IL PRETORE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
O S S E R V A
Il principio pacifico in giurisprudenza, secondo cui le nullita' e
le decadenze relative alla prova testimoniale sono stabilite non per
motivi di ordine pubblico ma a tutela esclusiva degli interessi delle
parti, implica che l'intervento del giudice, posto che ne sia stata
validamente eccepita la decadenza, sia volto ad accertare i motivi
che possono determinare il mancato espletamento del mezzo
istruttorio.
L'art. 208 del c.p.c. dispone che il giudice dichiara decadute dal
diritto di farla assumere quando le parti non compaiono nella udienza
fissata per l'inizio o per la prosecuzione della prova.
L'art. 104 delle disp. att. del c.p.c. dispone a sua volta che il
giudice dichiara decaduta dalla prova la parte che senza giusto
motivo non fa chiamare i testimoni (omette, cioe', di notificare la
intimazione).
Entrambe le norme, di chiaro contenuto sanzionatorio per la parte
che abbia manifestato sintomi di negligenza, consentono tuttavia di
poter rimediare alle omissioni manifestate dalle parti del processo
quando si riconosca che la mancata comparizione delle medesime e'
stata determinata da gravi motivi (art. 208, terzo comma, del c.p.c.)
ovvero quando la omessa intimazione dei testi risulti giustificata
(art. 104, secondo comma, delle disp. att. del c.p.c.).
Se, dunque, la legge consente di neutralizzare la dichiarazione di
decadenza derivante da fatti soggettivi quando di essi venga fornita
valida giustificazione, pur sempre legata a motivi soggettivi, a
maggior ragione tale dichiarazione di decadenza dovrebbe essere
evitata e comunque essere consentito alla parte di indicare nuovi
testi quando l'assenza dei medesimi, di cui sia stata ritualmente
richiesta la intimazione, risulti giustificata da fatti assolutamente
indipendenti dalla volonta' della parte.
Una certa discrezionalita' viene, peraltro, gia' riconosciuta al
giudice quando gli consente di disporre, anche di ufficio, la
escussione di testi non indicati prima dalla ordinanza di ammissione
della prova testimoniale.
Restando in tema di testi non indicati, tale discrezionalita'
risulta pero' limitata (art. 257, primo comma, del c.p.c.) al caso in
cui alcuno dei testi di riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad
altre persone.
Ritiene il giudicante che il riferimento testuale operato dalla
norma in rassegna, da ritenersi tassativo anche per giurisprudenza
del supremo Collegio (Cass. 6 aprile 1963, n. 893), impedisce di
fatto l'estensione analogica del ricorso a tale potere discrezionale
del giudice anche a quei casi in cui la tardiva indicazione dei testi
derivi da fatti non imputabili alla parte, quale, come nel caso di
specie, il sopravvenuto decesso del teste precedentemente indicato ed
autorizzato ad essere sentito con la ordinanza ammissiva di prova.
Siffatta interpretazione restrittiva non ha ragione d'essere
sicche' non vi e' dubbio che il trattamento riservato dal
legislatore, nel senso di assimilare l'effetto sanzionatorio della
mancata comparizione del teste per omessa notifica della intimazione
derivante dall'avvenuto suo decesso al caso di mancata intimazione
del medesimo, ovvero di mancata presenza della parte in udienza,
sembra porsi i termini di palese contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Con la prima norma, in quanto le parti del rapporto processuale
avrebbero un diverso trattamento solo perche', nell'adempimento di un
onere imposto dalla legge (intimazione di un teste a mezzo di
ufficiale giudiziario) da entrambe eseguito, sarebbe consentita alla
sola parte che fortunatamente avesse rinvenuto il teste in vita la
facolta' di poter provare le ragioni della domanda laddove tale
facolta' verrebbe impedita a quella parte che malauguratamente si
fosse invece imbattuta in un teste che risultera' deceduto dopo la
ordinanza di ammissione della prova.
Con la seconda norma perche' la tutela dei diritti, la cui difesa
si ritiene inviolabile in ogni stato e grado del processo, verrebbe
di fatto vanificata ove l'impedimento del teste a comparire davanti
al giudice dipendesse da sua impossibilita' fisica (come nel caso
della morte) e non anche da una negligenza della parte.
Quanto sopra premesso sotto il profilo di non manifesta
infondatezza della questione, la stessa deve ritenersi poi anche
rilevante per l'evidente rilievo che le ragioni della parte attrice
si fondano sulla facolta' di escutere i testi indicati, per cui, una
volta accertata la concreta impossibilita' di reperire uno dei testi
sloggiati (dei quali, ai fini dell'accertamento di altro domicilio,
ne appare plausibile la impossibilita' della parte che certamente non
dispone dei completi dati anagrafici del teste stesso), la mancata
possibilita' di fornire al giudice le indicazioni di un nuovo teste
(accertatone che sia stato il decesso) inciderebbe sull'esito del
giudizio, finendo col prospettarne un probabile esito negativo.