Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.   Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 3140 del
 7 giugno 1993, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale
 dell'8   giugno  1993  (rep.  n.  16781)  rogata  dall'avv.  Giovanni
 Salghetti Drioli, vice segretario della giunta  provinciale  -  dagli
 avvocati  professori  Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo
 di essi elettivamente domiciliata in  Roma,  piazza  Borghese  n.  3,
 contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di  competenza
 in  relazione  alla nota del commissario del Governo per la provincia
 di Bolzano del 14 aprile 1993 (prot. n.  022255),  con  la  quale  si
 invitano   i  comuni  e  gli  altri  enti  locali  a  trasmettere  al
 commissariato del Governo, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  15
 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1991,
 n. 203), le deliberazioni di loro competenze relative alle materie di
 cui  all'art. 45, secondo comma, lett. a), della legge 8 giugno 1990,
 n. 142.
                               F A T T O
    1. - Come e' noto, in  virtu'  della  speciale  autonomia  che  e'
 propria  della  regione  Trentino-Alto Adige, assai particolare e' il
 regime cui in tale regione sono sottoposti i comuni e gli altri  enti
 locali. Spetta infatti alla regione, in base all'art. 5 dello statuto
 speciale  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la potesta' legislativa in
 ordine allo "ordinamento" dei comuni, e di altri enti ed  istituzioni
 pubbliche  locali;  mentre  invece spetta alle provincie autonome, in
 base all'art. 54, n. 5, dello statuto, la potesta' di controllo sugli
 organi e sugli atti dei comuni e degli altri enti locali,  che  viene
 esercitata dalla giunta provinciale.
    E'  noto come in materia di ordinamento delle autonomie locali sia
 recentemente intervenuta a livello nazionale la legge 8 giugno  1990,
 n.  142,  dettando  in  materia  una  disciplina  per  molti  aspetti
 innovativa. Essa, peraltro, vincola  la  legislazione  della  regione
 Trentino-Alto Adige solo nei limiti stabiliti dal citato art. 5 dello
 statuto:   cioe'  solo  in  quanto  essa  stabilisca  veri  e  propri
 "principi".
    E del  resto  la  stessa  legge  n.  142/1990,  al  secondo  comma
 dell'art. 1, stabilisce che le disposizioni in essa contenute "non si
 applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  se incompatibili con le attribuzioni previste
 dagli statuti e dalle relative norme di attuazione".
    Pertanto,  solo  nei  limiti  ora   richiamati,   puo'   ritenersi
 applicabile  anche  nella  regione  Trentino-Alto Adige la disciplina
 dettata nel capo XII della legge  n.  142/1990  (artt.  41  e  segg.)
 relativa  al  controllo  sugli  atti  dei  comuni  e degli altri enti
 locali.
    La disciplina in materia di controllo di legittimita'  sugli  atti
 dei  comuni  ed  enti  locali  stabilita  dalla  legge n. 142/1990 ha
 successivamente subito talune integrazioni di dettaglio,  su  aspetti
 particolari   della   materia.   Fra   queste   giova  qui  ricordare
 l'integrazione stabilita dall'art. 15 del d.l. 13  maggio  1991,  n.
 152  (convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203), che ha aggiunto un
 comma 1- bis all'art. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Tale comma
 stabilisce che il prefetto "puo' chiedere, per  le  province,  per  i
 comuni  e  per  gli  enti  indicati nell'art. 49 della legge 8 giugno
 1990, n.  142,  che  siano  sottoposte  al  controllo  preventivo  di
 legittimita' le deliberazioni relative alle materie di cui al secondo
 comma,  lett. a), dell'art. 45 della citata legge n. 142/1990, con le
 modalita' e i  termini  previsti  da  quest'ultima  disposizione.  Le
 predette  deliberazioni  sono  comunicate al prefetto contestualmente
 all'affissione all'albo".
    Dunque,  in  base a tale disposizione, il prefetto puo' sottoporre
 al controllo preventivo di legittimita' tutte le deliberazioni  rela-
 tive  ad  "acquisti,  alienazioni,  appalti  ed  in  generale tutti i
 contratti" (art. 45, secondo comma, lett. a), legge n. 142)  adottate
 non solo dalle province e dai comuni, ma anche dalle unita' sanitarie
 locali,  dai  consorzi,  dalle  unioni  di  comuni  e dalle comunita'
 montane (art. 49 della legge n. 142).
