IL PRETORE All'esito dell'istruttoria dibattimentale; RITENUTO IN FATTO a) che Bruno Luciano, nato in Ugento il 2 aprile 1954 e residente in Pontoglio in via Francesca n. 18, e' stato tratto a giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 385, terzo comma, del c.p. perche' il 19 ottobre 1990 si allontanava dalla propria abitazione ove era stato sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del 24 settembre 1990 del g.i.p. del tribunale di Bergamo; b) che l'imputato nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 446 e 444 del c.p.p. ha chiesto l'applicazione della pena di giorni 54 di reclusione cosi' determinata: pena base mesi sei, ridotta a mesi quattro per le attenuanti generiche, a mesi due e giorni venti per l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 del c.p. ed a giorni 54 per l'art. 444 del c.p.p.; c) che il p.m. non ha prestato consenso in quanto non poteva operarsi la diminuzione della pena per l'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 non applicabile alla fattispecie perche' l'imputato non si costitui' in carcere ne' avrebbe potuto farlo essendo agli arresti domiciliari; d) che risulta provato dalla disposizioni dei testi esaminati che in effetti l'imputato nella tarda serata del 19 ottobre 1990 rientro' nella propria abitazione; Considerato che: 1) le due ipotesi delittuose punite rispettivamente dal primo e dal terzo comma dell'art. 385 del c.p. tutelano lo stesso bene giuridico (Cass. 17 novembre 1988, in Foro It. Rep. 1989 - Voce evasione, n. 3); 2) per il modo con cui e' stata formulata, la disposizione del quarto comma dell'art. 385 del c.p. e' inapplicabile alla concreta fattispecie; 3) il ravvedimento attuoso dell'evaso, identico quanto agli effetti, viene favorevolmente valutato solo nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 385 del c.p.; 4) appare evidente la disparita' di trattamento prevista dal legislatore in relazione al principio sancito dall'art. 3 della Costituzione: 5) l'eccezione di incostituzionalita' sollevata al riguardo dal difensore dell'imputato non e', pertanto, manifestamente infondata ed e' rilevante ai fini della decisione perche' nel suo accoglimento deriverebbe l'applicabilita' della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.