ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  24,  primo
 comma,  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
 materia di accertamento delle  imposte  sui  redditi),  promosso  con
 ordinanza  emessa il 13 febbraio 1992 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Catania, iscritta al n.  113  del  registro  ordinanze
 1993  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Ritenuto   che   nel  giudizio  promosso  da  Luigi  Musco  contro
 l'Intendenza  di  Finanza  di  Catania  avverso  il  silenzio-rifiuto
 relativo  alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute relative
 all'imposta sul reddito delle persone fisiche, subite sulle  pensioni
 percepite  per l'anno 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo
 grado di Catania, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (R.O. n. 113 del
 1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente  infondata  -  in
 relazione  agli  artt.  3  e  53 della Costituzione - la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R.  29
 settembre 1973, n. 600;
     che  nell'ordinanza  si  lamenta  la  disparita'  del trattamento
 riservato alle pensioni - che non godono dell'agevolazione tributaria
 prevista dall'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.
 154 - rispetto all'assegno vitalizio corrisposto ai parlamentari  che
 abbiano  cessato  il  mandato,  assoggettato nella misura ridotta del
 sessanta per cento ad imposta sul reddito delle persone fisiche;
    Considerato che il giudice a quo impugna la  disposizione  dettata
 dall'art.  24,  primo  comma,  del d.P.R.   29 settembre 1973, n. 600
 (Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
 redditi),   secondo   cui   "i  soggetti  indicati  nel  primo  comma
 dell'articolo precedente che  corrispondono  indennita',  gettoni  di
 presenza  e  altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art.
 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione  degli  assegni
 periodici  indicati  alle  lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso
 decreto, devono  operare  all'atto  del  pagamento,  con  obbligo  di
 rivalsa,  una  ritenuta  a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
 delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento";
      che  erroneamente  il   giudice   remittente   individua   nella
 disposizione   suindicata   la   norma  generatrice  della  lamentata
 disparita' di trattamento tra il regime tributario delle  pensioni  e
 dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato,
 dal  momento  che  il  citato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600
 disciplina  esclusivamente  la   ritenuta   a   titolo   di   acconto
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche con l'aliquota del
 quindici per cento, che deve essere  operata  dai  soggetti  indicati
 nell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 600 su emolumenti di diversa
 natura;
      che   la  norma  denunciata  non  incide  ne'  sulla  disciplina
 dell'assegno vitalizio degli  ex-parlamentari  ne'  su  quella  delle
 pensioni  e  da  essa  quindi  non  puo'  derivare  la  disparita' di
 trattamento denunciata dal giudice remittente;
      che, pertanto, la questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;