    2. - Con legge 4 gennaio 1993,  n.  1,  la  regione  Trentino-Alto
 Adige  ha  stabilito  il  "Nuovo ordinamento dei comuni della regione
 Trentino-Alto  Adige",  dando  cosi'  applicazione  anche   nel   suo
 territorio  ai  nuovi  principi  stabiliti  a livello nazionale dalla
 legge n. 142/1990.  Gli  artt.  51  e  segg.  della  legge  regionale
 disciplinano  il  controllo preventivo di legittimita' sugli atti dei
 comuni, ispirandosi in parte ai principi del titolo XII  della  legge
 n.  142/1990.  Solo  in parte, perche' non tutti i principi stabiliti
 dalla legge n. 142 sono compatibili con le attribuzioni della regione
 Trentino-Alto Adige e delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano
 previste dallo statuto e dalle relative norme d'attuazione, e possono
 quindi  ritenersi  applicabili  nella  regione  stessa (come previsto
 anche dal citato art. 1, secondo comma, della legge n. 142/1990).
    In particolare la legge regionale n. 1/1993 non ha in  alcun  modo
 recepito  la  disciplina  che,  ad  integrazione  di quella contenuta
 nell'art. 45 della legge n. 142/1990, e' stata stabilita - come si e'
 visto - dall'art. 16, comma 1- bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
 Tale disciplina, infatti,  non  era  di  per  se'  applicabile  nella
 regione  Trentino-Alto Adige, ne' era in alcun modo vincolante per il
 legislatore regionale.
    3. - Tutto cio'  premesso,  il  commissario  del  Governo  per  la
 provincia  di  Bolzano  ha inviato a tutti i sindaci dei comuni della
 provincia, come pure a tutti  i  presidenti  delle  unita'  sanitarie
 locali,  delle  comunita' di valle e degli altri enti locali, la nota
 prot. n. 022255 del 14 aprile  1993  (pervenuta  alla  provincia  per
 conoscenza in data successiva), avente ad oggetto: "Art. 15 del d.l.
 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203".
    Con tale nota il commissario del Governo, richiamata la disciplina
 che l'art. 15 del d.l. n. 152/1991 ha introdotto come comma aggiunto
 (1-  bis)  all'art. 16 della legge n. 55/1990, afferma che essa trova
 applicazione anche nella provincia di Bolzano,  e  che  pertanto  gli
 enti   destinatari  della  nota  in  questione  dovranno  inviare  al
 commissariato del governo per la provincia di Bolzano,  "al  fine  di
 un'eventuale  richiesta  motivata  di  controllo  da  inoltrare  alla
 giunta", tutte le deliberazioni indicate dall'art. 45, secondo comma,
 lett. a), della legge n. 142/1990: cioe', come si  e'  visto,  quelle
 relative  ad  acquisti,  alienazioni,  appalti,  ed in genere tutti i
 contratti degli enti suddetti.
    Tale nota commissariale,  peraltro,  e'  gravemente  lesiva  delle
 attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano, onde
 essa la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  - Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia
 di cui agli artt. 16, primo comma; 54, primo comma, n. 5;  87,  primo
 comma,  dello  statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670), e relative norme d'attuazione  (fra  cui  spec.
 art. 4 del d.-lgs. 16 marzo 1992, n. 266).
    1.1. - La nota commissariale impugnata, procedendo da una inesatta
 interpretazione   dell'ambito   di   applicazione   della  disciplina
 introdotta dall'art. 15 del d.l. n. 152/1991,  determina  una  grave
 lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente,
 di cui alle norme sopra indicate.
    Gia'  si  e'  detto, infatti, come quella disciplina di per se non
 fosse  applicabile  nella  regione  Trentino-Alto  Adige,   come   e'
 comprovato  dal  fatto  che  essa,  ancorche' andasse ad integrare la
 normativa sul controllo preventivo di legittimita' di cui all'art. 45
 della legge n. 142/1990, non sia stata in alcun modo  recepita  dalla
 legge  regionale  n.  1/1993, che ha dettato il nuovo ordinamento dei
 comuni della regione Trentino-Alto Adige, in applicazione appunto dei
 principi stabiliti dalla legge n. 142/1980.
   Infatti quella disciplina introdotta  dall'art.  15  del  d.l.  n.
