ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel giudizio promosso da Luigi Musco contro l'Intendenza di Finanza di Catania avverso il silenzio-rifiuto relativo alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, subite sulle pensioni percepite per l'anno 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo grado di Catania, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (R.O. n. 113 del 1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; che nell'ordinanza si lamenta la disparita' del trattamento riservato alle pensioni - che non godono dell'agevolazione tributaria prevista dall'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 - rispetto all'assegno vitalizio corrisposto ai parlamentari che abbiano cessato il mandato, assoggettato nella misura ridotta del sessanta per cento ad imposta sul reddito delle persone fisiche; Considerato che il giudice a quo impugna la disposizione dettata dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), secondo cui "i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente che corrispondono indennita', gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento"; che erroneamente il giudice remittente individua nella disposizione suindicata la norma generatrice della lamentata disparita' di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato, dal momento che il citato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600 disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento, che deve essere operata dai soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 600 su emolumenti di diversa natura; che la norma denunciata non incide ne' sulla disciplina dell'assegno vitalizio degli ex-parlamentari ne' su quella delle pensioni e da essa quindi non puo' derivare la disparita' di trattamento denunciata dal giudice remittente; che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;