IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1467/92
 proposto  da  Francesco  Saverio  Pavone,  rappresentato   e   difeso
 dall'avv.  Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio
 del medesimo in Venezia, S. Croce, 205, come da mandato in  calce  al
 ricorso,  contro  il  Ministero di grazia e giustizia, in persona del
 Ministro  pro-tempore,   rappresentato   e   difeso   dall'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Venezia, domiciliataria per legge, il
 Ministero del  tesoro,  in  persona  del  Ministro  pro-tempore,  non
 costituito   in   giudizio,   per   l'accertamento  del  diritto  del
 ricorrente,  magistrato  dell'ordine   giudiziario   all'allineamento
 stipendiale sulla posizione retributiva del collega Antonio Francesco
 Esposito ex art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681,
 convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869;
    Visto il ricorso, notificato il 30 aprile 1992 e depositato presso
 la segreteria il 18 maggio 1992 con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e
 giustizia;
    Viste le memorie prodotte;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  dell'11  marzo  1993  (relatore il
 consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv.  Orsoni  per  il  ricorrente  e
 l'avv.   dello   Stato   Muscarello,  per  l'amministrazione  statale
 resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  ricorrente,  magistrato  dell'ordine   giudiziario,   invocano
 l'applicazione   del   c.d.   "allineamento   stipendiale",  istituto
 introdotto dall'art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982,  n.
 681,  convertito  in  legge 20 novembre 1982, n. 869, successivamente
 confermato per il personale di magistratura dall'art. 1 della legge 8
 agosto 1991, n. 265.
    Deduce a sostegno del  ricorso  che  l'istituto  dell'allineamento
 stipendiale, rimedio di carattere generale del pubblico impiego volto
 ad  evitare  situazioni  di  squilibrio  retributivo,  e'  conforme a
 principi costituzionali (artt. 3, 36, 97 e  107  della  Costituzione)
 secondo  cui  a  parita'  di  funzione  deve  corrispondere lo stesso
 trattamento economico.
    L'applicabilita'  di  tale  istituto  ai  magistrati  ordinari  e'
 espressamente  riconosciuta dal primo comma dell'art. 1 della legge 8
 agosto 1991, n. 265, col limite che sono valutabili soltanto  i  piu'
 favorevoli    trattamenti   economici   conseguiti   nelle   carriere
 dirigenziali  dell'Amministrazione  dello  Stato  o  equiparate.   Le
 ulteriori limitazioni a tale principio recate dai commi primo e terzo
 si applicano per il futuro, ma non possono comprimere il diritto gia'
 maturato  dai  ricorrenti prima dell'entrata in vigore della legge n.
 265/1991.
    Cio' premesso, il ricorrente  espone  di  avere  un'anzianita'  di
 carriera  superiore  a  quella  del  loro  collega  Antonio Francesco
 Esposito  il  quale,  nominato  uditore  giudiziario  nel  1989,   ha
 conservato  il  piu'  favorevole trattamento economico maturato nella
 precedente carriera (equiparata a quella dirigenziale dello Stato) di
 referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.
    Chiedono pertanto che sia riconosciuto il suo diritto a  percepire
 un  trattamento  retributivo  non  inferiore  a quello dell'anzidetto
 magistrato, con la condanna dell'amministrazione alla  corresponsione
 delle  relative  differenze retributive con interessi e rivalutazione
 monetaria.
    L'amministrazione statale intimata, costituitasi in  giudizio,  ha
 controdedotto  puntualmente instando per la reiezione del ricorso. La
 difesa  erariale  in  particolare   ha   osservato   che   l'istituto
 dell'allineamento    stipendiale,    disciplinato    retroattivamente
 dall'art. 1 della legge n. 265/1991  che  ha  natura  interpretativa,
 sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'e'
 quello  di  accesso  alla magistratura ordinaria) e che esso comunque
 non sarebbe stato applicabile al caso, poiche' il dott. Esposito  non
 proviene  da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come
 prescritto dal primo comma. Infine,  ha  eccepito  che  l'abrogazione
 dell'allineamento  stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del
 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8  agosto  1992,
 n.  359  e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7
 del d.l. 18 settembre  1992,  n.  384,  convertito  nella  legge  14
 novembre  1992,  n.  438,  ha  eliminato in radice la possibilita' di
 accoglimento del ricorso.
    Nella  memoria prodotta in giudizio nell'imminenza dell'udienza di
 discussione,  il  ricorrente  ha  poi  osservato  che   l'abrogazione
 dell'allineamento  stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del
 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8  agosto  1992,
 n.  359,  non  incide  sul  diritto  gia'  maturato  all'allineamento
 stipendiale.
    Infatti  si  tratterebbe  di  disposizioni  prive   di   efficacia
 retroattiva,  come  priva  di  efficacia  retroattiva sarebbe pure la
 disciplina recata dall'art. 1 della legge n. 265/1991.
                             D I R I T T O