 152/1991  non solo non poteva considerarsi vincolante per la potesta'
 legislativa concorrente della regione Trentino-Alto Adige  in  quanto
 non  costituisce  una  disciplina  di  principio  (  ex  art. 5 dello
 statuto), ma anche perche', ancor prima, essa non e' applicabile alla
 regione Trentino-Alto Adige  ed  alle  province  autonome.  Cio'  del
 resto, si ricava anche testualmente da una considerazione sistematica
 delle disposizioni contenute nel d.l. n. 152/1991. Infatti l'art. 15
 in   questione  fa  parte  del  capo  ottavo  del  d.l.,  intitolato
 "Disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e  di   buon   andamento
 dell'attivita' amministrativa", che contiene anche altre disposizioni
 che  attribuiscono  al  prefetto  speciali  poteri di vigilanza sulle
 attivita' dei comuni e degli enti locali, oltre  a  quelle  contenute
 nell'art. 15 in questione. Fra queste, in particolare, vi sono quelle
 stabilite  dall'art.  14  (spec.  commi  3-bis  e segg.), che appunto
 attribuisce ai prefetti (oltre che ai commissari del Governo)  poteri
 di  vigilanza  in  ordine  soprattutto  all'espletamento  delle  gare
 d'appalto ed all'esecuzione dei contratti di appalto. Orbene, in sede
 di conversione in legge, il parlamento aggiunse all'art. 14 un  comma
 finale  (3-octies)  dove  si  dice  espressamente  che "Nella regione
 Trentino-Alto Adige, alle finalita' del presente articolo  provvedono
 le  provincie  autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della propria
 organizzazione".
    E'  vero  che,  presa  alla  lettera,  quest'ultima   disposizione
 riguarderebbe  la  disciplina  dell'art.  14,  e non anche quella del
 successivo art. 15. Ma si tratta, evidentemente,  di  un  difetto  di
 coordinazione  del testo in sede di approvazione degli emendamenti al
 disegno di  legge  di  conversione.  Difetto  di  coordinamento  che,
 peraltro,  e'  agevolmente  superabile in base ad una interpretazione
 sistematica e fondata sulla ratio  legis:  e'  chiaro,  infatti,  che
 quelle  stesse ragioni (di rispetto delle attribuzioni costituzionali
 delle provincie autonome) che hanno  consigliato  al  legislatore  di
 escludere  l'applicabilita' anche alla regione Trintino-Alto dige dei
 poteri di vigilanza del prefetto sulla attivita' dei comuni  e  degli
 altri   enti   locali,   valgono   in   modo  identico  ad  escludere
 l'applicabilita' alla stessa  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
 provincie  autonome  anche  della disciplina stabilita dal successivo
 art. 15, che prevede anch'essa un potere di  vigilanza  del  prefetto
 sulla  delibere  dei  comuni  e degli altri enti locali in materie di
 appalti (ed in tutti gli altri casi previsti  dall'art.  45,  secondo
 comma, lett. a), della legge 142/1990).
    Del  resto,  vi e' anche un ulteriore motivo di carattere testuale
 che milita a favore della tesi della  inapplicabilita'  dell'art.  15
 nella  regione  Trentino-Alto  Adige indipendentemente dalla espressa
 statuizione dell'ultimo comma dell'art. 14 (e che  puo'  spiegare  il
 fatto  che  il  parlamento non abbia ritenuto necessario inserire una
 analoga espressa statuizione anche nell'art. 15): il fatto cioe'  che
 l'art.  15  attribuisce  il  potere  di  sottoporre a controllo delle
 delibere solo al  prefetto  (mentre  invece  l'art.  14  riferisce  i
 relativi  poteri  di  vigilanza sia al prefetto che al commissario di
 governo), ma come' noto nelle provincie autonome di Trento e  Bolzano
 il prefetto non esiste.
    Ancora,  concorre  a  fare  ritenere  la  inapplicabilita',  nella
 regione Trentino-Alto Adige, dell'art. 15 del d.l.  n.  152/1991  il
 fatto   che,   ove  invece  inapplicabile,  esso  sarabbe  certamente
 incostituzionale. Posto infatti che il potere di vigilanza sui comuni
 e sugli altri enti locali e' riservato - dall'art. 54,  primo  comma,
 n.  5,  dello  statuto  speciale Trentino-Alto Adige - alle provincie
 autonome, e per esse alle rispettive giunte provinciali, lo Stato non
 potrebbe - senza violare quella norma costituzionale - attribuire con
 legge ordinaria al commissario  del  governo  una  funzione  che  sia
 riconducibile   a   quel   potere.  La  qual  cosa  del  resto,  come
 recentemente ricordato da codesta  eccellentissima  Corte  (sent.  n.
 228/1993),  e'  stata ribadita dall'art. 4 del decreto legislativo 16
 marzo 1992, n. 266 (recante norme di attuazione dello statuto),  dove
 si  dice  appunto  che  "Nelle  materie  di  competenza propria della
 regione o delle provincie autonome  la  legge  puo'  attribuire  agli
 organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
 di   polizia   amministrativa   e   di   accertamento  di  violazioni
 amministrative, diverse da quelle spettanti  allo  Stato  secondo  lo
 statuto  speciale  e  le  relative  norme  di  attuazione,  salvi gli
 interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo".
