o   trasformati   successivamente
 all'approvazione  della  graduatoria  medesima, poiche', se cosi' non
 fosse, la selezione per nuovi posti non avrebbe piu', in sostanza, un
 carattere concorsuale, ma acquisterebbe i tratti di un'assunzione  ad
 personam.
    Allo stesso modo, deve considerarsi costituzionalmente illegittimo
 anche  l'art.  3,  secondo  comma,  della  legge  impugnata, il quale
 autorizza,  come  s'e'  gia'  precisato,  il  bando  di  un  concorso
 riservato  ai  c.d.  triennalisti  per  la  prima  applicazione della
 medesima legge. Questa disposizione,  infatti,  si  pone  in  diretto
 contrasto  con  l'art. 47, quarto comma, n. 4, della legge n. 833 del
 1978,  che,  nel  delegare  al  Governo  l'esercizio  della  funzione
 legislativa  ai  sensi dell'art. 76 della Costituzione, stabilisce il
 principio del concorso pubblico: principio che  puo',  certo,  essere
 derogato da norme di legge statale (come e', infatti, avvenuto con la
 legge  20  maggio  1985, n. 207), ma che non puo' subire eccezione da
 leggi regionali adottate in sede di attuazione-integrazione.
    5. -  Vanno,  infine,  dichiarate  non  fondate  le  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  sollevate,  in riferimento all'art. 81,
 quarto comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 1,  secondo
 comma,  e  dell'art.  3, terzo comma, della legge impugnata. Infatti,
 contrariamente  a  quanto   assume   il   ricorrente,   le   suddette
 disposizioni  non  prevedono  nuove  spese,  dal momento che, secondo
 quanto e' in esse  stabilito  espressamente,  il  costo  relativo  al
 personale  da assumere in base alla legge contestata viene portato in
 detrazione dalle somme dovute all'universita' di Palermo per  effetto
 delle  convenzioni  stipulate  con quest'ultima ai sensi dell'art. 39
 della legge n. 833 del 1978.