    Ma non e' solo  questo  ora  ricordato  il  motivo  per  cui,  ove
 ritenuta  applicabile  anche  nella  regione  Trentino-Alto  Adige la
 disciplina introdotta dall'art. 15  d.l.  n.  152/1991  risulterebbe
 incostituzionale;  e  per  il  quale,  dunque,  si deve preferire una
 interpretazione diversa di tale  disciplina,  che  ne  faccia  invece
 salva  la  costituzionalita'. Occorre anche considerare, infatti, che
 nel caso delle regioni  ad  autonomia  ordinaria  la  disciplina  del
 controllo  preventivo  di  legittimita' sugli atti dei comuni e degli
 altri enti  locali,  nonche'  dell'organo  che  vi  e'  preposto  (il
 Comitato regionale di controllo) e' materia di competenza della legge
 ordinaria   dello   stato   (   ex   art.  130,  primo  comma,  della
 Costituzione),  onde  l'art.  15  del  d.l.   n.   152/1991   poteva
 validamente  intervenire  su  di essa, non solo affidando particolari
 compiti al prefetto, ma anche incidendo sulla disciplina  dell'organo
 di  controllo  e  stabilendo  dei  casi  ulteriori  in  cui esso deve
 esercitare il controllo preventivo di  legittimita'  sugli  atti  dei
 comuni e degli altri enti locali.
    Del  tutto diverso, invece, e' il caso della regione Trentino-Alto
 Adige, perche' in essa - diversamente da cio' che  avviene  non  solo
 nelle regioni ad autonomia ordinaria, ma anche nelle altre regioni ad
 autonomia speciale - il suddetto controllo preventivo di legittimita'
 e'  riservato  da  norme  costituzionali (art. 54 dello statuto) alle
 stesse  giunte  provinciali;  cioe'  agli  organi  costituzionali  di
 vertice delle provincie autonome.
   Ma  la  disciplina delle funzioni delle giunte provinciali, e delle
 modalita' di  esercizio  delle  medesime,  e'  sottratta  alla  legge
 ordinaria  dello Stato. Essa puo' essere stabilita solo dallo statuto
 e  dalle  relative   norme   d'attuazione;   nonche',   per   aspetti
 particolari,  dalla  legge  provinciale  o  dalla  legge della stessa
 regione Trentino-Alto Adige. Ed un caso  di  quest'ultimo  genere  e'
 proprio  quello  della  disciplina  delle funzioni di controllo delle
 giunte provinciali sugli atti dei comuni: tale  disciplina,  infatti,
 afferendo  alla materia dell'"ordinamento dei comuni" ex art. 5 dello
 statuto, e' di competenza appunto della legge regionale (cfr. infatti
 artt. 51 e segg. legge reg. n. 1/1993, cit.).
    In conclusione, dunque, lo Stato non e' competente a disporre, con
 legge ordinaria, una disciplina che  incida  sulle  funzioni  proprie
 delle  giunte  delle  provincie  autonome  e sulle modalita' del loro
 esercizio; tanto meno attribuendo al prefetto il potere di  stabilire
 se  e  quando  determinati  atti  dei  comuni  o di altri enti locali
 debbano essere sottosposti al controllo da parte delle giunte.  Anche
 per  questo,  per evitarne una altrimenti palese incostituzionalita',
 si deve ritenere che anche la disciplina stabilita dall'art.  15  del
 d.l.   n.   152/1991   (analogalmente   a   quanto   gia'  stabilito
 espressamente nell'art. 14) non sia  di  per  se'  applicabile  nella
 regione  Trentino-Alto Adige e nei confronti della provincia autonoma
 ricorrente.
    Infine per gli stessi motivi di cui sopra, art. 15  del  d.l.  n.
 152/1991 deve ritenersi applicabili nella regione Trentino-Alto Adige
 perche'  vi  osta  anche  l'art.  87  dello statuto. Questo, infatti,
 contine una elencazione tassativa delle funzioni del commissario  del
 Governo,  consistenti:  1)  nel  "coordinare"  lo  svolgimento  delle
 attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare  sull'ordinamento
 dei  rispettivi  uffici;  2)  nel "vigilare" sull'ersercizio da parte
 delle provincie e degli altri enti pubblici locali delle funzioni  ad
 essi  delegate dallo Stato; 3) nel compiere gli atti "gia' demandati"
 al prefetto, in quanto non siano affidati dallo statuto  o  da  altre
 leggi  ad  organi  della  regione e delle provincie o ad altri organi
 dello  Stato.  Ma  e'  evidente  come  il  potere   rivendicato   dal
 commissario  del governo con la nota impugnata non rientri in nessuna
 delle tre ipotesi  stabilite  dal  primo  comma  dell'art.  87  dello
 sutatuto:  neppure  nella  terza, attesa che questa riguarda gli atti
 "gia' demandati" al prefetto  dalla  disciplina  previgente  rispetto
 allo  statuto  (ed  anche  perche'  il  potere attribuito al prefetto
 dall'art. 15 afferisce a quel potere di  "vigilanza"  che  l'art.  54
 dello statuto riserva alla giunta provinciale).
    1.  2.  -  Alla  luce  delle considerazioni che precedono, risulta
 chiaramente come la nota impugnata, del commissario del  governo  per
 la  provincia di Bolzano sia lesiva delle attribuzioni costituzionali
 della provincia autonoma ricorrente.
    Il commissario, infatti, pretende che i comuni e  gli  altri  enti
 destinatari  della  nota  in  questione gli trasmettano tutte le loro
 deliberazioni relative a contratti, ed asserisce di avere  il  potere
 di   sottoporre   tali   deliberazioni  al  controllo  preventivo  di
 legittimita' della giunta provinciale, la quale  pertanto  avrebbe  a
 sua  volta  il  dovere  di esercitare tale controllo su richiesta del
 commissario. Si tratta di un potere, quello preteso dal  commissario,
 che - come si e' visto - in realta' non gli e' attibuito dall'art. 15
 del  d.l.  n. 152/1991; cosi' come non lo prevede la legge regionale
 n. 1993 (successiva, quindi, al d.l. del  1991),  che  disciplina  i
 casi  ed i modi di esercizio del controllo preventivo di legittimita'
 di ccompetenza della giunta provinciale. Un potere del tutto estraneo
 alle funzioni che, in base all'esenco tassativo  dell'art.  87  dello
 statuto,  sono proprie del commissario del governo della provincia di
 Bolzano.
    La nota impugnata pertanto, e' lesiva  delle  attribuzioni  che  -
 come  si  e' gia' illustrato - sono riservate alla giunta provinciale
 dall'art. 54 dello statuto speciale Trentino -Alto Adige ai poteri di
 vigilanza e di controllo sugli atti dei comuni  e  degli  altri  enti
 locali.
    Il  potere  che il commissario, con la nota impugnata, pretende di
 esercitare rientra infatti nei poteri  di  vigilanza  riservati  alla
 giunta  provinciale,  nei  quali,  secondo  l'insegnamento di codesta
 eccellentissima Corte (da ultima  setenza  n.  228/1993),  rientrando
 anche  i  poteri  ispettivi. Se, come dice l'art. 4, primo comma, del
 citato decreto legislativo n. 266/1992, nelle materie  di  competenza
 provinciale  la  legge non puo' attribuire ad organi statali funzioni
 amministrative, "comprese quelle  di  vigilanza"  diverse  da  quelle
 spettanti   allo  Stato  in  base  allo  statuto  od  alle  norme  di
 attuazione, meno che mai tali funzioni il commissario del governo  se
 le puo' attribuire con una circolare.
    Ne',  osserviamo  da  ultimo e per scrupolo difensivo, si potrebbe
 sostenere che la nota commissariale impugnata non  sia  lesiva  delle
 attribuzioni provinciali e che il potere di vigilanza del commissario
 non  comprimerebbe  quello spettante in base allo statuto alla giunta
 provinciale, perche'  il  potere  del  commissario  semplicemente  si
 aggiungerebbe  al  quello  della  giunta  (cosi'  come la conseguente
 ipotesi di controllo  preventivo  di  legittimita'  effettuata  dalla
 giunta  su  richiesta  del commissario si aggiungerebbe a quelle gia'
 previste e disciplinate dagli artt. 51 e segg. della legge  regionale
 Trentino-Alto Adige n. 1/1993).
    Un  simile  argomento  non  avrebbe infatti alcun fondamento, come
 gia' rilevato da codesta eccellentissima Corte (sent. n. 228/1993) la
 quale gia' in una precedente e per piu' aspetti analoga  controversia
 ha affermato che, in mancanza di una specifica ed espressa previsione
 dello  statuto e delle norme d'attuazione, e' lesivo delle competenze
 provinciali ogni controllo di  organi  statali  sugli  atti  e  sugli
 organi  delle  U.S.L. della provincia di Bolzano che sia "aggiuntivo"
 rispetto a quello che lo  statuto  riserva  alla  provincia  autonoma
 ricorrente.